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Numero d'incarto:
15.1999.188
Data decisione, Autorità:
25.11.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00188
Lugano
25 novembre
1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 ottobre 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro il pignoramento di salario 12 ottobre 1999
nelle
esecuzioni n. __________ e n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente rispettivamente da
e
da
rappr.
da __________
viste
le osservazioni
8 novembre 1999 della __________,
16 novembre 1999 dell'UE di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ e la ditta __________ procedono nei confronti di __________ per
l’incasso dei loro crediti
B. Il
12 ottobre 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota del
salario dell’escussa, a partire dal 1° luglio 2000, eccedente il minimo di
esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:
Reddito
della debitrice fr. 2'800.--
Minimo
base fr.
1’025.--
locazione fr.
1’060.--
cassa
malati fr.
244.--
trasferte,
pasti fuori domicilio,
diversi
fr. 253.--
totale fr.
2'582.--
C. Con
ricorso 28 ottobre 1999 __________ si aggrava contro tale calcolo postulandone
l'annullamento. La ricorrente chiede che, in luogo della quota del salario
eccedente il minimo di esistenza, venga pignorato un importo fisso mensile.
D. Delle
osservazioni della __________ dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
La
ricorrente postula il pignoramento di un importo fisso mensile di
fr.200.--/300.-- in luogo della quota del salario eccedente il minimo di
esistenza. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto per stessa
ammissione dell'escussa, il reddito percepito risulta essere irregolare.
Stabilendo una quota pignorabile fissa mensile vi sarebbe una parte di reddito
che sfuggirebbe al pignoramento, arrecando quindi un pregiudizio ai creditori.
-
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone
locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere
che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8
aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4
agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del
canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989
su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel
caso in esame la ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
1'060.--, spese di riscaldamento comprese per un appartamento di 3.5 locali che
l'escussa occupa a __________.
E’
di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escussa, ed il relativo
canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive
esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’060.-- non può essere
riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo
il primo termine utile di disdetta. Pertanto alla debitrice va ricordato che
nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo
contratto di locazione le verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo
mensile di fr. 700.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un
appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.
-
Alla
voce "cassa malati " è stato riconosciuto l'importo mensile di fr.
-
Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dalla
ricorrente si evince che in realtà l’importo relativo alle prestazioni
obbligatorie secondo la LAMal, a partire da gennaio 2000, ammonta a fr. 251.60
Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente
l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza della
debitrice andrebbe considerato l'importo di fr.251.60 in luogo di fr.244.--.
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Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l’importo base di fr.
1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è
costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia
domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).
Nel
caso di specie e stato riconosciuto a titolo di spese di trasferta, pasti fuori
domicilio e assicurazioni diverse, l'importo globale di fr. 253.--. Orbene
dagli atti risulta che l'escussa abita e lavora a __________ e di conseguenza,
pur non pretendendo che rientri al domicilio per consumare i pasti, l'importo
riconosciuto dall'UE di Lugano e da ritenere più che generoso.
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Viste
le peculiarità del caso in esame e le perprlessità espresse da questa Camera in
merito agli importi riconosciuti a titolo di canone locatizio e spese di
trasferta, si prescinde dal modificare il minimo vitale dell'escussa in
relazione alla maggior spesa di fr.7.60 mensili per premi della cassa malati,
essendo tale differenza ampiamente compensata dagli importi già riconosciuti
dall'UE di Lugano
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
28 ottobre 1999 di __________, è respinto.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
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Intimazione a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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