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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.42
Data decisione, Autorità:
14.05.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00042
Lugano
14 maggio 1997 /B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 marzo 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento
27 febbraio/1. marzo 1997 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro
la ricorrente da
viste le osservazioni 25 marzo 1997
dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
ritenuto
in fatto: A. __________
procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 5’975.55 oltre interessi e
Fr. 100.--. Non avendo l’escussa interposto opposizione, il precettante ha
chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, per cui l’UE di Lugano il 27 febbraio
1997 ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata
all’escussa il 1. marzo 1997.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________, sostenendo
di avere interposto opposizione. Essa ha prodotto copia della relativa lettera
datata 8 febbraio 1987 indirizzata all’UE di Lugano.
D. Con
le sue osservazioni l’UE di Lugano ha dichiarato di non avere mai ricevuto la
predetta lettera e di avere assegnato il 12 marzo 1997 alla ricorrente un
termine di 5 giorni per produrre la prova dell’avvenuto invio. A tale richiesta
la __________ non ha dato seguito.
Considerato
in diritto:
- Ex
art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci gionri dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.
Per
iscritto l’opposizione deve essere interposta con lettera raccomandata o
lettera semplice. Allo scopo di potere provare di avere interposto opposizione,
è consigliato di chiederne l’attestazione all’ufficio di esecuzione.
-
La
ricorrente sostiene di avere interposto opposizione, producendo copia della
relativa lettera. Entro il termine assegnatole dall’UE di Lugano, essa non ha
tuttavia prodotto alcuna prova in merito all’effettivo invio e ricezione
dell’opposizione da parte dell’UE, per cui quest’ultimo ha correttamente
ritenuto che contro il PE in oggetto non è stata interposta opposizione ed ha
di conseguenza emesso la comminatoria di fallimento.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 74 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 marzo 1997 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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