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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.55
Data decisione, Autorità:
31.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00055
Lugano
31 marzo 1999 FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 26 marzo 1999 di
contro
__________ e meglio contro
l’elenco oneri 8 marzo 1999
nell’esecuzione n. __________
promossa da
nei confronti di
viste
le osservazioni 29 marzo 1999 dell’UEF di Riviera
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data 8 marzo
1999 l’UEF di Riviera ha depositato nell’ambito dell’esecuzione n. __________
a carico di __________ l’elenco oneri relativo alla part. __________ di
__________;
che con ricorso 26 marzo
1999 __________ e __________ si aggravano contro l’elenco oneri in questione,
postulando la modifica dell’onere fondiario di passo pedonale e veicolare a
favore della part. __________, __________ e __________;
che per l’art. 9 cpv. 2
LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso
già in sede di decisone sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di
reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è
stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.2.2. ad art. 9);
che secondo l’art. 140
cpv. 1 LEF, prima dell’incanto l’ufficiale constata in base alle insinuazioni
presentate dagli aventi diritto e dall’estratto del registro fondiario, gli
oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti
personali annotati);
che l’iscrizione ad elenco
oneri dell’onere fondiario corrisponde all’estratto del Registro fondiario
della part. __________ di __________;
che a prescindere dalla
tempestività del ricorso, la contestazione concerne questioni di merito
sottratte al potere di congnizione di questa Camera;
che le censure sollevate
dai ricorrenti devono essere rinviate all’azione di contestazione dell’elenco
oneri;
che il gravame si rivela
quindi irricevibile;
che si prelevano spese (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 140 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 26 marzo 1999 di
__________, __________ e __________, è irricevibile.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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