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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00029
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00029
Lugano
1° giugno
2001
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 di
__________,
rappr. dallo St.leg. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, agente su rogatoria dell’Ufficio dei fallimenti del distretto
di Lugano, e meglio contro le condizioni di asta 12 gennaio 2001 relative alla
realizzazione del mappale RFD __________ di __________, nell’ambito della
procedura fallimentare diretta contro la società
procedura riguardante anche
richiamata l’ordinanza presidenziale 28 febbraio 2001 con la quale
al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni
–
5 febbraio 2001 di __________– 6 febbraio 2001 dell’UEF di Locarno
–
29 gennaio 2001 dell’UF di Lugano
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
nell’elenco oneri relativo al fondo n. __________ RFD di __________, di
proprietà della fallita, la ricorrente figura quale detentrice di cinque
cartelle ipotecarie al portatore iscritte dal III al VII grado, per un importo
totale di fr. 7'596'227,70, oltre interessi al 7% dal 24 ottobre 1991,
precedute da nove cartelle ipotecarie detenute da __________ iscritte in I e II
rango per un valore complessivo di fr. 2'546'754,80.--, oltre interessi al 7%
dalla stessa data (apertura del fallimento);
che
su incarico rogatoriale dell’UF di Lugano, quale amministrazione della massa
fallimentare __________ l’UEF di Mendrisio ha depositato, a partire dal 12
gennaio 2001, le condizioni di asta relative al fondo n. __________ RFD di
__________ di proprietà della fallita;
che
la ricorrente si aggrava ora contro tale provvedimento, a motivo che i riparti
indicati nell’elenco oneri depositato unitamente alle condizioni di asta sono
stati calcolati in base ad un tasso d’interesse del 7%, che la ricorrente
pretende errato, in quanto siffatto saggio, iscritto sulle cartelle di
__________, costituirebbe soltanto un tasso massimale, superiore al tasso
effettivamente pattuito dalla parti;
che
tale censura, che non riguarda in realtà le condizioni di asta bensì l’elenco
oneri, si rivela ovviamente tardiva, poiché l’elenco oneri è stato depositato
l'ultima volta il 13 ottobre 1999 ed è quindi da tempo cresciuto in giudicato, ciò
che peraltro la ricorrente non contesta;
che
l’affermazione della ricorrente secondo la quale “dall’elenco oneri depositato
a suo tempo non risultava alcuna indicazione circa il saggio di interesse al
quale sarebbe stato calcolato quanto maturato in corso di procedura di
fallimento” rasenta la mala fede;
che
infatti la carente indicazione del saggio di interesse per il periodo corrente
dall’apertura del fallimento (24 ottobre 1991) alla vendita all’asta (13 marzo
2001) risulta ovviamente essere una svista dell’Ufficio, non essendovi motivi
per ritenere che il medesimo abbia rinviato la decisione in merito al momento
del deposito delle condizioni di asta né che l’Ufficio non avrebbe applicato il
tasso del 7%, come lo aveva peraltro esplicitamente indicato già nel 1999 per i
crediti della ricorrente (cfr. elenco oneri, p. 3 i.f.);
che
se la ricorrente avesse avuto il minimo dubbio a questo proposito avrebbe
dovuto, già nel 1999, chiedere all’Ufficio delucidazioni o impugnare con
ricorso ex art. 17 LEF l’elenco oneri allegandone l’asserita incompletezza o
mancanza di chiarezza;
che
la ricorrente non allega inoltre alcun cambiamento posteriore al deposito
dell’elenco oneri, in particolare non pretende che l’amministrazione
fallimentare avrebbe pattuito con __________ nuove condizioni circa il computo
degli interessi correnti dall’apertura del fallimento;
che
pur volendo ammettere la tempestività del ricorso in esame, lo stesso sarebbe
comunque da respingere, poiché competente per dirimere le contestazioni di un
creditore relative al grado al quale è stato collocato un altro creditore è
l’autorità giudiziaria (art. 250 cpv. 2 LEF; cfr. Dieter Hierholz, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 8 ad art. 250, ricordato che
in materia fallimentare l’elenco oneri costituisce parte integrante della
graduatoria, art. 247 cpv. 2 LEF) e non l’autorità di vigilanza;
che
il ricorso 22 gennaio 2001, intempestivo, è pertanto irricevibile;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
Richiamati
l’art. 17, 247 e 250 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
22 gennaio 2001 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UEF di Mendrisio e all’UF di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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