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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.61
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00061
Lugano
3 agosto 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 8 aprile 1999 di
contro
l’operato
dell’amministrazione speciale del fallimento __________ e meglio contro la
graduatoria depositata il 29 marzo 1998
procedura concernente anche
rappr.
dall'avv. __________
e
rappr.
dall'avv. __________
e
rappr.
nonché__________
rappr.
richiamata
l’ordinanza presidenziale 17 aprile 1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
23 aprile 1999 della __________
3 maggio 1999 del __________
3 maggio 1999 di __________
3 maggio 1999 di __________
12 aprile 1999 di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’11
febbraio 1998 il Pretore di Bellinzona dichiarava il fallimento di __________.
La Ia assemblea dei creditori nominava il 22 luglio 1998 un’amministrazione
speciale nella persona di __________.
B. Il
29 marzo 1999 veniva depositata la graduatoria e gli elenchi oneri relativi
alle proprietà immobiliari del fallito.
C. Con
ricorso 8 aprile 1999 __________ si aggrava contro la graduatoria contestando
la collocazione e l’ammontare dei crediti notificati dalla __________, dalla
__________, dalla __________ e dal __________. Il ricorrente sostiene infatti
che “ la graduatoria depositata presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona presenta una serie di errori di valutazione dei crediti e della
classe loro attribuita...”, di tale entità da richiederne la modifica.
D. Delle
osservazioni delle parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente
errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371).
Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto
materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o
l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p.
372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
-
Nel
caso in esame il ricorrente solleva questioni di diritto materiale, confronta
narrativa fattuale sub C, la cui competenza deve essere demandata al giudice
del merito mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250
LEF, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
-
Ne
consegue l’irricevibilità del ricorso, nessuna censura formale essendo stata
formulata.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 246 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 aprile 1999 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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