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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.40
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00040
Lugano
17 aprile 1998
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 27 febbraio 1998 di
(patr. dall’
avv. __________)
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro l’aggiudicazione della PPP __________
del fondo base part. __________ RFD di __________ avvenuta il 20 febbraio 1998
nell’ambito del fallimento della __________
procedura
interessante anche
(patr. dallo
studio legale __________)
e
richiamata
l’ordinanza presidenziale 4 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
– 12 marzo 1998
del __________
– 20 marzo 1998
della __________
– 23 marzo 1998
della __________
– 2 aprile 1998 dell’UEF
di Locarno;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 20 febbraio 1998 si è svolta l’asta pubblica per la vendita della PPP
__________ RFD di __________ nell’ambito del fallimento della __________.
B. Con
ricorso 27 febbraio 1998 __________ e __________ sono insorti contro l’aggiudicazione
della PPP __________ RFD di __________, asseverando che l’UEF di Locarno
avrebbe omesso di indicare , al momento dell’incanto, l’esistenza di un diritto
di abitazione a favore dei coniugi __________. Inoltre sarebbe stata omessa l’indica-zione
del valore capitalizzato di tale diritto. Per questi motivi l’asta dovrebbe
venire annullata. __________ sarebbe inoltre stata privata del suo diritto di
esprimersi in merito alle condizioni d’incanto, non avendo mai ricevuto le
relative comunicazioni. I ricorrenti affermano inoltre che l’elenco oneri e le
condizioni d’asta sarebbero errati, ciò renderebbe quindi nullo anche l’incanto
del 20 febbraio 1998.
C. Nelle
sue osservazioni il Comune di __________ si é rimesso al giudizio di questa
Camera.
D. Con
osservazioni 20 marzo 1998 la __________ chiede l’acco-glimento del ricorso
sulla base delle medesime motivazioni addotte dai ricorrenti.
E. La
__________ con osservazioni 23 marzo 1998 postula l’irricevibilità del ricorso
per carenza di legittimazione di __________, nonché per tardività, in quanto il
gravame concernerebbe le condizioni d’incanto e l’elenco oneri, già cresciuti
in giudicato. Inoltre il ricorso andrebbe comunque respinto, poiché solleva
questioni di merito che non competono all’Autorità di vigilanza.
F. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Con
il gravame in oggetto __________ e __________ chiedono l’annullamento
dell’incanto svoltosi il 20 febbraio 1998 relativo alla PPP __________ RFD di
__________ sulla base delle stesse motivazioni di cui ai ricorsi inc. 15.98.27
e inc. 15.98.28. Infatti i ricorrenti si aggravano contro le condizioni d’asta
che avrebbero omesso d’indicare il diritto di abitazione a favore di __________,
nonché il valore capitalizzato di tale diritto. Inoltre essi affermano che
l’elenco oneri non risulterebbe corretto avendo indicato nel calcolo generale
dei pegni, e di quelli eventualmente precedenti l’iscrizione del diritto di
abitazione nel primo turno d’asta, anche gli interessi.
-
Orbene,
come si evince dalla motivazione del gravame le censure dei ricorrenti, pur
avendo questi ultimi impugnato formalmente l’asta svoltasi il 20 febbraio 1998,
sono rivolte essenzialmente contro le condizioni d’incanto e l’elenco oneri già
cresciuti in giudicato. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto in
quanto manifestamente tardivo, essendo il termine ex art. 17 LEF per impugnare
le condizioni d’incanto scaduto il 9 febbraio 1998.
-
Abbondanzialmente
va comunque rilevato che il ricorso, le cui motivazioni rasentano la
temerarietà, sarebbe stato destinato alla reiezione, in quanto solleva
questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera. Inoltre
non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui a __________ non furono inviate
le comunicazioni relative all’incanto, impedendole in tal modo di far valere i
propri diritti. Infatti l’avviso d’incanto è stato comunicato alla ricorrente
in data 5 gennaio 1998 tramite invio raccomandato. Ulteriore elemento a
dimostrazione dell’intento defatigatorio dei ricorrenti è costituito dal fatto
che amministratrice della fallita __________, proprietaria della PPP oggetto
dell’incanto 20 febbraio 1998, risulta essere __________.
-
Ne
consegue l’irricevibilità del ricorso, destinato comunque alla reiezione, per tardività.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamato l’art.
17 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 febbraio 1998 di __________ e __________, è irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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