AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.61
Data decisione, Autorità:
30.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00061
Lugano
30 agosto
2001
EC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il
calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 13 febbraio/14 marzo 2001
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 marzo 2001 di concessione
dell’effetto sospensivo parziale al ricorso;
viste
le osservazioni 12 aprile 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito di fr.
36'485.– oltre accessori. Il 13 febbraio 2001 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento
del reddito nei confronti di __________, stabilendo il pignoramento della quota
del reddito eccedente il minimo di esistenza di fr. 977.35 mensili, determinato
come segue:
Introiti:
Debitore fr. 1'700.– (22%)
Contr.
moglie fr. 5'927.–
Totale
mensile fr. 7'627.– fr. 1'700.–
Minimo di esistenza:
Minimo
di base fr. 1’550.–
locazione fr. 1’899.–
C.M.
Ass., inf. (…) fr. 421.–
trasferte fr. 422.60
Ass.
div. fr. 150.–
totale
deduzioni fr. 4'442.60 22% fr. 977.35
B. Con
tempestivo ricorso 23 marzo 2001 __________ è insorto contro il conteggio
allestito dall’UE di Lugano postulando la determinazione dell’eccedenza
pignorabile in franchi zero, in via subordinata in fr. 215.30 e in via
ulteriormente subordinata in fr. 502.50.
assevera che il verbale di pignoramento conterrebbe un errore fondamentale, in
quanto pignorerebbe la quota eccedente il minimo di esistenza a suo carico di
fr. 977.35, in luogo di pignorare l’importo determinato di fr. 722.65.
Il
ricorrente evidenzia che nel verbale di pignoramento non si sarebbe tenuto
conto che a partire dal 13 gennaio 2001, il reddito mensile della convivente si
sarebbe ridotto del 10% (dieci per cento).
A
mente del ricorrente nel verbale di pignoramento non si sarebbero inoltre
considerate le spese connesse all’uso dell’auto della convivente, consistenti
in fr. 1'203.10 per l’assicurazione, in fr. 281.– per l’imposta di circolazione
e in fr. 4'659.60 per il rimborso del prestito contratto per l’acquisto
dell’auto.
Per
il ricorrente, indipendentemente da quanto sin qui evidenziato, la sua
eccedenza pignorabile dovrebbe essere zero, perché all’introito mensile netto
di fr. 1'700.–, dovrebbero essere dedotti fr. 1'100.– quale minimo d’esistenza
e fr. 950.– quale partecipazione al 50% (cinquanta per cento) alle spese di locazione.
assevera ancora che anche gli importi dovuti per imposte dovrebbero essere
considerati nel calcolo del minimo di esistenza.
C. Delle
osservazioni 12 aprile 2001 dell’UE di Lugano, postulanti la reiezione del gravame,
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12,
106 III 13; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
L'art.
22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente
l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo
esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate
dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
-
La
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede
al punto 3 che l’importo base mensile per due coniugi o come in concreto per
due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica,
circostanza che non è stata posta in discussione dall’escusso, ammonta a fr.
1'550.–.
-
Nel
caso in cui sia il debitore che la sua convivente (considerata agli effetti del
diritto esecutivo alla stessa stregua di coniuge) dispongono di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs – und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179; Vonder Mühll, op. cit., n. 34
ad art. 93 LEF). Ne consegue che nel calcolo del minimo di esistenza di
__________ devono essere considerati, come rettamente fatto dall’UE di Lugano,
anche i redditi della convivente __________.
-
Il
ricorrente evidenzia innanzitutto che il verbale di pignoramento conterrebbe un
errore fondamentale, in quanto pignorerebbe la quota eccedente il minimo di
esistenza a suo carico di fr. 977.35, in luogo di pignorare l’importo
determinato di fr. 722.65.
Il
ricorrente assevera poi che nel verbale di pignoramento non si sarebbe tenuto
conto che a partire dal 13 gennaio 2001, l’introito mensile della convivente si
sarebbe ridotto del 10% (doc.B), ossia di fr. 592.70.
A
mente dell’escusso nel verbale di pignoramento non si sarebbe inoltre tenuto conto
delle spese relative all’auto della convivente, consistenti in fr. 1'203.10 per
spese di assicurazione, in fr. 281.– per l’imposta di circolazione e in fr.
4'659.60 quale rimborso di un prestito per l’acquisto dell’auto medesima.
assevera inoltre che nel calcolo del minimo vitale si sarebbe dovuto
considerare quanto dovuto per imposte.
- In
merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a) L’escusso
postula innanzitutto il pignoramento di un importo fisso mensile in luogo della
quota dell’introito quale lavoratore indipendente eccedente il minimo di
esistenza. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto per la stessa
natura dell’attività indipendente, il reddito percepito risulta essere irregolare.
Stabilendo una quota pignorabile fissa mensile vi sarebbe, o una parte di
reddito che sfuggirebbe al pignoramento, arrecando quindi un pregiudizio ai
creditori, oppure verrebbe intaccato il minimo vitale dell’escusso, a
dipendenza delle fluttuazioni mensili del reddito.
b) Per quanto riguarda la prospettata riduzione per imposte va
evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori
occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del
Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che
determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di
pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire
interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in
particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni
indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per
il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa
dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo
giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso
e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF
per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza
che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti per
imposte non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale:
alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio
che il debitore pretende sia concesso a Confederazione, Cantone e Comune.
Abbondanzialmente si
rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
c) E’ principio
giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti
connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del
debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF,
ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione
(cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In
casu il ricorrente si è limitato ad enunciare quali siano le spese di
__________ connesse all’uso dell’automobile, omettendo di dimostrare che il
veicolo privato sia effettivamente necessario alla convivente per l’esercizio
della sua professione. Ne consegue dunque la reiezione del gravame su questo
punto.
d) Come rettamente
sostenuto dal ricorrente con scritto 12 febbraio 2001 il datore di lavoro della
convivente ha comunicato che a decorrere dal 13 gennaio 2001 lo stipendio di
__________ sarebbe stato ridotto del 10% (dieci per cento). Tale decurtazione
di reddito deve essere considerata nella determinazione dell’importo
pignorabile sul reddito dell’escusso. In questo senso il suo gravame deve
pertanto essere accolto.
- Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di __________ si presenta come segue:
Introiti:
Reddito
debitore fr. 1'700.– (24.17%)
Reddito
della convivente fr. 5'334.–
Totale
dei redditi mensili fr. 7'034.–
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1’550.–
locazione fr. 1’899.–
C.M.
Ass., inf. (…) fr. 421.–
trasferte fr. 422.60
Ass.
div. fr. 150.–
totale
deduzioni fr. 4'442.60 (24.17% = fr. 1’074.–)
E’
pertanto pignorata la quota eccedente il minimo di esistenza a carico di
__________ determinato in fr. 1'074.–.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
23 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza è ordinato il pignoramento della quota del reddito di __________
eccedente il minimo vitale determinato in fr. 1'074.–.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione all'UE di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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