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Numero d'incarto:
15.1999.158
Data decisione, Autorità:
26.11.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00158
15.1999.00172
Lugano
26 novembre
1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 settembre 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
chiedente la sospensione del pignoramento di cui all'avviso di pignoramento 2
agosto 1999 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
rappr.
da __________
viste le osservazioni 11
ottobre 1999 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________, notificato il
16 aprile 1999 __________ ha escusso __________ per un credito relativo a premi
di assicurazione malattia. L'escusso ha interposto opposizione. Con decisione
17 maggio 1999, regolarmente cresciuta in giudicato, la creditrice ha rigettato
l'opposizione e ha in seguito postulato il proseguimento dell'esecuzione. Con
scritto 2 agosto 1999 l'UE di Lugano ha avvisato il debitore che il
pignoramento nell'esecuzione __________ sarebbe avvenuto il 16 settembre 1999.
B. Con ricorso 6 settembre 1999 __________ si è aggravato contro
l'avviso di pignoramento 2 agosto 1999. A suo dire egli non avrebbe mai
sottoscritto un contratto di assicurazione con __________. L'opposizione da lui
sollevata sarebbe poi stata rigettata senza che l'ufficio gli comunicasse alcunché.
Con
osservazioni 11 ottobre 1999 l'UE di Lugano ha rilevato la tardività del
ricorso sottolineando poi la correttezza del proprio operato.
C. Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al ricorso, l'ufficio ha proseguito
la procedura esecutiva intimando l'11 ottobre 1999 alle parti il verbale di
pignoramento 5 ottobre 1999. Con ricorso 21 ottobre 1999 __________ si è
aggravato contro il provvedimento con argomentazioni identiche a quelle
formulate con il primo ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Più ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto
unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento
dell'organo d'esecuzione forzata oppure contro due provvedimenti distinti ma
strettamente connessi e incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di
fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 Lpamm non
solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma
anche ove formulino tesi divergenti. Il giudizio di congiunzione, che determina
la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del
principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere
pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro
individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
si è aggravato, con un primo ricorso, contro l'avviso di pignoramento 2 agosto
1999 e in seguito contro il susseguente verbale di pignoramento 11 ottobre
1999, adducendo in entrambi i casi le stesse motivazioni giuridiche. Si
giustifica quindi la congiunzione dei due gravami e l'emanazione di un'unica
sentenza.
- Ex
art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio
di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il
ricorrente ne ebbe notizia.
In
sostanza __________ sembra sostenere che l'ufficio avrebbe proseguito
l'esecuzione senza che l'opposizione al precetto da lui interposta fosse stata
validamente rigettata. Della continuazione dell'esecuzione il ricorrente aveva
però avuto conoscenza già il 3 agosto 1999, data di ricezione dell'avviso di
pignoramento. Entrambi i gravami si rivelano quindi tardivi, essendo stati
entrambi introdotti ben oltre la scadenza della decade di ricorso che ha
iniziato a decorrere con la ricezione dell'avviso di pignoramento. In questa
sede dovrà quindi essere verificata unicamente l'esistenza di eventuali motivi
di nullità.
-
La
continuazione dell'esecuzione nonostante valida opposizione al PE costituisce
un provvedimento nullo, da rilevare comunque d'ufficio, se l'ufficio ha agito
per errore o disattenzione. Rimane invece aperta la questione (nullità o
annullabilità) se l'ufficio ha preso una decisione formale oppure ha mostrato
con chiarezza la volontà di continuare l'esecuzione (cfr. DTF 73 III 147 s. che
propende per la semplice annullabilità; DTF 85 III 16 s. che riapre la
questione).
-
In concreto dall'incarto UE risulta che il pignoramento è stato
eseguito a seguito di rigetto dell'opposizione pronunciato da __________ con
decisione 17 maggio 1999, munita dell'attestazione di crescita in giudicato.
Va
in questo caso condivisa la considerazione esposta in DTF 73 III 148: sarebbe
inopportuno esporre il creditore in buona fede al rischio dell'annullamento
dell'intera procedura esecutiva, magari solo una volta giunti allo stadio della
realizzazione. Un'eventuale continuazione dell'esecuzione contra legem a
seguito di rigetto dell'opposizione inefficace sarebbe quindi solo annullabile.
Siffatta soluzione si impone già per il fatto che non vi sono pregiudizi
d'interesse pubblico e nemmeno sono toccati i diritti di chi non è parte nel
procedimento. Visto che il termine di 10 giorni è ampiamente scaduto non è
possibile entrare nel merito delle argomentazioni ricorsuali. Non essendo
ravvisabili motivi di nullità, la procedura esecutiva in esame, così come i
singoli provvedimenti impugnati, rimangono validi a tutti gli effetti.
-
A
titolo puramente abbondanziale si fa notare che __________, nell'ambito
dell'istruttoria di cui all'incarto 15.99.84, del tutto analogo al presente, ha
prodotto a questa Camera copia della domanda di ammissione 21 agosto 1995 a
nome __________, sottoscritta in tutta apparenza dallo stesso ricorrente. La
creditrice ha pure prodotto, in questa sede, la prova dell'invio raccomandato
della decisione 17 maggio 1999.
-
I
ricorsi vanno quindi respinti.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamato l'art. 17
LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 6 settembre 1999 di __________, è irricevibile.
-
Il
ricorso 21 ottobre 1999 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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