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Numero d'incarto:
15.1999.103
Data decisione, Autorità:
22.07.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00103
Rinvio TF
Lugano
22 luglio 1999
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani quest’ultimo in sostituzione
del giudice Pellegrini, assente
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 19 febbraio 1999 di
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d’incanto 10 febbraio
1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via
di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente
procedura
concernente anche la
(patr. dallo
studio legale __________)
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale 23 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
– 8 marzo 1999
della __________
– 23 marzo 1999 dell’UEF
di Locarno
esaminati atti e
documenti;
preso atto della
sentenza 4 giugno 1999 del Tribunale federale;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. A
seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria
__________ (__________), l’UEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio Ufficiale
del 19 gennaio 1999 l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD
di __________ di proprietà dell’escussa
C. In
data 4 febbraio 1999 anche la creditrice ipotecaria __________ ha richiesto la
vendita della part. __________ RFD di __________ nell’ambito delle procedure
esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare avviate nei confronti
di __________. Di conseguenza l’Ufficio con lettera 16 febbraio 1999 ha
avvisato tutti gli interessati e segnatamente la debitrice, che la __________
ha richiesto la vendita dell’immobile in oggetto. Nel contempo l’UEF di Locarno
modificava le condizioni d’incanto e fissava il piede d’asta a fr. 23’677.70.
D. Con
ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni d’incanto
modificate, postulandone l’annullamento. La ricorrente chiede che il piede
d’asta venga fissato in fr. 2’045’464.60 considerando quindi quale creditore
procedente __________. L’UEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed
intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una
procedura del tutto indipendente promossa dalla __________.
E. Con
sentenza 15 aprile 1999 questa Camera ha respinto le richieste della ricorrente
confermando l’operato dell’UEF di Locarno.
F. Tale
sentenza è stata impugnata da __________ con ricorso 30 aprile 1999 alla Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale, il 4 giugno
1999, ha annullato il giudizio di prima istanza, rinviando la causa
all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova decisione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 121 LEF l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è
stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. La
sospensione della vendita accordata all’escusso equivale al ritiro della
domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art. 121). Per
l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate gli oggetti
da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda
l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del
creditore procedente.
-
Nel
caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (), creditore
ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della
part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Con lettera 7
ottobre 1998, acquisita agli atti dal Tribunale federale ma non prodotta, né
menzionata in prima istanza ha richiesto la riattivazione della
procedura. Tale richiesta equivale ad un rinnovo della domanda di vendita. Ne
consegue che __________ deve essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art.
126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata rinnovata in data 7
ottobre 1998. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I – XV grado,
richiesto solo in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di
__________, l’UEF di Locarno ha agito erroneamente fissando il piede d’asta a
fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quelli della
__________, ritenuta, a torto, creditrice procedente. L’avviso d’incanto andrà
quindi ripubblicato indicando quale creditore procedente ex art. 126 cpv. 1 LEF
__________, con conseguente determinazione del piede d’asta sulla base dei
crediti garantiti da pegno poziori a quelli del creditore procedente, in casu
__________.
-
Ne
consegue l’accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
126 LEF e 105 RFF
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 febbraio 1999 di __________, è accolto.
-
E’
fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di
questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione
all’UEF di Locarno.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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