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Numero d'incarto:
16.1995.107
Data decisione, Autorità:
12.07.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00107
Lugano
12 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 19 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro
promossa con istanza 2 agosto 1994 da
rappr.
da __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’793.30 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti.
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ ha lavorato
quale cameriere presso il __________, di cui è gerente __________, dal gennaio
1994 sino al 30 aprile 1994, data per la quale egli ha notificato la disdetta
del contratto di lavoro a motivo del mancato rispetto da parte del datore di
lavoro delle norme del CCNL sulla durata della settimana lavorativa e sull’
ammontare della trattenuta per i pasti.
Con istanza 2 agosto 1994
__________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2’793.30, importo corrispondente ai giorni di
vacanza e festivi non goduti, alle ore straordinarie prestate, alla trattenuta
per vitto operata in eccedenza nonchè alla restituzione di fr. 625.-
indebitamente trattenuti dal datore di lavoro.
Il convenuto si è opposto
all’istanza contestando tutte le pretese di controparte in quanto non
comprovate.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, accertato che il datore di lavoro non ha ossequiato le
prescrizioni previste dall’art. 82 CCNL in merito al controllo dell’orario di
lavoro dei dipendenti dovendo quindi sopportare le conseguenze di questa sua
negligenza, ossia la prova dell’infondatezza delle pretese del lavoratore, ha
accolto l’istanza.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente
applicato il diritto materiale con particolare riferimento all’art. 82 CCNL,
disposto dal quale il primo giudice avrebbe erroneamente dedotto che l’onere
della prova fosse a suo carico anzichè a carico dell’istante. Egli rimprovera
inoltre al primo giudice di aver considerato tempestiva la disdetta del
contratto notificata dal dipendente e quindi giustificata la trattenuta di fr.
625.- effettuata sullo stipendio di quest’ultimo.
Con osservazioni 16 giugno
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza
è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed
in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del
giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune
criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989
158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia
32 consid. 3).
- Controversa nella concreta
fattispecie è la questione di sapere se incomba al lavoratore provare di aver
effettuato delle ore di lavoro straordinario e di vantare delle pretese per
giorni di vacanza e festivi non goduti, oppure se spetti al datore di lavoro
provare che il lavoratore non ha diritto a rivendicazioni salariali a questo
titolo, ossia che le pretese del dipendente sono ingiustificate.
L’art. 82 CCNL, senza fare
alcuna distinzione a dipendenza del grado di occupazione del lavoratore, impone
al datore di lavoro l’obbligo di registrare le ore di lavoro e quelle di
lavoro straordinario effettuate nonchè i giorni di vacanza e festivi concessi.
Secondo il cpv. 5 del medesimo disposto se questi controlli non vengono
effettuati, incombe al datore di lavoro provare che le ore di lavoro
straordinario, i giorni di riposo e di vacanza e il diritto a giorni festivi
rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. In altre parole, il mancato
ossequio da parte del datore di lavoro delle disposizioni di controllo
prescritte dal CCNL gli impone, in caso di contestazione, l’onere della prova
del mancato diritto del dipendente a delle pretese salariali a questo titolo.
In concreto, quindi, non
avendo il ricorrente effettuato il controllo delle ore di lavoro prestate dal
dipendente e non avendo fornito nessuna prova del fatto che il lavoratore non
avrebbe diritto al pagamento di giorni festivi e di vacanza non goduti, di ore
straordinarie non pagate nonchè della restituzione di quanto trattenuto in
eccedenza per il vitto, egli sopporta le conseguenze del suo agire nel senso
che queste pretese del lavoratore gli devono essere riconosciute.
A proposito del richiamo
alle norme del CPC in merito all’onere della prova, in particolare all’art. 183
CPC secondo il quale quest’onere incombe alla parte che intende far valere un
determinato diritto, è utile rilevare che il testo medesimo di questo disposto
contiene una riserva a favore di una diversa regolamentazione dell’onere della
prova evidenziando così il carattere sussidiario di quanto stabilito da
quest’articolo rispetto a una norma specifica del diritto materiale, quale è in
concreto quella contenuta all’art. 82 cpv. 5 CCNL.
- Per quanto attiene alla
trattenuta di fr. 625.- effettuata dal datore di lavoro a titolo di disdetta
intempestiva del contratto, va rilevato che l’art. 4 del contratto sottoscritto
dalle parti prevede la possibilità di notificare, dopo il periodo di prova, la
disdetta con il preavviso di un mese, termine che nel caso di specie il
lavoratore ha rispettato (doc. F). Anche su questo punto il ricorso non merita
accoglimento.
Non essendo ravvisabile
nel giudizio impugnato alcun titolo di cassazione, la sentenza pretorile deve
essere confermata.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
29 maggio 1995 __________ è respinto.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla
controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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