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Numero d'incarto:
15.1999.1
Data decisione, Autorità:
15.04.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00001
Lugano
15 aprile 1999/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 gennaio 1999 di
patr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio e meglio contro la notificazione di pignoramento di
salario 11 dicembre 1998 nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n.
__________, promosse nei confronti del ricorrente da diversi creditori,
viste le
osservazioni : - 1° febbraio 1999 del __________
5 febbraio 1999 di __________
5 febbraio 1999 di __________
15 febbraio 1999 dell'UEF di Mendrisio;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________,
__________, __________ e __________ e __________ procedono nei confronti di
__________ per l'incasso dei loro crediti, essi formano il gruppo n.
__________. Il 2 dicembre 1998 l'UEF di Mendrisio ha interrogato l'escusso. Con
notificazione di pignoramento di salario 11 dicembre 1998 l'ufficio ha
indicato al datore di lavoro, __________, il pignoramento di una quota mensile
di fr. 2'200.--. Il 28 dicembre 1998 l'escusso è stato nuovamente interrogato.
Con verbale di pignoramento, sul quale non risulta la data di spedizione, l'UEF
di Mendrisio ha pignorato fr. 1'300.-- mensili dello stipendio percepito da
__________. L'ufficio ha precisato come segue il calcolo effettuato:
Introiti
Debitore fr.
3'392.--
Contr.
moglie fr. 2'482.48
Totale
mensile fr. 5'874.48
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1'370.--
locazione fr.
1'500.--
riscaldamento fr.
300.--
trasferte
per timbri moglie fr. 100.--
trasferte
debitore fr. 150.--
pasti
fuori dom. debitore fr. 207.--
Totale
deduzioni fr. 3'627.--
Minimo
esistenza spettante al coniuge debitore
fr.
3'627.-- x fr. 3'392.-- = fr. 2'094.27 mensili
fr.
5874.48
Eccedenza
mensile pignorabile
fr.
3'392.-- ./. fr. 2'095.-- = fr. 1'297.-- mensili
B. Contro
la notificazione di pignoramento di salario 11 dicembre 1998 per fr. 2'200.--
si è aggravato il 5 gennaio 19 gennaio 1999 __________ chiedendo che nel
calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati anche gli importi relativi
all'affitto (fr. 1'500.-- circa), alla cassa malati (per i coniugi fr. 900.--
circa) e alle spese di riscaldamento per fr. 700.--. Contro il successivo
verbale di pignoramento, nel quale venivano parzialmente accolte le istanze del
ricorrente, questi non si è più aggravato.
C. Con
osservazioni 5 febbraio 1999 __________ e __________ ha rilevato che il
provvedimento impugnato è stato sostituito da un altro, successivo, che è
rimasto impugnato. Solo per questo motivo il ricorso andrebbe respinto. Nel
merito la pigione pagata sarebbe sproporzionata, così come la spesa per
riscaldamento. Per il resto sarebbe corretto l'agire dell'UEF. Le osservazioni
di __________, ricalcano, nel merito quelle dei signori __________. L'UEF di Mendrisio,
con osservazioni 15 febbraio 1999, si è limitato a ribadire la correttezza del
proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Pignoramenti
eseguiti intaccando chiaramente il minimo vitale dell'escusso costituiscono dei
provvedimenti nulli, la nullità deve essere rilevata d'ufficio anche quando il
provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97
III 11; Flavio Cometta in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 13 ad
art. 22 LEF).
Si
impone in concreto di entrare nel merito del pignoramento del salario di
__________.
- Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre
tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116
III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs -
und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).
Per
il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi
effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühll in: Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF)
- E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24 n..60; Georges Vonder Mühll in : Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998,
n. 119 s. ad art. 82 LEF).
In
casu il debitore, domiciliato a __________, esercita un'attività lucrativa a
__________. Non si può pretendere da lui che utilizzi i mezzi pubblici per
recarsi al lavoro: la trasferta comporterebbe un dispendio di tempo
sproporzionato. Le spese correnti per l'autovettura, necessaria a __________
per l'esercizio della sua professione, devono quindi essere riconosciute e
quantificate in fr. 400.-- mensili, ivi compresa la quota mensile per le
assicurazioni obbligatorie.
-
Il
punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori
dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale. Il debitore esercita, come già indicato al punto precedente,
un'attività lavorativa a __________. Non è quindi proponibile il rientro al
domicilio per il pranzo. Si giustifica quindi di riconoscere fr. 207.-- (fr. 9
x 23 giorni) per pasti fuori domicilio.
-
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178). Le spese medie mensili di riscaldamento sono da
aggiungere alla pigione (cfr. Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93
LEF).
In
concreto l'escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’550.-- a titolo di
canone locatizio per l’appartamento di 6 locali che occupa con la moglie a
__________. E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato da __________, ed
il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue
effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’550.-- (che a
norma di contratto è destinato ad arrivare a fr. 1'680.--) non può più essere
riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza a
partire dal primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato
che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del
suo contratto di locazione (31 gennaio 2002) gli verrà riconosciuto quale
canone locatizio un importo mensile di fr. 1'100.-- al massimo, spese di
riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 o 3 locali a __________ o in
un comune viciniore.
Per
quel che riguarda il riscaldamento va rilevato che le spese per il consumo di
energia elettrica per il 1998 (cfr. doc. G, H, I e fattura per il IV trimestre
1998) ammontano in media a fr. 725.- mensili. Non è dato di conoscere la quota
destinata al riscaldamento (elettrico). La ripartizione proposta dal ricorrente
(fr. 700.-- mensili) appare del tutto sproporzionata. Giustificata invece
risulta la quantificazione in fr. 300.-- effettuata dall'UEF che, come tale, va
mantenuta.
-
Le
spese per l'assicurazione malattia relative a entrambi i coniugi __________ non
possono essere riconosciute poiché risulta evidente dalle esecuzioni
partecipanti al pignoramento che i premi non vengono pagati (cfr. sopra, cons.
3.).
-
L'eccedenza
pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi
precedenti, e meglio:
Introiti
Debitore fr.
3'392.--
Contr.
moglie fr. 2'482.48
Totale
mensile fr. 5'874.48
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1'370.--
locazione fr.
1'550.--
riscaldamento fr.
300.--
trasferte
per timbri fr. 100.--
spese
auto marito fr. 400.--
pasti
fuori dom. marito fr. 207.--
Totale
deduzioni fr. 3'927.--
Minimo
esistenza spettante al coniuge debitore
fr.
3'927.-- x fr. 3'392.-- = fr. 2'267.50 mensili
fr.
5874.48
Eccedenza
mensile pignorabile
fr.
3'392.-- ./. fr. 2'267.50 = fr. 1'125 mensili
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 93 e 116 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 gennaio 1999 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza la quota pignorabile dello stipendio percepito da __________ da
__________, è fissata in fr. 1'125.-- mensili.
1.2. E’
fatto ordine all’UEF di Lugano di retrocedere a __________, una volta cresciuto
in giudicato il presente pronunciato, l'eventuale differenza tra quanto
pignorato (fr. 1'125.-- mensili) e quanto nel frattempo incassato dal datore di
lavoro.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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