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Numero d'incarto:
16.1995.146
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00146
Lugano
5 marzo 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 14 settembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 6 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 10 luglio 1995
da
rappr.
da __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 10 luglio
1995 la ditta __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’450.-,
importo corrispondente alle pigioni arretrate per i mesi da giugno 1994 a
gennaio 1995 per un appartamento a __________;
che a valere quale titolo
di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione
sottoscritto il 22 ottobre 1993 con il convenuto __________ e la madre
__________;
che all’udienza di
contraddittorio il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria
limitatamente all’importo di fr. 2’600.- mentre contesta di dovere le pigioni
da dicembre 1994 a gennaio 1995 avendo l’istante locato l’appartamento a terze
persone dal mese di dicembre 1994, locazione che l’istante ammette unicamente a
far tempo dal 1° febbraio 1995;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’esi-stenza di un valido riconoscimento
di debito nel contratto di locazione al quale il convenuto non ha opposto
valide eccezioni, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr.
4’400.-, pari alle pigioni arretrate per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995,
non sussistendo per la rimanenza un riconoscimento di debito;
che con scritto 14
settembre 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio ribadendo
quanto già espresso in sede di contraddittorio; chiede inoltre che venga indetta
una nuova udienza per l’assunzione di due testi a comprova dell’occu-pazione
dell’appartamento dal dicembre 1994;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le
domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso
si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è
nullo;
che nella concreta
fattispecie lo scritto 14 settembre 1995 di __________, con il quale si limita
a riconfermare quanto già espresso in sede di contraddittorio, non adempie ai
requisiti sopra menzionati, né permette di individuare motivi di cassa-zione
riferibili all’art. 327 CPC;
che quand'anche fosse ricevibile,
il ricorso si rivelerebbe infondato anche nel merito non avendo il convenuto
comprovato o reso almeno verosimile nella procedura svoltasi in Pretura, che il
rapporto di locazione con l’istante si sia effettivamente concluso alla fine di
novembre 1994 con l’occupazione dell’ente locato da parte di terze persone;
che la domanda di
assunzione di testimoni proposta con l’atto ricorsuale è inammissibile sia
perché l’art. 322 CPC - che accorda al giudice la facoltà di ordinare d’ufficio
delle prove atte a fondare il proprio convincimento - è del tutto estraneo alla
natura di un giudizio di cassazione, sia perché la procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione esclude la prova testimoniale già per la prima sede (art.
387 cpv. 3 CPC);
che alla controparte che
ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 14
settembre 1995 __________ è nullo.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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