AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.118
Data decisione, Autorità:
22.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00118
Lugano
22 settembre 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7
giugno 1999 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 29 ottobre
1998, spedito il 7 gennaio 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo
n. __________ e contro il verbale di pignoramento 26 marzo 1999, spedito il 14
aprile 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________,
viste le
osservazioni 28 giugno 1999 di __________
28
giugno 1999 dell'Ufficio esazione e condoni
6
luglio 1999 dell'UE di Lugano,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti
e formano il gruppo di esecuzione n. 44401. Il 7 gennaio 1999 l'UE di Lugano ha
inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, datato 29
ottobre 1998, attestante il pignoramento di una quota di stipendio di fr.
786.--. Altri creditori procedono nei confronti del ricorrente formando il gruppo
n. 44615. Il relativo verbale di pignoramento, spedito il 14 aprile 1999,
stabilisce una quota pignorabile di fr. 950.--
B. Contro
i pignoramenti si è aggravato il 7 giugno 1999 __________ sostenendo di non
riuscire, con quanto stabilito dall'UE, a far fronte alle spese correnti. Il
suo lavoro poi richiederebbe spostamenti frequenti in Europa e addirittura
oltremare. L'UE ha impartito al ricorrente un termine per precisare la propria
posizione. __________ lo ha fatto solo molto sommariamente con scritto 23
giugno 1999, nel quale ribadisce in pratica quanto già espresso.
D. Con
osservazioni 28 giugno 1999 __________ e l'UEC si sono sostanzialmente opposti
al ricorso. L'UE di Lugano si è limitato a confermare l'esattezza del proprio
operato e a indicare che la CEF già si era espressa sulle questioni sollevate
da __________ in tempi recenti.
Considerando
in diritto: 1. Secondo
l'art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un
ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in
cui il ricorrente ne ebbe notizia.
In
concreto il gravame si rivela ampiamente tardivo.
- Ex
art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad
indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.
"Il
dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha
come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a
relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. Deve
collaborare non solo il ricorrente - per non subire la sanzione della
declaratoria di irricevibilità del gravame - ma anche ogni altro interessato
alla vicenda esecutiva, nell'ipotesi che voglia far uso dei suoi diritti di
parte. La cooperazione deve poi essere, cumulativamente, necessaria e
ragionevolmente esigibile.
Le
parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i
documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova
idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare
che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e
l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge
dagli atti e documenti dell'incarto" (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).
- In
concreto il ricorrente ha inoltrato il ricorso in oggetto il 7 giugno 1999. L'UE
di Lugano gli ha fissato un termine per "completare il ricorso con
argomentazione e relativa documentazione". Nella completazione 23 giugno
__________ ha unicamente ribadito il vago riferimento a presunti spostamenti
all'estero per lavoro, nemmeno ha preteso che le relative spese fossero a suo
carico. Egli ha poi omesso di produrre documentazione a comprova di eventuali
spese da lui sopportate, nonostante ne fosse stato richiesto. E' venuta quindi
a mancare quella collaborazione necessaria e esigibile prevista dall'art. 19
cpv. 2 LPR.
A
queste condizioni l'Autorità di vigilanza non è tenuta a ricercare ipotetici
motivi di nullità da considerare nonostante la tardività del ricorso. Il
gravame di __________ deve quindi essere dichiarato irricevibile poiché
intempestivo.
Richiamato l'art.
20a LEF e 8 e 19 LPR,
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 giugno di __________ è dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster