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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.125
Data decisione, Autorità:
01.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.125
Lugano
1 agosto 2004 /FP/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 22 giugno 2004 di
RI1
rappr. RA1 Locarno
Contro
l’operato dell’
CO1
procedura
concernente anche
PI1
viste
le osservazioni 13 luglio 2004 di CO1
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Il
PI1, procede nei confronti di RI1 per l’incasso dei propri crediti.
B. In
data 14 giugno 2004 CO1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a
carico di RI1:
Introito debitrice fr. 3’381.--
Minimo di esistenza
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 1’000.--
Totale fr. 2’100.--
Eccedenza
pignorabile fr. 1'281.--
C. Con
ricorso 22 giugno 2004 RI1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel
minimo di esistenza andrebbero inseriti i seguenti importi mensili:
fr. 1’100.-- locazione;
fr. 300.-- spese
di riscaldamento;
fr. 300.-- cassa
malati;
fr. 600.-- cessione
rendita __________;
fr. 800.-- affitto
salone __________;
fr. 1'000.-- perdita
da attività indipendente __________ di CO1 si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
-
La
ricorrente pretende il riconoscimento nel minimo vitale dell’importo di fr.
300.-- a titolo di premio della cassa malati. Orbene ritenuto che possono
essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121
III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che la debitrice non paga
regolarmente il premio della cassa malati __________, come si evince dal
“verbale interno per le operazioni di pignoramento” 13 maggio 2004 sottoscritto
dall’escussa , non vi è spazio per ulteriori deduzioni.
-
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit., p.
40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel
caso in esame alla ricorrente è stato riconosciuto nel calcolo del minimo di
esistenza a titolo di locazione l’importo di fr. 1’000.--, spese comprese.
Orbene tale importo risulta proporzionato alle effettive necessità e
possibilità economiche dell’escussa, la quale vive da sola. La richiesta della
ricorrente di considerare nel calcolo del minimo di esistenza l’importo di fr.
1'100.-- a titolo di canone locatizio, nonché fr. 300.-- per spese di
riscaldamento non può quindi essere accolta. Tuttavia CO1 potrà operare tale
decurtazione solo a partire dal primo termine utile di disdetta.
Nel
caso in esame non avendo la debitrice prodotto il contratto di locazione
risulta applicabile l’art. 266c CO che prevede un termine di disdetta di tre
mesi. Di conseguenza sino alla scadenza di tale termine alla ricorrente va
riconosciuto un canone di locazione mensile di fr. 1'100.--, così come
richiesto, nonché fr. 300.-- a titolo di spese di riscaldamento.
- La
ricorrente chiede che venga tenuto conto nel calcolo del minimo di esistenza
dell’importo mensile di fr. 600.-- a titolo di rimborso di un prestito privato.
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit, n. 218, p. 67).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che la deduzione prospettata dalla ricorrente per il
pagamento del debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo
del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso al creditore.
- La
ricorrente pretende il riconoscimento dell’importo di fr. 800.-- per l’affitto
del salone dove la debitrice esercitava la professione di parrucchiera
indipendente. Tale richiesta non può essere accolta trattandosi di una spesa
non più connessa con la professione della debitrice, la quale ha affermato di
aver cessato la propria attività a causa delle perdite registrate. Il credito
del locatore non costituisce quindi una spesa professionale da inserire nel
minimo di esistenza e va considerato alla stessa stregua delle altre pretese
soggette a procedura esecutiva. Detto altrimenti il locatore per poter
incassare i canoni di locazione arretrati dovrà promuovere l’esecuzione nei
confronti della ricorrente.
Lo
stesso dicasi per l’importo mensile di fr. 1'000.-- fatto valere a titolo di
“perdita da attività indipendente”, non trattandosi di una spesa attuale legata
all’attività professionale della debitrice e quindi riconoscibile nella
determinazione del minimo di esistenza.
- Sulla
base delle considerazioni testé esposte il minimo di esistenza dell’escussa risulta
essere il seguente:
Introito debitrice fr. 3’381.--
Minimo di esistenza
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 1’100.--
spese
di riscaldamento fr. 300.--
Totale fr. 2’500.--
Eccedenza
pignorabile fr. 881.--
- Il
ricorso di RI1 va pertanto parzialmente accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 giugno 2004 di RI1, , è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza il minimo di esistenza di RI1 è fissato in fr.
2'500.-- in luogo di fr. 2’100.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
-RA1;
Comunicazione
a CO1
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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