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Numero d'incarto:
15.1999.190
Data decisione, Autorità:
12.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00190
Lugano
12 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6
ottobre 1999 di
patr. dall'avv. __________
contro
l'operato dell'UEF di Bellinzona in materia di cancellazione di
attestati di carenza di beni dopo omologazione di concordato nella procedura di
fallimento;
richiamate le
osservazioni:
-
13 ottobre 1999 del
Comune __________
-
15 ottobre 1999
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna
-
19 ottobre 1999 di __________
-
22 novembre 1999 dell'UEF di Bellinzona
-
20 dicembre 1999 di
Ritenuto in fatto
A. Nel
periodo tra il 22 ottobre 1996 e l'8 aprile 1998 sono stati emessi a carico di
__________ 42 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 507'951.--.
B. Con
decreto __________ del Pretore del Distretto di Bellinzona è stato dichiarato
il fallimento di __________. La liquidazione fallimentare si è svolta in via
ordinaria ed è sfociata in un concordato in via di fallimento omologato il 16
giugno 1999 sulla base del "pagamento integrale delle spese di
liquidazione e dei crediti garantiti da pegno manuale, nonché del versamento di
una percentuale concordataria del 18% ai creditori di terza classe".
Contestualmente al pronunciato di omologazione, il giudice del concordato e del
fallimento ha statuito al dispositivo n. 3: "Il fallimento di __________,
dichiarato con decreto __________, è revocato e la debitrice è reintegrata
nella libera disposizione del suo patrimonio".
C. Il
17 settembre 1999 __________ ha chiesto all'UEF di Bellinzona la cancellazione
d'ufficio di tutti gli attestati di carenza di beni emessi contro la
beneficiaria di un concordato fallimentare, compresi quelli di creditori che
non hanno insinuato le loro pretese nel fallimento e nella conseguente
procedura concordataria benché disponessero di attestati di carenza di beni.
D. Con provvedimento 27 settembre 1999 l'UEF di Bellinzona ha
respinto la domanda di cancellazione d'ufficio degli attestati di carenza di
beni, atteso che tali atti esecutivi possono essere cancellati solo per
avvenuto pagamento, su richiesta del creditore o a seguito di decisione di
un'autorità giudiziaria. Per l'organo d'esecuzione, un creditore in possesso di
un attestato di carenza di beni - non partecipante al concordato - non perde il
diritto di percepire il dividendo concordatario.
E. Con
ricorso 6 ottobre 1999 __________ ha chiesto la cancellazione d'ufficio di
tutti gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico prima del 30 aprile
1998, sia riferiti a crediti insinuati che no, ritenuto che le esecuzioni
antecedenti la pronuncia del fallimento e venute a cadere con siffatta
declaratoria non rinascono con la revoca del fallimento: la cancellazione delle
esecuzioni deve essere eseguita, dopo un concordato intervenuto nell'ambito del
fallimento, concluso per definizione dopo la pronuncia del fallimento, come
nell'ipotesi in cui il fallimento giunga al termine.
F. Alla
cancellazione degli attestati di carenza di beni emessi a loro favore si sono
opposti il Comune di __________ (che ritiene l'impugnativa "pacificamente
infondata"), la __________ ("che vanta ancora il credito di fr.
749.30 oltre accessori, come da verbale del 26 luglio 1997") e __________
("il nostro credito si compone di contributi datore di lavoro e dipendente
per fr. 8'000.--; i crediti della previdenza vecchiaia sono privilegiati in
prima classe in base all'art. 219 LEF").
Considerando in
diritto
-
Nel
concordato fallimentare ex art. 332 LEF non vi sono apprezzabili differenze dal
profilo materiale per raffronto a quello ante decozione. Ben diversi sono
invece gli aspetti procedurali, venendo a mancare la fase preliminare volta ad
ottenere la decisione incidentale sulla moratoria concordataria quale premessa
per poter giungere al pronunciato finale di omologazione. Se il debitore
propone un concordato dopo la dichiarazione del suo fallimento,
l'amministrazione lo sottopone con il suo parere ai creditori che deliberano se
possibile già alla seconda assemblea (art. 252 cpv. 2 LEF); le funzioni di
commissario sono svolte dall'amministrazione del fallimento (art. 332 cpv. 2
secondo periodo LEF). Per l'art. 206 LEF, al momento della dichiarazione di
fallimento, tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e
non se ne possono promuovere altre durante la procedura di liquidazione per
crediti sorti in precedenza (Flavio Cometta, La procedura concordataria
nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento, Lugano 1996, p. 162, n. 13.3.d): fanno
eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. Ex art.
252 cpv. 2 LEF la proposta di concordato fallimentare può essere sottoposta ai
creditori solo dopo che la graduatoria non è più impugnabile all'autorità di
vigilanza in via di ricorso per carenze d'ordine procedurale, ritenuto che -
diversamente dal concordato ante decozione - tutti gli atti preliminari già si
sono svolti nella fase che ha portato alla seconda assemblea: il bilancio e
l'elenco dei libri di commercio sono stati acquisiti agli atti, l'inventario è
stato allestito, i creditori hanno insinuato le loro pretese che sono state
verificate nel senso dell'art. 244 LEF e collocate in graduatoria (Art. 247
LEF), la quale sarà poi depositata nell'ufficio dei fallimenti, con facoltà per
gli aventi diritto di far capo al ricorso o all'azione di contestazione della
graduatoria ex art. 250 LEF (Rep. 1989 p.215-216).
-
La
decisione sull'omologazione del concordato è comunicata dal giudice del
concordato all'amministrazione fallimentare; quest'ultima propone poi al
giudice del fallimento la revoca del fallimento (art. 195 cpv. 1 n. 3 e 332
cpv. 3 LEF). La revoca (rivocazione) viene pubblicata (art. 195 cpv. 3 LEF) per
dar modo a chi potrebbe subire pregiudizi patrimoniali da siffatto istituto di
far valere in via giudiziale le sue ragioni.
-
Con sentenza 16 giugno 1999 il Pretore del Distretto di
Bellinzona - nella sua duplice qualità di autorità giudiziaria inferiore del
concordato e di giudice del fallimento, possibile (Winkelmann/Lévy/Jeanneret/Merkt/Birchler,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 17 all'art.
- benché non opportuna dal profilo dogmatico (Cometta, op. cit., p. 120 n.
3.1 e p. 166; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach
revidiertem SchKG - mit einer Darstellung der Rechtsordnungen der USA,
Frankreichs und Deutschlands, tesi Friborgo 1996, p. 171, n. 642 e nota 462) - ha omologato il
concordato in via di fallimento sulla base del pagamento integrale dei crediti
garantiti da pegno manuale e del versamento di una percentuale concordataria
del 18% ai creditori di terza classe. Contestualmente al pronunciato di
omologazione, il Pretore ha revocato ex art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF il fallimento
di __________ di cui alla declaratoria di decozione __________, reintegrandola
nella libera disposizione del suo patrimonio: siffatta duplice pronuncia, pubblicata
su FUSC e FUC, è cresciuta in giudicato per mancanza di impugnativa.
-
Gli
effetti giuridici dell'omologazione del concordato in via di fallimento sui pregressi
attestati di carenza di beni esistenti al momento della dichiarazione di
fallimento del __________ - momento topico per gli effetti dell'omologazione
nel concordato ex art. 332 LEF è infatti quello della declaratoria di decozione
e non il giorno della pubblicazione del fallimento (DTF 26 I 163), a differenza
di quanto accade nel concordato ante fallimento in cui gli effetti sono
riportati al momento della pubblicazione della concessione della moratoria
concordataria (Cometta, op. cit., p. 131; Hunkeler, op. cit., p. 232, n. 881 e
nota 618) - sono determinati dagli art. 310 cpv. 1 e 311 LEF, nel senso che il
concordato fallimentare omologato è obbligatorio per tutti i creditori i cui
crediti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione i
crediti garantiti da pegno per l'ammontare coperto dal pegno (art. 310 cpv. 1
secondo periodo LEF). L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte
le esecuzioni promosse prima della moratoria, ad eccezione ovviamente di quelle
in via di realizzazione del pegno (art. 311 prima proposizione LEF).
-
Il
concordato omologato, compreso quello in via di fallimento, è obbligatorio
anche per quei creditori che non vi hanno partecipato (Alexander Vollmar, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 4 all'art. 300; Hans
Ulrich Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol.
III, n. 1 all'art. 310; Hunkeler, op. cit., p. 236, n. 900), compresi quelli in
possesso di un attestato di carenza di beni (Vollmar, op. cit., n. 6 all'art.
300), senza distinguere se del tipo dopo pignoramento (art. 149 e 149a LEF) o
dopo fallimento (art. 265 LEF). Scopo di siffatta disciplina è in tutta
evidenza di consentire al debitore il risanamento finanziario aziendale e
personale, tale da poter salvaguardare nel tempo e in prospettiva durevole
valori patrimoniali che andrebbero persi ove si procedesse alla liquidazione di
attività ancora suscettibili di produrre reddito (Hardmeier, op. cit., n. 1 all'art.
311; Cometta, op. cit., p. 117, n. 2).
a) Nel
caso di specie, la liquidazione fallimentare si è svolta in via ordinaria ed è
sfociata in un concordato in via di fallimento omologato il 16 giugno 1999
sulla base del pagamento integrale delle spese di liquidazione e dei crediti
garantiti da pegno manuale, nonché del versamento di una percentuale
concordataria del 18% ai creditori di terza classe. Contestualmente al
pronunciato di omologazione, il giudice del concordato e del fallimento ha
statuito al dispositivo n. 3 che il fallimento di __________, dichiarato con
decreto __________, è revocato e la debitrice è reintegrata nella libera
disposizione del suo patrimonio.
b) Per i combinati art. 265 cpv. 2 e 149a cpv. 3 LEF, dopo il
pagamento dell'intero debito, l'iscrizione dell'attestato di carenza di beni è
cancellata dal registro delle esecuzioni, ritenuto che della cancellazione se
ne dovrà dare atto ad opera dell'ufficio d'esecuzione nell'ipotesi che il
debitore lo richieda (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, 4. ediz., Zurigo 1997, n. 5 e 6 all'art. 149a; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz.,
Berna 1997, § 31 n. 29, p. 259 s. e § 48 n. 23 e 30, p.
394 s.). Con cancellazione è da intendere nel caso in esame l'apposizione della
lettera E in corrispondenza di tutte le esecuzioni promosse contro __________
prima del __________ - tanto quelle sfociate nei noti 42 attestati di carenza
di beni per complessivi fr. 507'951.-- emessi nel periodo tra il 22 ottobre
1996 e l'8 aprile 1998, quanto quelle che hanno avuto altro esito - con la
conseguenza che di tali esecuzioni non potrà essere data notizia a chi eserciti
il diritto di consultazione ex art. 8a cpv. 1 LEF. Infatti il pronunciato
pretorile 16 giugno 1999 di omologazione del concordato in via di fallimento
con contestuale revoca del fallimento ex art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF giustifica
l'apposizione della lettera E in conformità dell'art. 10 del Regolamento sui
formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla
contabilità, del 5 giugno 1996 (Rform, in: RS 281.31), trattandosi di decisione
giudiziale nel senso dell'art. 8a cpv. 3 lett. a LEF.
c) L'Ufficio
di esecuzione di Bellinzona procederà nel senso del cons. 6b, attestando in
particolare la cancellazione dei 42 attestati di carenza di beni per
complessivi fr. 507'951.-- emessi nel periodo tra il 22 ottobre 1996 e l'8
aprile 1998. Sulle spese esecutive si dovrà tener conto che la cancellazione di
un attestato di carenza di beni è esente da tassa in conformità dell'art. 41
OTLEF.
- Il
ricorso deve pertanto essere accolto.
Sulle
spese, protestate dal Comune di __________ unitamente alle ripetibili, occorre
ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 8a, 17, 20a cpv. 1, 149, 149a, 195, 206, 244,
247, 250, 252 cpv. 2, 293 ss., 300, 310, 311 e 332 LEF; 10 Rform; 41, 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
PRONUNCIA
- Il
ricorso 6 ottobre 1999 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all'UEF di Bellinzona di apporre la lettera E in
corrispondenza di tutte le esecuzioni promosse contro __________, prima del
__________.
1.2. È ordinata in particolare la cancellazione dei 42 attestati di
carenza di beni per complessivi fr. 507'951.-- emessi a carico di __________,
nel periodo tra il 22 ottobre 1996 e l'8 aprile 1998.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione: Ufficio
dei registri, Bellinzona
UEF
di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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