AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.129
Data decisione, Autorità:
17.07.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00129
Lugano
17 luglio
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 6 dicembre 1999 di
rappr.
dal __________
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio nell’esecuzione n.
/-__________ (gruppo 2010) – e meglio contro l’elenco oneri
– promossa da
rappr. da __________
nei
confronti di
e
__________,
ora di ignora dimora
e
concernente anche
viste le
osservazioni:
-
15 luglio 1999
del__________
-
16 luglio 1999
del__________
-
23 luglio 1999 dell’UEF
di Mendrisio
esaminati gli atti e
i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n° __________ risp. __________ del 15 gennaio 1998 __________,
succursale di __________ (di seguito: __________), procede contro i condebitori
solidali __________ (di seguito: __________) e __________, in via di realizzazione
del pegno immobiliare per un credito di fr. 17'472'500.-- oltre interessi e
spese, garantito da cartelle ipotecarie gravanti i fondi intestati a __________
part. __________, __________ e __________ RFD di __________.
B. Su
domanda di vendita 15 dicembre 1998 del creditore procedente, l’UEF di Mendrisio
ha indetto l’incanto per il 10 agosto 1999 e fissato un termine per le
insinuazioni scadente il 27 maggio 1999.
C. In data 25 maggio 1999, il __________ ha insinuato i propri crediti
d’imposta garantiti da ipoteca legale, così suddivisi:
Mapp:
-
imposta
immobiliare 1992: fr. 3'772.25 oltre interessi per fr. 756.05
-
imposta
immobiliare 1993: fr. 653.35 oltre interessi per fr. 127.35
-
imposta
immobiliare 1994: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 694.05
-
imposta
immobiliare 1995: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 309.35
-
imposta
immobiliare 1996: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 219.65
-
imposta
immobiliare 1997: fr. 3'514.10
-
imposta
immobiliare 1998: fr. 3'514.10
-
imposta
immobiliare 1999: fr. 3'074.85
-
contributi PGS:
fr. 59'841.-- oltre interessi per fr. 3'515.65
Mapp:
-
imposta
immobiliare 1993: fr. 696.60 oltre interessi per fr. 135.75
-
imposta
immobiliare 1994: fr. 4'703.50 oltre interessi per fr. 743.--
-
imposta
immobiliare 1995: fr. 4'703.50 oltre interessi per fr. 331.15
-
imposta
immobiliare 1996: fr. 4'703.50 oltre interessi per fr. 223.15
-
imposta
immobiliare 1997: fr. 3'762.80
-
imposta
immobiliare 1998: fr. 3'762.80
-
imposta
immobiliare 1999: fr. 3'292.45
-
contributi PGS:
fr. 64'071.-- oltre interessi per fr. 3'764.15
Mapp:
-
imposta
immobiliare 1993: fr. 646.85 oltre interessi per fr. 126.15
-
imposta
immobiliare 1994: fr. 4'706.30 oltre interessi per fr. 743.50
-
imposta
immobiliare 1995: fr. 4'706.30 oltre interessi per fr. 331.40
-
imposta
immobiliare 1996: fr. 4'706.30 oltre interessi per fr. 235.30
-
imposta
immobiliare 1997: fr. 3'765.05
-
imposta
immobiliare 1998: fr. 3'765.05
-
imposta
immobiliare 1999: fr. 3'294.40
-
contributi PGS:
fr. 64'109.55 oltre interessi per fr. 3'766.45
Mapp:
-
imposta
immobiliare 1993: fr. 696.60 oltre interessi per fr. 135.75
-
imposta
immobiliare 1994: fr. 4'403.50 oltre interessi per fr. 695.65
-
imposta
immobiliare 1995: fr. 4'403.50 oltre interessi per fr. 310.05
-
imposta
immobiliare 1996: fr. 4'403.50 oltre interessi per fr. 220.15
-
imposta
immobiliare 1997: fr. 3'522.80
-
imposta
immobiliare 1998: fr. 3'522.80
-
imposta
immobiliare 1999: fr. 3'082.45
-
contributi PGS:
fr. 59'984.40 oltre interessi per fr. 3'524.05
Mapp:
-
imposta
immobiliare 1993: fr. 653.35 oltre interessi per fr. 127.35
-
imposta
immobiliare 1994: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 694.05
-
imposta
immobiliare 1995: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 309.35
-
imposta
immobiliare 1996: fr. 4'392.95 oltre interessi per fr. 219.65
-
imposta
immobiliare 1997: fr. 3'514.35
-
imposta
immobiliare 1998: fr. 3'514.35
-
imposta
immobiliare 1999: fr. 3'075.05
-
contributi PGS:
fr. 59'841.-- oltre interessi per fr. 3'515.65
D. Il 25 giugno 1999 l’UEF di Mendrisio ha comunicato agli interessati
gli elenchi oneri riferiti alle part. __________, - RFD di
____________________. In particolare ha iscritto i contributi PGS a favore del
____________________ senza gli interessi, basandosi sugli estratti del RF dai
quali risultano iscritte le rispettive ipoteche legali per gli importi
insinuati, ma senza interessi.
E. Con ricorsi 2 luglio 1999 il __________ ha chiesto l’iscrizione
negli elenchi oneri degli interessi maturati sui contributi PGS scaduti e
garantiti da ipoteca legale debitamente iscritta a RF. Dopo aver ricordato che
i contributi PGS previsti dalla LALIA beneficiano di un’ipoteca legale da
costituirsi con iscrizione a RF, il ricorrente sostiene che gli interessi per
questi contributi pubblici andavano iscritti negli elenchi oneri anche senza
specifica iscrizione a RF giusta l’art. 818 CC.
F. Con osservazioni 15 luglio e rispettivamente 24 luglio 1999,
__________ e l’UEF di Mendrisio hanno postulato la conferma degli elenchi
oneri, rifacendosi all’art. 140 LEF che impone all’Ufficio di esecuzione di
costatare gli oneri gravanti il fondo in base alle insinuazioni presentate
dagli aventi diritto e all’estratto del RF. L’ufficio federale delle abitazioni
chiede la conferma della decisione dell’UEF di Mendrisio.
Considerato
in diritto:
-
Per
l’art. 140 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non
saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1 primo periodo, seconda
parte RFF); d’altra parte l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione
degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono
insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la
produzione di prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF). Giova qui ricordare che,
come precisa l’art. 34 cpv. 1 lett. b terzo periodo RFF, ove l’insinuazione di
un onere non sia conforme all’estratto del registro fondiario, l’ufficio dovrà
attenersi all’insinuazione, ma menzionerà anche il contenuto dell’iscrizione
nel registro; se l’onere insinuato è meno esteso di quanto risulti dal registro
fondiario, l’ufficio, ottenuto il consenso del titolare, provvederà alla modificazione
o cancellazione dell’iscrizione nel registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b
quarto periodo RFF).
-
L’apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36
RFF è stata risolta dal Tribunale federale nel senso che rientra nel potere di
cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza
in via di ricorso, stabilire se la pretesa creditoria (tempestivamente)
notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito
insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca
(non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante
dal profilo procedurale, atteso che – se non vi è aggravio per il fondo – il
credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s. cons
3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza
(contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del
giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39, 117 III 38 s. cons. 3). Va però
precisato che quello dell’ufficio di esecuzione e conseguentemente
dall’Autorità di vigilanza è comunque un potere di cognizione limitato ad un
esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv. 2
primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice
di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione.
Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta
nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale
per il fondo e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale soltanto
quando risulta manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio
di siffatta ipoteca. In caso di dubbio le pretese così come notificate vanno
invece iscritte nell’elenco oneri e sarà la successiva procedura di appuramento
dell’elenco oneri che permetterà, se del caso, di sottoporre la questione della
loro esistenza, estensione, grado o esigibilità al giudice del merito (cfr. Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 31 n° 15, pag.
442 s; Ammon/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n° 29, pag. 236
s.).
-
Nel caso in esame, l’UEF di Mendrisio ha correttamente confrontato
l’insinuazione dei crediti del __________ con l’estratto del Registro
fondiario.
Per
quanto attiene alle imposte immobiliari, l’UEF ha correttamente iscritto i crediti
e gli interessi fatti valere dal creditore ricorrente, come impongono i combinati
art. 836 CC e 183 LAC.
Per
quanto attiene invece ai contributi PGS, va rilevato che non si tratta di ipoteche
legali dirette come le precedenti, e che per la loro validità richiedono
l’iscrizione a registro fondiario (art. 107 cpv. 3 LALIA). Queste ipoteche
legali indirette sono sottoposte pertanto alle stesse condizioni delle ipoteche
convenzionali, la cui estensione non prevede giocoforza anche gli interessi,
che possono essere negoziati liberamente dalle parti (cfr. art. 795 cpv. 1 CC).
Nel caso in esame, l’art. 106 cpv. 2 LALIA fissa al 5% il saggio d’interesse
per i contributi scoperti: tale interesse andava pertanto iscritto a Registro
fondiario, onde poter beneficiare – assieme al credito principale – dei
privilegi dell’ipoteca legale.
Di
conseguenza l’UEF ha correttamente applicato l’art. 140 cpv. 1 LEF, rifiutandosi
di iscrivere nella rubrica destinata alle ipoteche legali degli elenchi oneri
gli interessi richiesti per i contributi PGS scaduti.
Il
ricorso è pertanto respinto.
- Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la
gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 795, 818, 836 CC, art. 140 LEF, art. 34, 36 RFF, art. 183 LAC, art.
106 e 107 LALIA,
pronuncia:
-
Il ricorso 2 luglio 1999 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
all'UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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