AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.128
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00128
Lugano
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 agosto 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 27 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 aprile 1995
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 25 aprile 1995
__________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal
marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr.
2’525.- a titolo di contributo alimentare arretrato per il mese di febbraio
- A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il verbale 18 novembre
1993 (doc. B) sottoscritto dalle parti nell’ambito della procedura di divorzio
pendente dinnanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud.
In sede di contraddittorio
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando l’eccezione di estinzione
del debito. A mente del convenuto il prelievo di fr. 10’000.- dal libretto di
deposito no. __________ intestato ad entrambi i coniugi (doc. O1) presso la
____________________ autorizzato dal pretore con decreto 19 giugno 1995, è
atto a garantire all’istante, bene-ficiaria del medesimo, il pagamento del
contributo alimentare oggetto della presente procedura esecutiva.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha respinto l’istanza ritenendo fondata l’eccezione di
estinzione del debito sollevata dal convenuto in sede di contraddittorio.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento.
La ricorrente rimprovera
al giudice di aver erroneamente concluso all’estinzione del debito mediante il
prelievo effettuato presso la __________ sul conto no. __________, non
trattandosi di denaro di sola spettanza del debitore del contributo alimentare
bensì di un conto bloccato dal giudice ai fini della liquidazione del regime
matrimoniale. Osserva inoltre che il decreto relativo al prelievo di fr.
10’000.-- non ne indica la causa.
Con osservazioni 4
settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame,
la sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia
117 consid. a).
- Nella procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di
causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo
esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la
documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di
eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 LEF.
Per l’art. 80 cpv. 2 LEF
le transazioni e le ricognizioni giudiziali sono parificate a sentenze
esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, la transazione giudiziale è la
dichiarazione resa dal
debitore dinnanzi ad un tribunale contenente il riconoscimento incondizionato,
totale o parziale, della pretesa formulata in giudizio così da porre termine
alla lite ed evitare un giudizio sul merito (Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 104 pag. 251; CEF 14 agosto 1992 in re
W.SA/A.I.C.G. SA),
- Nella concreta fattispecie,
ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha
prodotto il verbale d’udienza 18 novembre 1993 dal quale si evince l’impegno
assunto dal convenuto di provvedere al mantenimento della moglie versandole un
contributo alimentare mensile di fr. 2’500.- (cfr. punto 1 doc. B).
Questo verbale deve essere
equiparato a un accordo giudiziale, come peraltro già fatto dal primo giudice
nella causa che oppone il convenuto alla figlia __________ (sentenza 16 maggio
1995) che si basa sul medesimo verbale, e non a un decreto pretorile.
Giusta l’art. 81 cpv. 1
LEF di fronte ad un titolo esecutivo, quale l’accordo giudiziale 18 novembre
1993, l’opposizione deve essere rigettata a meno che l’opponente non provi con docu-menti
che il debito è stato estinto dopo la sentenza, rispettiva-mente dopo la
sottoscrizione dell’accordo giudiziario.
L’eccezione di estinzione
del debito non deve essere semplice-mente resa verosimile, ma deve essere
provata con documenti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 143).
Nel caso di specie,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il convenuto non ha provato
che il versamento di fr. 10’000.- decretato dal pretore in data 19 giugno1995
su esplicita richiesta della moglie, era destinato alla copertura del
contributo alimentare a questa dovuto per il mese di febbraio 1995.
Incombeva infatti al
convenuto, in mora con il pagamento degli alimenti per la moglie di provare che
il versamento di fr. 10’000.- era destinato alla copertura del contributo
alimentare per il mese di febbraio 1995. Risulta invece che le istanze 12 e 31
maggio 1995 indicano genericamente come loro causale l’indigenza dell’istante.
Né si può dimentricare - a titolo abbondanziale - la particolarità della
liberazione a __________ dell’importo di fr. 10’000.--, ordinato dal giudice
alla __________ presso la quale esiste un deposito comune dei coniugi.
L’eccezione di pagamento dell’importo in esecuzione non può trovare
accoglimento, donde l’accoglimento del ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
26 maggio 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
27 giugno 1995 del Segretario assessore dell Pretura di Mendrisio-sud è
annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza è
rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta da
__________ al PE no. __________dell’UEF di
Mendrisio.
- La tassa di
giustizia in fr. 140.- e le spese, da anticipare
dall’istante,
devono essere poste a carico del convenuto che
rifonderà
all’istante fr. 250.- a titolo di ripetibili.
II. Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, sono
poste a carico di __________, con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr.
200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizionedi Mendrisio-sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster