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Numero d'incarto:
16.1995.12
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00012
Lugano
31 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale di
appello
composta
dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione 31 dicembre 1994 presentato da
contro
la
sentenza 7/27 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 4 nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 febbraio 1994
da
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto
che
con istanza 28 febbraio 1994 la __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’ opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per il recupero di fr. 4’080.80 oltre accessori, importo
corrispondente al saldo dei contributi personali dovuti dal 1° gennaio 1986 al
31 dicembre 1987; a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la
decisione 22 dicembre 1988 (doc. B);
che
all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa
avversaria contestando l’esecutività del titolo essendo pendente dinanzi al
Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso contro la decisione alla base
della procedura di incasso;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la regolare intimazione e
crescita in giudicato della decisione 22 dicembre 1988 della __________ e alla
quale l’escusso non ha interposto valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 LEF,
ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver concluso all’ esistenza di un valido titolo esecutivo, nonostante la
decisione di fissazione dei contributi sociali a suo carico non fosse ancora
cresciuta in giudicato;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
erronea di atti di causa o di prove;
che
secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S.AG/B.);
che
quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di
eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 LEF;
che
in particolare, l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può
essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti:
regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua
intimazione, sua forza di cosa giudicata;
che
giusta l’art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle casse di compensazione relative
a pagamenti in denaro e cresciute in giudicato, ossia non impugnate entro il
termine di 30 giorni dalla loro notificazione (art. 84 LAVS), sono parificate a
sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che
controversa nel caso concreto è l’esistenza di un titolo esecutivo, in
particolare la crescita in giudicato della decisione 22 dicembre 1988;
che
dalla copiosa documentazione agli atti risulta che la decisione di fissazione
dei contributi personali per il biennio 1986/87 del 22 dicembre 1988, impugnata
dall’insorgente prima dinanzi all’autorità di ricorso cantonale che ha prolato
la sua decisione il 14 marzo 1989 e poi dinanzi a quella federale, è stata
definitivamente confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni con
sentenza 17 agosto 1989;
che
anche la decisione 5 aprile 1990 con la quale la __________ ha respinto la
richiesta di riduzione dei contributi personali per gli anni 1986/87/88/89
formulata da __________, è stata confermata dal TFA con sentenza 13 dicembre
1990;
che
quindi, per quanto attiene al periodo di calcolo dei contributi che ci occupa,
ossia il biennio 1986/87, la decisione della __________ del 22 dicembre 1988 è
cresciuta in giudicato;
che
la decisione cui fa riferimento l’insorgente nel proprio gravame contestandone
la crescita in giudicato, decisione che peraltro non fa parte dell’incarto di
prima sede, non è quella alla base della procedura esecutiva che ci occupa
bensì la decisione del 22 aprile 1993 con la quale la __________ ha respinto la
richiesta di riduzione dei contributi dovuti per il biennio 1990/91, decisione
contro la quale è pendente un ricorso dinanzi al Tribunale federale delle
assicurazioni;
che
il titolo esecutivo deve contenere la somma per la quale l’escusso viene
convenuto e le basi di calcolo della stessa (Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 132, p. 349; Rep 1975 309), ritenuto che non
spetta al giudice del rigetto dar corso a ricerche supplementari su altri
documenti estranei alla decisione onde accertare la somma dovuta;
che
nella concreta fattispecie il calcolo dell’importo posto in esecuzione di fr.
4’080.80 risulta in modo chiaro e facilmente determinabile dall’importo totale
dovuto per il biennio 1986/87, pari a fr. 6’183.60, dedotti i versamenti
effettuati dall’insorgente (doc. W);
che
il giudizio impugnato, che ha concluso alla sussistenza di un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 4’080.80 deve pertanto essere
confermato;
che
alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono
assegnate ripetibili di questa sede,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 31 dicembre 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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