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RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.00100
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00100
Lugano
18 aprile
2000/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
21 giugno 1999 dell'
contro
e meglio contro la decisione 11 giugno 1999 di non differire
l'incanto nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________ promossa contro il ricorrente dal
visti: - l'incarto
completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________)
- il
decreto di stralcio 27 luglio 1999 del Pretore di Locarno-Città, le decisioni
11 ottobre 1999 del Pretore di Bellinzona e 26 ottobre 1999 della seconda
Camera civile del Tribunale d’appello e la dichiarazione 29 marzo 2000 dell’UEF
di Bellinzona,
richiamata l'ordinanza presidenziale 22 giugno 1999, con la quale al
ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo,
ritenuto
in fatto: A. Il __________ (PE __________) ha escusso in via di realizzazione
di pegno immobiliare, presso l'UEF di Bellinzona, l'ing. __________ __________,
per l’incasso di fr. 3'201'970.--, con interesse, in rimborso di crediti in
conto corrente e di un mutuo fisso garantiti da tre cedole ipotecarie di,
risp., primo, secondo e terzo rango gravanti tutte le particelle n. __________
RFD nonché __________ e __________ RFP di __________, appartenenti al
ricorrente.
B. Il
12 maggio 1999 è stato depositato l'elenco oneri. Con scritto 28 maggio 1999,
il ricorrente ha chiesto il rinvio dell'incanto dei fondi gravati da pegno,
fissata per il 1. luglio 1999, fino al completo chiarimento delle posizioni
dell'elenco oneri contenziose da parte del Pretore di Bellinzona, ha contestato
diversi crediti iscritti nell'elenco oneri ed osservato che gli eventuali
aggiudicatari andrebbero edotti che la parte elettromeccanica (motori,
macchinari, frantoi, ecc.) non era di proprietà del debitore. Con atto 4 giugno
1999, l'UEF di Bellinzona ha fissato al ricorrente un termine di 20 giorni per
promuovere azione di contestazione dell'elenco oneri.
Mediante
decisione formale 11 giugno 1999, qui impugnata, l'UEF di Bellinzona ha inoltre
respinto la richiesta 28 maggio 1999 del ricorrente, riferendosi all'art. 141
cpv. 1 LEF e argomentando che l'eventuale modifica del piede d'asta in seguito
alla contestazione dell'elenco oneri che il ricorrente intendeva inoltrare e
che verteva su una somma di fr. 18'000.--, era ininfluente di fronte ad una
stima peritale complessiva di fr. 3'200'000.--.
C. Con
il ricorso in esame, __________ contesta che l'importo oggetto di contestazione
ammonti solo a fr. 18'000.--, bensì a circa fr. 719'590.--, aggiungendo alle 5
posizioni contestate con lo scritto 28 maggio 1999 (per un importo di circa fr.
18'000.--), una pretesa di fr. 68'025.20 a suo favore nei confronti della
____________________ iscritta all'elenco oneri per un credito di fr. 99'846,50
garantita da ipoteca legale provvisoria, nonché una contestazione dell'importo
di fr. 643'590,20, secondo lui iscritto nell'elenco oneri a titolo di interessi
sui crediti garantiti da ipoteche convenzionali. Inoltre, il ricorrente
ribadisce che gli eventuali aggiudicatari vanno edotti che la parte
elettromeccanica (motori, macchinari, frantoi, ecc.) non è di proprietà del
debitore.
D. Nelle
sue osservazioni 23 agosto 1999, la ditta __________, di __________,
cessionaria del credito del __________ ‑ cessione peraltro debitamente
notificata al ricorrente dall'UEF di Bellinzona con scritto 28 giugno 1999 ‑
ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando in particolare che il diritto
di pegno si estende alle parti costitutive ed agli accessori. In replica (del 9
settembre 1999) ed in duplica (del 27 settembre 1999), il ricorrente, pur non
contestando la legittimazione della ditta __________, e quest'ultima sono
rimasti sulle loro posizioni. Nelle sue osservazioni 25 agosto 1999, l'UEF di
Bellinzona ha dichiarato di condividere le osservazioni della ditta __________
E. Con
decreto 27 luglio 1999, il Pretore di Locarno-Città ha stralciato dai ruoli la
domanda di moratoria a scopo di concordato presentata dal ricorrente il 25
giugno 1999 e dal medesimo ritirata il 26 luglio 1999.
Con
decisione 11 ottobre 1999, il Pretore di Bellinzona ha respinto l'azione di
contestazione dell'elenco oneri inoltrata dal ricorrente, decisione confermata
dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza 26 ottobre
1999 (inc. 12.1999.00208).
Con
dichiarazione 29 marzo 2000, l’UEF di Bellinzona ha confermato l’assenza di
altre contestazioni dell’elenco oneri oltre quella inoltrata dal ricorrente.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l'art. 141 cpv. 1 LEF, "se un diritto iscritto
nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a
decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul
prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero
altri interessi legittimi". Il secondo capoverso della stessa disposizione
recita: "Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio
o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si
può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio". Presupposto
indispensabile del differimento dell'incanto è quindi l'esistenza di una lite
relativa all'elenco oneri.
-
Orbene,
nella fattispecie, la decisione impugnata (datata 11 giugno 1999) è stata presa
prima che il ricorrente inoltrasse l'azione di contestazione dell'elenco oneri
(datata 24 giugno 1999), il quale non è stato impugnato da altri né prima né
dopo. La decisione 11 giugno 1999 dell'UEF di Bellinzona si rivela pertanto
conforme alla legge.
-
In
sede di ricorso, __________ ha tuttavia sostenuto che l'inoltro (futuro)
dell'azione di contestazione dell'elenco oneri fosse da considerare come un
novum, non essendo ancora stato fissato, al momento del ricorso, il termine di
contestazione.
a) L'ammissibilità di nova nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF
davanti all'Autorità di vigilanza - di primo grado, nei Cantoni con doppio
grado di giurisdizione, rispettivamente di grado unico come nel Cantone Ticino
- è immanente all'istituto e discende ora, dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio
1997 della revisione della LEF, direttamente dall'art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF
(Karl Spühler/Susanne Pfister, Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht I, p. 32, n. 4; Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 s. e 48 i.f.; Kurt
Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 6 n. 55-58, p.
46). In precedenza i nova in prima sede già erano comunque ritenuti
ammissibili, e anzi doverosi in specie nei casi in cui l'accertamento dell'organo
d'esecuzione forzata fosse stato carente dal profilo dell'accertamento dei
fatti (Peter Nötzli, Die analoge
Anwendung zivilprozessualer Normen auf das Beschwerdeverfahren nach SchKG, tesi
Zurigo 1980, p. 80 s.; Antoine Favre,
Droit des poursuites, 3. ediz., Friborgo 1974, p. 71, n. 4; Hans Sorg, Das Beschwerdeverfahren in
Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Kanton Zürich, tesi Zurigo 1954, p.
81).
Nel
Cantone Ticino la liceità dei nova, tanto quelli in senso proprio che gli
pseudonova, risulta espressamente anche dal diritto processuale cantonale. Per
l'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l'atto di ricorso deve infatti indicare i mezzi di
prova. Benché l'autorità di vigilanza debba constatare i fatti d'ufficio, essa
può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la
collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne
irricevibili le conclusioni. Va tenuto conto del comportamento processuale
delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale,
di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti
(art. 19 cpv. 4 LPR). Il ricorrente deve produrre i mezzi di prova già
disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR), nell'ossequio del suo dovere di
collaborazione dedotto dall'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF. Se
vengono indicati testi o altri mezzi di prova dovrà essere precisato il fatto
che si intende provare, ritenuto che l'assunzione dei mezzi di prova è
subordinata alla rilevanza degli stessi ai fini della decisione della disputa
di diritto esecutivo: il principio di celerità impone infatti massimo rigore
nel non accedere a richieste istruttorie a meri fini dilatori (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 4.3.a, 5.3.a e 5.3.c all'art. 7). Anche l'istruttoria preliminare
prevista dall'art. 9 LPR è volta a consentire la raccolta, sollecita e mirata,
del materiale probatorio utile per il giudizio, a cura dell'organo d'esecuzione
forzata già a conoscenza della fattispecie. Sulla lista degli adempimenti
istruttori preliminari, cfr. Cometta,
op. cit., n. 6 all'art. 9, p. 189, con il rilievo che siffatta fase procedurale
può successivamente essere seguita anche dall'istruttoria integrativa a cura
dell'Autorità cantonale di vigilanza (art. 12 LPR), oltre che dall'istruttoria
in senso stretto pure ad opera della stessa Autorità (art. 19 e 20 LPR), cfr. Cometta, op. cit., n. 1-2 all'art. 12,
p. 207-211.
b) Il
ricorso non può pertanto essere respinto perché prematuro.
c) La
decisione dell’ufficio va tuttavia confermata, poiché nel frattempo è cresciuta
in giudicato la sentenza 26 ottobre 1999 della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello che respinge definitivamente l'unica azione promossa (dal
ricorrente) contro l'elenco oneri. Quest’ultimo è quindi definitivo e non vi
sono più ostacoli alla realizzazione.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61
cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17,
20a e 141 LEF nonché 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 21 giugno 1999 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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