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Numero d'incarto:
16.1995.102
Data decisione, Autorità:
02.06.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00102
Lugano
2 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 26 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza da
con
la quale si chiedeva il pagamento dei fr. 5’913.- oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 13 agosto 1992 __________, titolare dell’ omonimo __________, ha
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
5’913.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 21 ottobre 1991 (doc.
L) per la fornitura e la messa a dimora di diverse piante verdi presso la casa
di abitazione di quest’ultimo;
che
in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria
contestando sia la qualità delle piante fornitegli che l’esecuzione del lavoro
di messa a dimora ad opera della ditta __________, a comprova di ciò ha
proposto l’allestimento di una perizia e l’assunzione di alcuni testi;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver respinto con ordinanza 11
aprile 1995 le prove offerte dal convenuto in quanto irrilevanti ai fini del
giudizio e defatigatorie, ha accolto l’istanza ritenendo comprovato il credito
fatto valere dall’istante mentre ha ritenuto pretestuose e infondate le contestazioni
sollevate dal convenuto per la prima volta in sede di contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell’ art. 327 CPC; il ricorrente lamenta una violazione
del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice gli avrebbe
negato la possibilità di difendersi respingendo le prove offerte; nel merito
rimprovera al pretore di aver erroneamente valutato gli atti di causa, ossia di
aver giudicato la lite ancorchè non esista nessuno scritto che comprovi
l’accettazione da parte sua dell’importo preteso dall’istante;
che
preliminarmente, per quanto concerne la documentazione prodotta per la prima
volta con l’atto ricorsuale, questa deve essere estromessa dall’incarto in
applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà
di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove od eccezioni;
che
per quanto attiene alla ventilata violazione del diritto di essere sentito
dell’insorgente per il fatto che il primo giudice ha respinto le prove da lui
offerte in sede di contraddittorio, occorre rilevare che condizione essenziale
per l’ammissibilità di una prova è che i fatti da provare siano pertinenti e
concludenti, ossia influenti per la decisione di merito (art. 184 cpv. 1 CPC; Rep
1963 p. 255; II CCA 8 marzo 1995 in re B./B.A; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 184 n. 4 );
che
la decisione del giudice circa l’ammissibilità di una prova deve basarsi su una
valutazione anticipata della concludenza della stessa, di modo che il rifiuto
di ammettere una prova, avuto riguardo al diritto di esprimersi e di essere
sentiti delle parti (CCC 7 marzo 1988 in re Z./A.), verrà pronunciato solo
nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante (II CCA
8 marzo 1995 in re B./B.A e riferimenti ivi contenuti);
che
il negozio giuridico concluso tra le parti, con il quale è stata concordata la
fornitura di merce predefinita e la relativa posa,
viene
definito quale “Kauf mit Montagepflicht” che sottostà alle norme sulla
compravendita in considerazione della natura secondaria della prestazione di
posa rispetto a quella di fornitura della merce (II CCA 29 luglio 1993
in re E.SA/A. e riferimenti ivi menzionati);
che
quindi per opporsi al pagamento della fattura dell’istante il convenuto avrebbe
dovuto provare che la merce fornita era diversa da quella acquistata oppure
presentava difetti e che questi erano stati tempestivamente notificati alla
controparte (art. 201 CO);
che
la prova della qualità, trattandosi della fornitura e messa a dimora di piante,
avrebbe potuto essere apportata unicamente mediante l’allestimento di una prova
a futura memoria a opera ultimata e non sicuramente come preteso dal ricorrente
con una perizia richiesta dopo quasi tre anni dalla fornitura delle piante;
che
neppure i testi proposti dal ricorrente, che a suo dire avrebbero dovuto
attestare la tempestiva contestazione della fattura, sarebbero serviti a
comprovare l’esistenza di difetti; la contestazione della fattura come tale
non è infatti atta ad inficiare la pretesa avversaria;
che
proprio in considerazione dell’irrilevanza delle prove offerte dal ricorrente,
il rifiuto della loro assunzione ad opera del pretore non può essere censurato;
che
la censura ricorsuale secondo la quale controparte non avrebbe fornito la prova
della propria pretesa allegando uno scritto di conferma degli accordi
intervenuti, con particolare riferimento all’ammontare della sua pretesa, è
destituita di fondamento ritenuto che il perfezionamento di un negozio
giuridico quale quello che ci occupa non sottostà ad alcuna forma e può quindi
desumersi, come in concreto, da un insieme di atti e circostanze;
che
le prove documentali su cui si è fondato il giudizio pretorile costituiscono
almeno validi indizi sull’esistenza del credito litigioso, in particolare lo
scritto raccomandato 15 luglio 1992 in cui l’istante - riferendosi a un
colloquio telefonico con __________ gli propone una ulteriore proroga per il
pagamento (scritto rimasto incontestato da parte del convenuto);
che
già questo toglie consistenza alla implicita censura d’arbitrio formulata dal
ricorrente;
che
abbondanzialmente va rilevato che il riferimento alla precedente procedura che
ha visto opposte le parti è del tutto fuori luogo trattandosi in quel caso di
una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione che sottostà a principi ed
esigenze procedurali ben diversi dalla procedura ordinaria che ci occupa;
che
alla luce di quanto sopra esposto deve essere confermato l’operato del primo
giudice non essendo ravvisabile nel medesimo alcun titolo di cassazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 22 maggio 1995 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 400.-
sono
poste a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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