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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.211
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00211
Lugano
30 maggio
2001
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 aprile 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nella rogatoria di
pignoramento 14 agosto 2000 nell’esecuzione a carico di
procedura
concernente anche
viste
le osservazioni 23 maggio 2001 dell’UEF di Mendrisio;
esperita
l’ispezione il 22 maggio 2001 presso l’UEF di Mendrisio;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
in data 14 agosto 2000 il __________ chiedeva alll’UEF di Mendrisio di
procedere, in via rogatoriale, al pignoramento nell’esecuzione n.__________ a
carico di __________ promossa dalla __________;
che
il 30 aprile 2001 il __________ formulava ricorso per denegata giustizia nei
confronti dell’UEF di Mendrisio a seguito della mancata evasione della
rogatoria di pignoramento;
che
in data 2 maggio 2001 l’UEF di Mendrisio ha provveduto a pignorare
nell’esecuzione n. __________ diversi beni immobili di proprietà dell’escusso;
che
tali beni immobili sono stati realizzati il 3 maggio 2001 nell’ambito di
un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla
__________ nei confronti di __________;
che
essendo l’atto omesso stato compiuto, il ricorso è da ritenere evaso;
che
nel corso dell’istruttoria sono tuttavia emerse diverse aritmie procedurali imputabili
al cursore dell’UEF di Mendrisio __________;
che
in particolare, nel corso dell’ispezione 22 maggio 2001 presso l’UEF di
Mendrisio sono emersi elementi tali da giustificare l’apertura di un
procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti di __________;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81,
p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamato
l’art. 17 cpv. 3 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 30 aprile 2001 del __________, è evaso nel senso dei considerandi.
-
E’
ordinata l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF nei
confronti di __________, cursore all’UEF di Mendrisio.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
a: - UEF di Mendrisio;
- Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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