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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.58
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00058
Lugano
21 giugno
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 13 marzo 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro 4 comminatorie di
fallimento emesse il 2/7 marzo 2001 nelle esecuzioni n__________, __________
__________ e __________ promosse contro il ricorrente da
richiamata
l'ordinanza presidenziale 20/23 marzo 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste
le osservazioni: - 29 marzo 2001 di __________ et __________ - 3
aprile 2001 dell'Ufficio esecuzione di __________;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
__________ (in seguito: __________) procede con PE n. __________ risp.
__________ risp. __________ risp. __________ dell'UE di Lugano contro
__________ per il pagamento di suoi crediti;
che
l'escusso ha interposto tempestive opposizioni;
che
con decisioni amministrative 27 dicembre 2000 ("decisione secondo art. 80 LAMal
- precetto esecutivo N° __________" / "decisione secondo art. 80 LAMal
- precetto esecutivo N° __________" / "decisione secondo art. 80 LAMal
- precetto esecutivo N° __________" / "decisione secondo art. 80 LAMal
- precetto esecutivo N° __________") Universa ha determinato in fr. 244.40
risp. 254.80 risp. 254.80 risp. 647.50 i ritardi contributivi dell'assicurato,
rigettando contestualmente per tali importi le opposizioni interposte da
__________ ai precetti esecutivi;
che
le decisioni amministrative 27 dicembre 2000 sono state rese con l'indicazione
dei seguenti rimedi di diritto: "Vie di ricorso - La presente decisione
avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro
il termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione, debitamente
motivata, dovrà essere fatta per iscritto e tramite invio raccomandato";
che
con domande 26 febbraio 2001 __________ ha chiesto all'UE di __________ il
proseguimento delle esecuzioni;
che
il 2 marzo 2001 l'UE di Lugano ha emesso le comminatorie di fallimento, le
quali sono state notificate a __________ il 7 marzo 2001;
che
con scritto spedito per via raccomandata il 13 marzo 2001 indirizzato al Tribunale
cantonale delle __________ ha interposto "ricorso";
che
con decisione 18 maggio 2001 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato
irricevibile il predetto ricorso e ha inviato gli atti alla __________ affinché
proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione;
che
la decisione ex art. 80 LAMal può essere infatti impugnata entro trenta giorni
formulando opposizione all'assicuratore (art. 85 cpv. 1 LAMal), ritenuto che la
decisione su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 LAMal),
contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
che
pertanto le decisioni amministrative 27 dicembre 2000 del__________ non sono
cresciute in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo delle opposizioni
interposte da __________ ai precetti esecutivi n. __________, __________,
__________ e __________, per cui le esecuzioni sono sospese ex art. 88 cpv. 1
LEF e di conseguenza l'UE di Lugano non poteva ex art. 159 LEF emettere le comminatorie
di fallimento in esame;
che
il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e le comminatorie di fallimento
2/5 febbraio 2001 emesse nelle esecuzioni n. __________, __________, __________
__________ dell'UE di __________ annullate;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 e 88 LEF
pronuncia:
- Il ricorso 13 marzo 2001 __________, __________, è accolto.
1.1 Le
comminatorie di fallimento 2/7 marzo 2001 emesse dall'UE di __________ nelle esecuzioni
n__________, __________, __________ e __________ promosse da __________ contro
__________, __________, sono annullate.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il
tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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