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Numero d'incarto:
15.2000.00030
Data decisione, Autorità:
10.03.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00030
Lugano
10 marzo 2000/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2000 di
__________,
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
chiedente l'annullamento della comminatoria di fallimento 6 dicembre 1999
emessa nell'esecuzione n. __________ promossa da
contro
rilevato che con ordinanza presidenziale 8/10
febbraio 2000 al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 23 febbraio 2000 di
__________ - 24 febbraio 2000 dell'Ufficio
esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 10/11 giugno 1999 la __________ ha escusso
__________ di ____________________ e __________ per l'incasso di fr. 8'591.20
oltre interessi. Al PE è stata interposta opposizione. Con decisione 6
settembre 1999 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha
rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al predetto PE.
B. In
seguito alla richiesta di proseguire l'esecuzione, l'UE di Lugano ha emesso il
6 dicembre 1999 la comminatoria di fallimento, notificata a __________ il 28
gennaio 2000.
C. Contro siffatto provvedimento si è temepstivamente aggravata
__________ con ricorso 7 febbraio 2000, sostenendo di non essere mai stata
informata della procedura esecutiva in oggetto e di esserne venuta a conoscenza
solo al momento in cui le è stata notificata la comminatoria di fallimento.
Pertanto non ha potuto opporsi in precedenza all'esecuzione riguardante un credito
della __________ sorto nel 1993. In quel periodo il ristorante
"__________" era gestito dalla sola __________ che agiva a titolo
individuale. Successivamente __________ ha fondato la , poi fallita,
di cui era amministratrice unica. Dopo alterne fortune l'avviamento dell'esecizio
pubblico e l'inventario del locale sono stati ceduti il 6 marzo 1998 alla neo
costituita "" di __________ e . La costituzione
della __________ è avvenuta il 6 marzo 1998 e l'iscrizione a RC il 12 marzo
1998 (doc. D e E). Nel contratto di vendita al punto 3.4. (doc. E) è stato
concordato che la venditrice avrebbe proceduto a tacitare tutti i creditori del
ristorante "", per cui la società in nome collettivo veniva
espressamente liberata da ogni responsabilità in merito all'obbligo di pagare
eventuali debitori della precedente società. Ciò nonostante la creditrice
__________ ha fatto spiccare il PE in oggetto, riportante il recapito non della
società, ma di __________ unica e vera debitrice. Quest'ultima interponeva
opposizione senza informare l'allora altra socia.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 65 cpv. 1 n. 4 LEF se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica
o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime e
cioè per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio
amministratore ed a qualunque direttore e
procuratore.
Atti
esecutivi possono essere notificati, alle persone elencate quali rappresentanti
nell'art. 65 cpv. 1 LEF, anche al di fuori dell'ufficio delle persone
giuridiche o società escusse, senza che sia necessario tentare prima la
notifica in tale luogo (DTF 125 III 384)
b) Con il suo ricorso __________ ha confermato che al momento della
notifica del PE e della comminatoria di fallimento relativi alla procedura
esecutiva in oggetto essa era socia della società in nome collettivo
"__________" di __________ e . Ne consegue che sia la
notifica del PE a __________ così come la notifica della comminatoria di
fallimento a __________ sono avvenute correttamente, anche al di fuori
dell'esercizio pubblico "". Il fatto che la ricorrente non
sia stata informata della procedura esecutiva in corso è questione che concerne
unicamente il rapporto interno tra le due socie.
c) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso
all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento,
ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160
LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n.
3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di
non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di
disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
– la decisione (sommaria
o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che
la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione
incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
d) Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
e) La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C
e cons. 1.b): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza
materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
-
Resta
riservata l'ipotesi dell'art. 85a LEF ove ve ne fossero i presupposti.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17
e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 febbraio 2000 __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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