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Numero d'incarto:
15.1999.88
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00088
Lugano
10 gennaio
2000 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
25 maggio 1999 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro l'incanto 20 aprile 1999 di un credito del ricorrente e del pacchetto
azionario delle società __________ e __________, beni pignorati nei gruppi di
esecuzione n. __________ e __________;
viste le osservazioni 4 giugno 1999 degli avv. __________ e
__________;
7 giugno
1999 dell'avv. __________;
14 giugno
1999 di __________;
18 giugno
1999 dell'UE di Lugano;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 31 maggio 1999 è stato
negato l'effetto sospensivo al ricorso;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito della realizzazione dei
beni del __________, pignorati per i gruppi di esecuzione n. __________ e
__________, l'UE di Lugano ha messo all'incanto alcuni beni mobili dell'escusso
in data 20 aprile 1999. Sono stati realizzati 50 azioni della __________ (per
fr. 200.-- complessivi), 100 azioni della __________ (fr. 1'300.--), e due
crediti contestati nei confronti di __________, uno per la somma di fr.
3'500'000.-- (venduto per fr. 400.--) e l'altro per fr. 75'000.-- (fr. 100.--).
B. Con
ricorso 25 maggio 1999 __________ ha postulato l'annullamento dell'incanto 20
aprile 1999. A suo dire egli non avrebbe ricevuto l'avviso di incanto e nemmeno
copia del verbale d'incanto. Sarebbe poi assurdo vendere un credito milionario
unitamente alle azioni della società debitrice, poiché si favorirebbe una
confusione ex art. 118 CO tra debitore e creditore del credito messo all'asta,
a danno dell'escusso e dei creditori pignoranti.
C. Con
le rispettive osservazioni __________, gli avv. __________, l'avv. __________ e
l'UE si sono limitati a confermare la legalità dell'agire dell'ufficio.
Considerato
in diritto: 1. Si prescinde dall'istruttoria sulla tempestività del gravame, il
ricorso dovendo essere respinto per ragioni di merito.
a) A
norma dell'art. 125 cpv. 3 LEF l'avviso di incanto viene spedito in busta
semplice al debitore, al creditore e ai terzi interessati. Le comunicazioni
volute dal legislatore per invio semplice non possono essere impugnate con
ricorso ex art 17 LEF sostenendo di non averle ricevute per l'impossibilità
dell'organo di esecuzione e fallimento di provarne la ricezione da parte del
destinatario (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 125 LEF; cfr. pure Hansjörg Peter,
Communication et notification en droit des poursuites, in: BlSchK 1997, 43, 45,
46-47 e 49, benché non così esplicito; contra: Magdalena Rutz, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10-11 ad art. 125 LEF, che
riprende però la giurisprudenza del TF emanata vigente il vecchio diritto, che
prescriveva l'invio raccomandato).
In
concreto quindi il presunto mancato invio dell'avviso di incanto non poteva
comunque essere fatto valere da __________.
Il
verbale di incanto è poi stato regolarmente spedito alle parti il 10 giugno
1999, successivamente al ricorso.
b) L'asta
20 aprile 1999 è stata gestita correttamente dall'ufficio. Non si giustificava
in particolare di vendere separatamente le azioni e i crediti, per approfittare
eventualmente dell'ignoranza dell'acquirente delle azioni __________ circa
l'esistenza di presunti importanti debiti a carico della società. Il fatto che
il credito era contestato è stato debitamente indicato nell'avviso d'incanto.
Il valore di stima del credito, forzatamente approssimativo e fissato in fr.
35'000.--, non era arbitrario. L'esito deludente dell'asta non può poi essere
imputato all'UE e nemmeno il fatto che l'aggiudicatario delle azioni
corrispondesse a quello dei crediti.
- Il
ricorso va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17
e 125 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 25 maggio 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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