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Numero d'incarto:
15.1997.65
Data decisione, Autorità:
03.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1997.00065
15.1997.00185
Lugano
3 gennaio
2000/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 ottobre 1997 (inc. n.
15.97.185) di
contro l'operato dell'UE di Lugano nell'esecuzione n.
__________ promossa dal ricorrente
contro
e
contestualmente sull'istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF
(inc. n. 15.97.65) presentata il 10 aprile 1997 dall'escussa
in materia di opposizione al precetto esecutivo n.
__________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con
PE n. __________ __________ procede contro __________ per fr. 400.-- oltre
accessori;
che
__________ non ha interposto opposizione;
che con
istanza 10 aprile 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF (inc.
n. 15.97.65), __________ ha reso noto di non aver potuto interporre tempestiva
opposizione al precetto esecutivo n. __________ per gravi ragioni d'ordine
medico, essendo sottoposta a trattamento chemioterapico a cura dell'oncologo
dr. __________;
che l'escussa,
a carico dell'assistenza pubblica e in attesa di una rendita AI, assevera che
la pretesa dedotta in esecuzione è del tutto fantasiosa, da ricondurre in
sostanza a una serie di attitudini suscettibili di violazione del codice penale
da parte del precettante nei suoi confronti;
che con
ordinanza vicepresidenziale 16 maggio 1997 è stata sospesa l'esecuzione n.
__________ promossa da __________ contro __________ fino all'evasione
dell'istanza 10 aprile 1997 dell'escussa;
che nelle
more della procedura l'UE di Lugano ha emesso il 16 maggio 1997 a carico di
__________ un attestato di carenza di beni nell'esecuzione n. __________;
che con
provvedimento 26 settembre 1997 l'UE di Lugano sollecita a __________ il
pagamento di fr. 81 per tasse esecutive;
che con
atto 17 ottobre 1997 __________ contesta l'emissione dell'attestato di carenza
di beni perché l'escussa è proprietaria di beni pignorabili mobili e immobili,
tra cui "due parcelle di bosco che finora non ha mai dichiarato e per le
quali non ha mai pagato tasse";
che il
gravame 17 ottobre 1997 di __________ inteso a censurare un atto emesso il 16
maggio 1997 è irricevibile per tardività (art. 17 cpv. 2 LEF; art. 8 cpv. 1
LPR);
che, ove
anche fosse ricevibile, il ricorso di __________ dovrebbe essere stralciato dai
ruoli per perenzione processuale di diritto cantonale perché l'ultimo atto
processuale risale al 4 novembre 1997, atteso che l'istruttoria è tuttora
aperta e che per l'art. 24b cpv. 2 LPR l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso
dai ruoli se una controversia è divenuta priva di interesse giuridico (CEF 4
agosto 1998 in re D.C. c. Banca R.; CEF 14 luglio 1998 in re P. A. B. c. Banca
P.);
che la
mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto
processuale;
che
l'istruttoria deve sempre essere esperita secondo le modalità disciplinate
dall'art. 12 LPR, con istruttoria preliminare, integrativa e se del caso
probatoria (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, n. 1-2 all'art. 12, p.
207-211);
che
terminata la fase istruttoria preliminare (art. 9 LPR) - a cura dell'organo
d'esecuzione forzata che ha emanato il provvedimento impugnato - atti e
documenti sono fatti pervenire all'Autorità cantonale di vigilanza;
che a
questo stadio può così avere inizio la fase istruttoria in senso proprio, che
si compone di due elementi (Cometta, op. cit., n. 1 c agli art. 24b-24c LPR, p.
266): fase istruttoria integrativa (art. 12 LPR), di natura facoltativa, e fase
istruttoria in senso stretto (istruzione probatoria ex art. 19 e 20 LPR),
necessaria in linea di principio se la fattispecie non è ancora matura per il
giudizio;
che la
fase istruttoria integrativa può suddividersi in due momenti: quello
integrativo dell'ulteriore scambio di allegati scritti, secondo le due modalità
dell'ordinanza presidenziale o dell'istanza di replica del ricorrente, e quello
integrativo dell'udienza esplicativa;
che i due
momenti integrativi sono in linea di principio alternativi, ritenuto che solo
in casi del tutto particolari e complessi è ipotizzabile il loro cumulo;
che
terminata la fase istruttoria integrativa, può iniziare l'istruzione probatoria
volta all'accertamento degli elementi di fatto rilevanti per il giudizio;
che in
linea di principio la necessità della fase istruttoria in senso stretto è
presunta;
che
siffatta presunzione consente l'applicazione dell'art. 24b cpv. 2 LPR,
nell'ipotesi che dopo l'ultimo allegato scritto non vi siano stati atti
processuali per un anno, ritenuto che con atto processuale si intende anche la
semplice sollecitatoria volta a manifestare interesse per la prosecuzione della
vicenda ricorsuale;
che, ove
il ricorso fosse tempestivo, ne consegue siccome realizzato il presupposto
della completa inazione ex art. 24b cpv. 2 LPR, legittimante lo stralcio del
gravame dai ruoli per mancanza di interesse;
che lo
stralcio è ordinato d'ufficio e senza contraddittorio (art. 24b cpv. 2, primo
periodo, seconda proposizione LPR);
che l'UE
di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni a carico di __________
benché all'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al
precetto esecutivo fosse stato concesso effetto sospensivo;
che il
provvedimento di emissione dell'attestato di carenza di beni costituisce
decisione nulla ex art. 22 LEF (sulla nozione, cfr. Flavio Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 8-10 all'art. 22
LEF);
che
l'istanza ex art. 33 cpv. 4 LEF di restituzione del termine per interporre
opposizione va respinta perché, a prescindere dalle precarie condizioni di
salute, l'escussa stessa ammette di aver ricevuto il precetto esecutivo nel
dicembre del 1996 e di non essersi opposta nemmeno in seguito - presumibilmente
a ricezione dell'avviso di pignoramento del 21 marzo 1997 - perché confidava
nel ritiro dell'esecuzione, sperando "nella bontà del suo ex compagno,
visto che da amici aveva saputo delle mie condizioni di salute";
che
l'omessa opposizione apre a __________ la via dell'azione di annullamento
dell'esecuzione in procedura accelerata ex art. 85a LEF, nell'ipotesi che il
credito dedotto in esecuzione sia privo di consistenza materiale;
che non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 22 e 33 cpv. 4 LEF;
24b LPR;
Pronuncia
- Il
ricorso 17 ottobre 1997 (inc. n. 15.97.185) di __________ è irricevibile.
1.1 Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
1.2 Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
- L'istanza
di restituzione dei termini 10 aprile 1997 (inc. n. 15.97.65) di __________, è
respinta.
2.1 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.2. Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
È
annullato d'ufficio l'attestato di carenza di beni emessa dall'UE di Lugano
nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________.
-
Intimazione
a __________
Comunicazione
all'UE di Lugano con l'ordine di procedere come al dispositivo n. 3.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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