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Numero d'incarto:
15.2002.98
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00098
Lugano
9 settembre
2002
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sull’istanza del 1./3 luglio 2002 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4
LEF per interporre opposizione di
nell’ambito della procedura esecutiva dipendente
dal PE n. __________ del 29 maggio/
3 giugno 2002 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, fatto spiccare
contro di lei da
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 29 maggio/3 giugno 2002 dell’UEF di Bellinzona __________
procede contro __________ per l’incasso di complessivi fr. 290.-- oltre
interessi al 5% dal 16 maggio 2002 su fr. 240.-- indicando quale titolo di
credito:
“Assuré
__________ primes LAMal 11.12.01 fr. 91 LCA fr. 29.--; assuré __________ primes
LAMal 11.12.01 fr. 91 LCA fr. 29.-- frais de sommation frais ouverture de
dossier”.
B. Il
PE n. __________ è stato emesso dall’UEF di Bellinzona il 29 maggio 2002 ed è
stato notificato al marito dell’escussa, in Via __________ a __________, il 3
giugno 2002. Al precetto esecutivo non è stata interposta immediata
opposizione.
C. Il
17 giugno 2002 __________ ha trasmesso all’UEF di Bellinzona il precetto
esecutivo con l’indicazione “faccio opposizione”.
D. Con
provvedimento 21 giugno 2002 l’UEF di Bellinzona ha respinto l’opposizione di
__________ in quanto formalmente tardiva.
E. Con istanza datata 1. luglio 2002 ma consegnata alla posta il 3
luglio successivo, __________ ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza
di restituzione del termine per interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto
esecutivo.
Il
precetto contiene:
-
le
indicazioni della domanda d’esecuzione;
-
l’ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il
credito
e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la
prestazione
di garanzie, di fornirle;
-
l’avvertimento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
-
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia
opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
b) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore
nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione.
Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
c) Il
PE è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 1997, § 12 n. 11 p. 91).
d) In
concreto __________ ed il marito risiedono in __________ a __________. Ne
consegue dunque che la notificazione del precetto esecutivo in esame al marito
dell’escussa, nel luogo dove i coniugi risiedono, è stata corretta.
-
Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al
precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli
consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,
all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario
motivare l’opposizione.
-
In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la
restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere
presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante
giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se
l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza
maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un
motivo di ritardo scusabile (Francis
Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
L’esigenza
della motivazione ed il termine per presentare l’istanza sono chiaramente
indicati anche sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3);
-
In
concreto il PE n. __________ è stato notificato al marito dell’escussa il 3
giugno 2002 e il 17 giugno 2002 __________ ha trasmesso all’UEF di Bellinzona
il precetto esecutivo con l’indicazione “faccio opposizione”. Da quest’ultima
data, in cui evidentemente un eventuale impedimento dell’escussa è cessato, è
iniziata la decade di scadenza per presentare l’istanza di restituzione del
termine per interporre opposizione. __________ ha consegnato alla posta
l’istanza solo il 3 luglio 2002, quando il termine di dieci giorni ex art. 33
cpv. 4 LEF era oramai trascorso. La richiesta di restituzione di __________
deve pertanto essere dichiarata irricevibile perché tardiva.
-
In via abbondanziale va rilevato che l’istanza di __________ non è
motivata così come richiesto all’art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima
proposizione LEF.
La
motivazione è presupposto irrinunciabile dell’istanza avuto riguardo al
principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che
l’istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre
l’istituto della restituzione ex art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che
esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva. Per
questo motivo quindi, oltre che per tardività, l’istanza di __________ è anche
irricevibile per carenza di motivazione.
-
A
__________ va tuttavia segnalato a titolo abbondanziale, che se ritiene di
nulla dovere al procedente, per l’art. 85a LEF essa può domandare in ogni tempo
al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del
debito, della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di
pagamento.
-
L’istanza
1./3 luglio 2002 __________, è irricevibile per tardività e per carente
motivazione.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol.
II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1,
75 cpv. 1, 85a LEF; 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
L’istanza
1./3 luglio 2002 __________, di restituzione del termine per interporre opposizione
al PE n. __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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