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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.123
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00123
Lugano
13 agosto 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 luglio 1999 di
contro
l’operato dell’UE
di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del
ricorrente da
richiamata
l’ordinanza presidenziale 15 luglio 1999, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 11 agosto dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio
credito;
che
il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha notificato al debitore l’avviso di
pignoramento, previsto per il 27 agosto 1999;
che
con ricorso 7 luglio 1999 ____________________ si è aggravato contro l’avviso
di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa da __________,
sostenendo che il creditore avrebbe già ricevuto l’importo di fr. 60’000 e
quindi la richiesta avanzata con l’esecuzione in oggetto sarebbe assurda;
che
con osservazioni 11 agosto 1999 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del
proprio operato e chiede la reiezione del gravame;
che
per l’art. 89LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di
pignoramento, l’ufficio di esecuzione ricevuta la domanda di continuazione
procede senza indugio al pignoramento;
che
il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (art.
90 LEF);
che
nel caso di specie il creditore ha richiesto il 14 giugno 1999 il proseguimento
dell’esecuzione n. __________ sulla base della sentenza 1° giugno 1999 della
Pretura di Lugano, cresciuta in giudicato;
che
il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 27 agosto
1999 dandone avviso al debitore;
che
in concreto nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di
esecuzione, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF;
che
le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente questioni di
merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;
che
il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 89 e 90 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 luglio 1999 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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