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Numero d'incarto:
15.1999.10
Data decisione, Autorità:
04.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00010
Lugano
4 marzo 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 18 gennaio 1999 di
rappr. da __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro la
rivendicazione e l’assegnazione di termine ex art. 106/107 LEF dell’11 gennaio
1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di
procedura concernente anche
e
rappr.
dal Municipio __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 19 gennaio 1999,
con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-
26 gennaio 1999 del Comune di __________
-
29 gennaio 1999 di __________
-
5 febbraio 1999 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono
nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il
4 agosto 1997, il 29 gennaio 1998 e il 14 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha
pignorato i seguenti beni immobili di proprietà di __________:
part. __________ RFP di __________
part. __________ RFD di __________
part. __________ RF di __________
C. In data 11 dicembre 1998 __________, moglie
dell’escusso, ha comunicato all’UE di Lugano di aver appreso casualmente del
pignoramento della part. __________ RFP di __________, la quale costituisce il
domicilio coniugale dei coniugi __________, rilevando di non aver mai ricevuto
alcun atto esecutivo. Inoltre __________ rivendica la proprietà di ½ della
part. __________ RFP di __________, costituendo la stessa un acquisto ai sensi dell’art.
197 CC.
D.
L’11 gennaio 1999 l’UE ha comunicato ai creditori la notificazione di
pretesa sugli oggetti pignorati ex art. 106 e 107 LEF, impartendo loro nel
contempo un termine di 10 giorni per contestare la pretesa e con l’avvertenza
che in caso di mancata contestazione la pretesa del terzo si avrà per
riconosciuta.
E. Con
ricorso 18 gennaio 1999 la __________ e lo __________ si aggravano contro la
rivendicazione formulata da __________ e l’assegnazione di termine di cui agli art.
106 e 107 LEF. I ricorrenti sostengono che la rivendicazione sarebbe tardiva,
essendo stata inoltrata solo l’11 dicembre 1998.
F. Con
osservazioni 29 gennaio 1999 __________ ribadisce di essere venuta a conoscenza
del pignoramento della part. __________ RFP di __________ solo il 10 dicembre
1998, non avendo mai ricevuto alcun avviso di pignoramento concernente
l’immobile in oggetto.
G. Delle
osservazioni del Comune di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso,
in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 68a cpv. 1 LEF se l’esecuzione è
diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e
tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro
coniuge; quando tale situazione patrimoniale viene fatta valere soltanto nel
corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni
omesse. Se il creditore o il debitore sostengono l’esistenza del regime
matrimoniale della comunione dei beni, l’ufficio, prima di notificare il
precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113
III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, SchKG, Basilea 1998, n. 11 ad art. 68a). Se
tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti o il
regime straordinario della separazione dei beni, l’esecuzione di un terzo non
crea particolari problemi, eccetto nel caso in cui il bene immobile oggetto
della procedura esecutiva sia l’abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CC
(cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 21 n.9-10, p. 145). L’ufficio d’esecuzione, nel caso della procedura in
via di realizzazione del pegno, notifica il precetto anche al coniuge del
debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione della famiglia (cfr. art.
153 cpv. 2 lett. b.).
Abitazioni
coniugali ai sensi dell’art. 169 CC sono considerate gli appartamenti e gli
immobili dove i coniugi vivono e conducono congiuntamente la vita famigliare.
Per contro non possono essere considerati abitazioni coniugali i locali
destinati all’attività od alla professione di un coniuge (cfr. Bernheim/Känzig,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.21 ad art. 153).
Se un bene proprio o un acquisto, ai sensi degli art. 197/198 CC è oggetto di
pignoramento, il coniuge estraneo all’esecuzione deve avviare la procedura di
rivendicazione ex art. 106 e ss. LEF come un terzo qualsiasi (cfr. Amonn/Gasser,
op. cit., § 21 n. 15, p.145).
- Per
l’art. 106 cpv. 2 LEF i terzi possono notificare le loro pretese fintanto che
la somma ricavata dal bene pignorato non sia stata ripartita. Tuttavia la
rivendicazione deve essere formulata entro breve termine dal momento in cui si
è venuti a conoscenza dell’atto esecutivo. Se la parte rivendicante non si
avvale immediatamente di tale facoltà, con il solo scopo di ritardare il corso
della procedura, pregiudica irrimediabilmente il suo diritto, costituendo il
suo agire un manifesto abuso di diritto (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 24 n.
25, p.189).
Il
terzo che, senza ragioni valide, tarda a notificare il suo diritto di proprietà
sui beni pignorati, pur essendo consapevole d’obbligare in tal modo il
creditore a compiere atti giuridici inutili, o che, al contrario, gli impedisce
d’effettuare atti giudiziari necessari, decade dal diritto di far valere la
propria pretesa (cfr. DTF 111 III 21; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 23 ad art. 106). Ciò può avvenire non solo
quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di
ostacolare il decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce
in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare
quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (cfr. DTF 106
III 57 e ss.). Il ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose
pignorate può tuttavia costituire abuso manifesto di un diritto e provocarne la
decadenza soltanto quando il proprietario sia personalmente a conoscenza del
pignoramento eseguito sui singoli beni rivendicati (DTF 109 III 18 e ss.).
-
Nel
caso di specie __________ ha asserito di essere venuta a conoscenza del
pignoramento della part.__________ RFP di __________ solo in data 10 dicembre
1998, vale a dire circa due mesi dopo l’ultimo pignoramento, risalente al 14
ottobre 1998. Orbene dall’esame degli atti prodotti dall’UE di Lugano risulta
che l’unico avviso di pignoramento notificato a __________, in qualità di
comproprietaria, concerne la part. __________ RF del Comune di __________,
notificatole il 4 agosto 1997. In mancanza di elementi di segno contrario si
deve quindi ritenere che, come affermato nelle proprie osservazioni, __________
sia venuta a conoscenza del pignoramento dell’immobile da lei rivendicato, solo
il 10 dicembre 1998. La giurisprudenza e la dottrina impongono infatti estrema
prudenza nell’ammettere la perenzione di un diritto quando, come in casu, essa
non è prevista espressamente dalla legge, ritenendo che la perenzione
intervenga unicamente in caso di manifesto abuso di diritto (DTF 114 III 95; Amonn/Gasser,
op. cit., § 24 n. 26, p.189). Nel caso in esame, pur avendo __________
notificato la propria pretesa solo in data 11 dicembre 1998, la stessa non è da
ritenere abusiva, atteso che, giusta art. 106 cpv. 2 LEF, la rivendicazione è
possibile fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato
non sia stata ripartita.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 106 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 18 gennaio 1999 della __________ e
dello __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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