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Numero d'incarto:
15.1999.159
Data decisione, Autorità:
21.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00159
Lugano
21 dicembre
1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 2 agosto 1999 di restituzione del termine per
fare opposizione presentata da
nell'esecuzione n.
__________ dell'UEF di Bellinzona promossa contro l'istante da
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE __________ del 28 maggio/2 giugno 1999 __________ ha escusso __________ per
un presunto credito relativo alle spese di recupero di un'autovettura.
L'escusso non ha interposto opposizione. Su domanda di proseguimento 30 giugno
1999 dell'escutente, l'UEF di Bellinzona ha intimato alle parti, il 13 luglio
1999, l'avviso di pignoramento.
B. Con
scritto 21 luglio 1999 che afferma di aver inviato all'UEF di Bellinzona,
__________ ha interposto opposizione al PE n. __________. Di questo documento,
la cui copia è stata prodotta in sede di interrogatorio dall'escusso, non vi è
traccia nell'incarto dell'UEF. __________ ha poi postulato la restituzione del
termine con lettera 2 agosto inviata all'UEF di Bellinzona (e regolarmente
ricevuta) "all'attenzione __________ esecuzioni e fallimenti di
Lugano". L'ufficio ha però omesso di far proseguire la richiesta
all'autorità competente. Analoga istanza è stata poi formulata dall'escusso l'8
settembre 1999 all'indirizzo della Pretura di Bellinzona che l'ha girata a
questa Camera. A mente di __________, un grave incidente della circolazione gli
avrebbe procurato importanti disturbi, sia fisici che psichici, che gli
avrebbero impedito di comprendere la portata del PE notificatogli e di
riconoscere la necessità di interporre opposizione.
Considerato
in diritto: 1. A norma dell'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare
opposizione al PE deve dichiararlo entro 10 giorni dalla notificazione.
- Ex
art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da
un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o
all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve,
entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la
richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.
Un
ostacolo non imputabile a colpa dell'escusso può essere costituito da una grave
malattia che gli impedisca, entro il termine stabilito, di compiere l'atto o di
incaricare dell'esecuzione dello stesso un terzo (cfr. Francis Nordmann, , Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 33
LEF).
- Secondo
gli art. 56 e 63 LEF un termine che viene a scadere durante le ferie esecutive
è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Le norme si
applicano a tutti i termini che devono essere rispettati dalle parti nella
procedura esecutiva, indipendentemente dalla relazione o meno del termine con
un atto esecutivo (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 e 8 ad art. 63 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 9 ss., in particolare n. 23 ad art 63 LEF).
Un
termine non può iniziare a decorrere durante le ferie, esso può farlo solo a
partire dal primo giorno successivo alle stesse (cfr. Bauer, op. cit., n. 54 ad
art. 56 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 27 s. ad art. n. 63 LEF).
- In
concreto __________ ha provato per mezzo di documenti di essere stato coinvolto
in un grave incidente della circolazione il 1° maggio 1999 e di essere stato
totalmente inabile al lavoro a partire da quella data fino ad almeno la fine di
settembre 1999. Certificati medici attestano il suo ricovero presso l'Ospedale
__________ di __________ dal giorno dell'incidente fino al 13 maggio 1999 e
presso la Clinica __________ di __________ dal 22 giugno al 14 agosto 1999. Il
Dr. med. __________ ha confermato che l'escusso, al momento del secondo
ricovero (22 giugno 1999), "era in uno stato psichico precario dovuto
soprattutto allo shock dell'incidente, ai dolori importanti delle fratture
riportate e alla depressione seguita e poi curata nella clinica __________ in
seguito, dovuta al cumulo di problemi che questo incidente ha provocato. E' da
ritenere quindi che il paziente allora fosse impossibilitato psichicamente a
comprendere e valutare la gravità e la necessità di fare opposizione ad un
precetto esecutivo". __________ ha poi affermato, nel corso del suo
interrogatorio 6 ottobre 1999, che anche nel periodo intercorso tra la notifica
del PE e il secondo ricovero le sue condizioni psichiche erano alterate.
Si
deve quindi ritenere che già prima del secondo ricovero e quindi almeno a partire
dal 12 giugno 1999 (ultimo giorno utile per interporre opposizione), l'escusso
non fosse in grado di comprendere la portata di un PE. Va quindi ammessa
l'esistenza di un impedimento scusabile che è perdurato fino a qualche giorno
prima del 21 luglio 1999. In quella data l'escusso sembra aver infatti
sollevato opposizione al PE dopo aver chiesto consiglio al suo legale (cfr.
interrogatorio 6 ottobre 1999 e copia scritto 21 luglio 1999, prodotto in
occasione dell'interrogatorio) ed essere stato interrogato dal Procuratore
pubblico il giorno precedente. L'intervento dell'autorità inquirente riguardava
dei fatti che vedevano coinvolto pure il titolare della ditta escutente e che
stanno alla base delle richieste pecuniarie formalizzate nel PE in esame.
Non
è chiaro se la decade di cui all'art. 33 cpv. 4 LEF abbia avuto inizio prima o
durante le ferie esecutive(15-30 luglio, art. 56 n. 2 LEF): non è possibile
determinare con precisione il giorno in cui è cessato l'impedimento. In
applicazione degli art. 56 e/o 63 LEF il termine, a seguito delle ferie
esecutive, è comunque scaduto dopo il 2 agosto 1999, giorno nel quale l'escusso
ha inoltrato l'istanza di restituzione del termine, che l'UEF di Bellinzona
avrebbe dovuto far proseguire a questa Camera ex art. 32 cpv. 2 LEF. Quella
stessa comunicazione deve essere considerata pure quale esecuzione dell'atto
omesso (opposizione al PE), parimenti tempestiva. Si rivela quindi superfluo
l'esame degli effetti giuridici dello scritto 21 luglio 1999, apparentemente
mai giunto all'UEF.
- L'istanza di restituzione del termine deve quindi essere accolta
e l'opposizione deve essere considerata tempestiva.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 33
cpv. 4 e 74 LEF,
pronuncia: 1. L'istanza di restituzione del termine 2 agosto 1999 __________, è
accolta.
Di
conseguenza l'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona è
dichiarata tempestiva.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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