Late complaint, term restitution and annulment of loss certificate

15.1997.65Other CourtJan 3, 2000Partially Granted

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Omnilex summary

The supervisory complaint against the Lugano debt-collection office was filed too late and was declared inadmissible. The debtor’s separate request for restitution of the objection deadline was rejected because she had received the payment order and still failed to object. The office’s loss certificate was nevertheless annulled ex officio because it had been issued while the suspensive effect of the restitution request was still in force. No costs or indemnities were imposed.

Omnilex headnote

Art. 17 cpv. 2 LEF; Art. 22 LEF; Art. 33 cpv. 4 LEF; Art. 24b LPR: a supervisory complaint filed after expiry of the complaint period is inadmissible. A request for restitution of the objection deadline is rejected where the debtor, despite alleged impediments, knew of the payment order in time and nevertheless refrained from objecting. Enforcement measures taken in violation of an operative suspensive effect are void and must be annulled ex officio. Where the matter is not litigated on the merits, the authority may order no costs and no party compensation in accordance with the applicable LEF/OTLEF provisions.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.65

Data decisione, Autorità: 03.01.2000, CEF

Incarto n. 15.1997.00065 15.1997.00185

Lugano 3 gennaio 2000/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 ottobre 1997 (inc. n. 15.97.185) di


contro l'operato dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente

contro


e contestualmente sull'istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF (inc. n. 15.97.65) presentata il 10 aprile 1997 dall'escussa


in materia di opposizione al precetto esecutivo n. __________;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che con PE n. __________ __________ procede contro __________ per fr. 400.-- oltre accessori;

che __________ non ha interposto opposizione;

che con istanza 10 aprile 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF (inc. n. 15.97.65), __________ ha reso noto di non aver potuto interporre tempestiva opposizione al precetto esecutivo n. __________ per gravi ragioni d'ordine medico, essendo sottoposta a trattamento chemioterapico a cura dell'oncologo dr. __________;

che l'escussa, a carico dell'assistenza pubblica e in attesa di una rendita AI, assevera che la pretesa dedotta in esecuzione è del tutto fantasiosa, da ricondurre in sostanza a una serie di attitudini suscettibili di violazione del codice penale da parte del precettante nei suoi confronti;

che con ordinanza vicepresidenziale 16 maggio 1997 è stata sospesa l'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________ fino all'evasione dell'istanza 10 aprile 1997 dell'escussa;

che nelle more della procedura l'UE di Lugano ha emesso il 16 maggio 1997 a carico di __________ un attestato di carenza di beni nell'esecuzione n. __________;

che con provvedimento 26 settembre 1997 l'UE di Lugano sollecita a __________ il pagamento di fr. 81 per tasse esecutive;

che con atto 17 ottobre 1997 __________ contesta l'emissione dell'attestato di carenza di beni perché l'escussa è proprietaria di beni pignorabili mobili e immobili, tra cui "due parcelle di bosco che finora non ha mai dichiarato e per le quali non ha mai pagato tasse";

che il gravame 17 ottobre 1997 di __________ inteso a censurare un atto emesso il 16 maggio 1997 è irricevibile per tardività (art. 17 cpv. 2 LEF; art. 8 cpv. 1 LPR);

che, ove anche fosse ricevibile, il ricorso di __________ dovrebbe essere stralciato dai ruoli per perenzione processuale di diritto cantonale perché l'ultimo atto processuale risale al 4 novembre 1997, atteso che l'istruttoria è tuttora aperta e che per l'art. 24b cpv. 2 LPR l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta priva di interesse giuridico (CEF 4 agosto 1998 in re D.C. c. Banca R.; CEF 14 luglio 1998 in re P. A. B. c. Banca P.);

che la mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale;

che l'istruttoria deve sempre essere esperita secondo le modalità disciplinate dall'art. 12 LPR, con istruttoria preliminare, integrativa e se del caso probatoria (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, n. 1-2 all'art. 12, p. 207-211);

che terminata la fase istruttoria preliminare (art. 9 LPR) - a cura dell'organo d'esecuzione forzata che ha emanato il provvedimento impugnato - atti e documenti sono fatti pervenire all'Autorità cantonale di vigilanza;

che a questo stadio può così avere inizio la fase istruttoria in senso proprio, che si compone di due elementi (Cometta, op. cit., n. 1 c agli art. 24b-24c LPR, p. 266): fase istruttoria integrativa (art. 12 LPR), di natura facoltativa, e fase istruttoria in senso stretto (istruzione probatoria ex art. 19 e 20 LPR), necessaria in linea di principio se la fattispecie non è ancora matura per il giudizio;

che la fase istruttoria integrativa può suddividersi in due momenti: quello integrativo dell'ulteriore scambio di allegati scritti, secondo le due modalità dell'ordinanza presidenziale o dell'istanza di replica del ricorrente, e quello integrativo dell'udienza esplicativa;

che i due momenti integrativi sono in linea di principio alternativi, ritenuto che solo in casi del tutto particolari e complessi è ipotizzabile il loro cumulo;

che terminata la fase istruttoria integrativa, può iniziare l'istruzione probatoria volta all'accertamento degli elementi di fatto rilevanti per il giudizio;

che in linea di principio la necessità della fase istruttoria in senso stretto è presunta;

che siffatta presunzione consente l'applicazione dell'art. 24b cpv. 2 LPR, nell'ipotesi che dopo l'ultimo allegato scritto non vi siano stati atti processuali per un anno, ritenuto che con atto processuale si intende anche la semplice sollecitatoria volta a manifestare interesse per la prosecuzione della vicenda ricorsuale;

che, ove il ricorso fosse tempestivo, ne consegue siccome realizzato il presupposto della completa inazione ex art. 24b cpv. 2 LPR, legittimante lo stralcio del gravame dai ruoli per mancanza di interesse;

che lo stralcio è ordinato d'ufficio e senza contraddittorio (art. 24b cpv. 2, primo periodo, seconda proposizione LPR);

che l'UE di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni a carico di __________ benché all'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo fosse stato concesso effetto sospensivo;

che il provvedimento di emissione dell'attestato di carenza di beni costituisce decisione nulla ex art. 22 LEF (sulla nozione, cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 8-10 all'art. 22 LEF);

che l'istanza ex art. 33 cpv. 4 LEF di restituzione del termine per interporre opposizione va respinta perché, a prescindere dalle precarie condizioni di salute, l'escussa stessa ammette di aver ricevuto il precetto esecutivo nel dicembre del 1996 e di non essersi opposta nemmeno in seguito - presumibilmente a ricezione dell'avviso di pignoramento del 21 marzo 1997 - perché confidava nel ritiro dell'esecuzione, sperando "nella bontà del suo ex compagno, visto che da amici aveva saputo delle mie condizioni di salute";

che l'omessa opposizione apre a __________ la via dell'azione di annullamento dell'esecuzione in procedura accelerata ex art. 85a LEF, nell'ipotesi che il credito dedotto in esecuzione sia privo di consistenza materiale;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 22 e 33 cpv. 4 LEF; 24b LPR;

Pronuncia

  1. Il ricorso 17 ottobre 1997 (inc. n. 15.97.185) di __________ è irricevibile.

1.1 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

1.2 Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  1. L'istanza di restituzione dei termini 10 aprile 1997 (inc. n. 15.97.65) di __________, è respinta.

2.1 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

2.2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  1. È annullato d'ufficio l'attestato di carenza di beni emessa dall'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________.

  2. Intimazione a __________

Comunicazione all'UE di Lugano con l'ordine di procedere come al dispositivo n. 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementcomplaint deadlinerestitution of timeloss certificatesuspensive effectnullitysupervisory reviewcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the complaint against the office act issued on 1997-05-16 was timely.

Extracted holding

The complaint was filed too late and was therefore inadmissible.

Extracted reasoning

The challenged act dated 1997-05-16 was attacked only on 1997-10-17, well outside the statutory complaint period.

Key legal question

Whether the time limit for lodging an objection to the payment order should be restored under Art. 33(4) LEF.

Extracted holding

The request for restitution of time was rejected.

Extracted reasoning

Despite serious medical circumstances, the debtor admitted receiving the payment order in December 1996 and still did not object later, so the conditions for restitution were not met.

Key legal question

Whether the loss certificate issued by the debt-collection office had to be annulled ex officio.

Extracted holding

Yes. The loss certificate was null because it was issued while the suspensive effect of the restitution request was still in force.

Extracted reasoning

An enforcement measure taken in breach of the suspension order is void under Art. 22 LEF and must be annulled ex officio.

Key legal question

Whether court costs and indemnities should be charged.

Extracted holding

No costs and no indemnities were awarded.

Extracted reasoning

The decision applies the cost rules of the LEF and the relevant OTLEF provisions, excluding fees and party compensation.

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