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Numero d'incarto:
16.1995.150
Data decisione, Autorità:
12.09.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00150
Lugano
12 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la
sentenza 22 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 12 aprile 1994
da
patr.
con
la quale gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 5’175.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel mese di maggio 1993 i
coniugi __________ e __________ si sono rivolti all’agenzia di viaggi
__________ di __________ al fine di prenotare un soggiorno di vacanze. Le parti
hanno scelto un viaggio organizzato in __________ e più precisamente ad
__________. Trattavasi di un’offerta-pacchetto della società italiana
__________ comprendente il viaggio andata e ritorno da __________ il
pernottamento di una settimana con pensione completa in un albergo di
__________ e il trasporto dall’aeroporto di __________ all’albergo e viceversa.
Il costo della vacanza ammontava a complessivi fr. 4’875.- per tutti i 6
partecipanti - i coniugi __________ e __________ e le rispettive figlie - ed è
stato interamente pagato ad __________.
Contrariamente alle
previsioni, la vacanza in __________ delle famiglie __________ e a
non ha potuto aver luogo essendo stata loro negata la possibilità di effettuare
la partenza dall’aeroporto di __________ / in quanto sprovvisti di
passaporto, solo documento di legittimazione che, a mente del personale
aeroportuale e della corrispondente italiana di __________ (una dipendente
della __________), avrebbe loro permesso l’entrata in __________; ciò che si è
tuttavia dimostrato errato essendo documento sufficiente la carta di identità
in possesso dei partecipanti.
Con istanza 12 aprile 1994
i coniugi __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere la restituzione dell’importo versato oltre a fr. 300.- pagati
per la trasferta dal loro domicilio all’aeroporto della __________, per un
totale di fr. 5’175.-. Essi rimproverano alla convenuta di non aver
correttamente adempiuto al contratto di viaggio che li vincolava, non avendo
permesso loro l’imbarco a __________ sulla base di un presupposto errato
relativo ai documenti personali di legittimazione.
La convenuta, che ha
provato di aver fornito corrette indicazioni circa i documenti di
legittimazione necessari per il viaggio scelto dagli istanti - nel senso che
era sufficiente il possesso della carta di identità - si è opposta alla pretesa
avversaria contestando una sua qualsiasi responsabilità per l’errore commesso
dal personale dell’aeroporto della __________ con il quale ella non intrattiene
nessun tipo di rapporto.
-
Con il querelato giudizio
il pretore, accertata preliminarmente l’inapplicabilità alla fattispecie della
Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso” poiché entrata in vigore
il 1° luglio 1994, quindi successivamente alla conclusione del contratto in
esame, ha qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto di
organizzazione di viaggio ( “Reiseveranstaltungs-vertrag”) al quale tornano
applicabili le norme sul contratto di appalto. Il primo giudice, pur
condividendo la tesi della convenuta secondo la quale nessun rimprovero le può
essere mosso per le informazioni fornite agli istanti circa i documenti di
legittimazione necessari per l’entrata in , ha nondimeno concluso
all’accoglimento dell’istanza ritenendo la convenuta responsabile delle
violazioni commesse dai suoi subappaltatori (art. 364 cpv. 2 e 101 CO). In
altre parole, il pretore ha addebitato alla convenuta la disinformazione del
personale addetto al check-in dell’aeroporto di __________ / e della
dipendente della __________ che si è occupata degli istanti in quel frangente,
per non aver correttamente verificato le istruzioni riportate sul terminale in
loro dotazione e dalle quali si sarebbe potuto evincere che i cittadini
svizzeri possono recarsi in __________ con la sola carta di identità.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente qualificato
il contratto concluso tra le parti quale contratto di organizzazione di viaggio
anziché quale contratto di intermediazione. Comunque, anche nell’ipotesi scelta
dal pretore, che la ricorrente ribadisce essere errata, rimprovera a
quest’ultimo di aver risolto la vertenza applicando indistintamen-te le norme
sul contratto di appalto senza avvedersi della particolarità del caso, in
particolare del fatto che i responsabili del danno lamentato dagli istanti non
possono essere considerati suoi ausiliari non sussistendo con gli stessi alcuna
relazione di tipo contrattuale come preteso dal pretore.
-
Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita
come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa è in primo
luogo la qualifica giuridica del contratto di viaggio concluso tra le parti, a
sapere se trattasi di un contratto di organizzazione come preteso dagli istanti
e condiviso dal pretore, oppure di sola intermediazione come sostiene la
convenuta.
Prima dell‘entrata in
vigore della Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso” avvenuta il
1° luglio 1994, i rapporti giuridici che vincolano una persona a un’agenzia di
viaggio erano definiti, a dipendenza del tipo di prestazione fornito, quali
contratti di intermediazione o di organizzazione.
Nel primo caso, l’agenzia
si impegna a fornire al cliente una determinata prestazione che gli permetta di
effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi (prenotazione del volo, dell’albergo,
ecc), oppure un viaggio “tutto compreso” (Stauder, Le contrat de voyage
in RDS 1986, II, p. 410). L’agenzia funge in tal modo semplicemente da
intermediario o rappresentante del cliente, effettuando per suo conto le
prenotazioni richieste. Questo tipo di contratto soggiace alle norme sul
mandato (Stauder, op.cit., p. 411; art. 394 segg. CO).
Nel secondo caso invece,
l’agenzia si impegna a fornire a titolo personale un prodotto finito, ossia un
insieme di prestazioni predefinite di trasporto, soggiorno e altri servizi, per
un prezzo forfetario (Stauder, op.cit., p. 410; Girsberger, Der Reisevertrag
in RDS 1986, II, p. 37; Frank in SJZ 1981, 157). Rientra
in questa categoria di contratti anche quello con il quale un’agenzia, pur
limitandosi a offrire il “prodotto preconfe-zionato” da altra ditta, si
comporta quale organizzatrice del viaggio, ossia induce il cliente in buona
fede a credere che i servizi offerti facciano parte delle sue prestazioni (SJZ
1983, 341, n. 57).
Il contratto di organizzazione
di viaggio è unanimemente definito contratto sui generis o misto, in quanto
riunisce gli elementi costitutivi di diversi tipi di contratto, in particolare
quelli dell’appalto e del mandato (Dallèves, Le contrat de voyage in Mémoires
publiés par la Faculté de droit de Genève, 1975, p. 9; SJ 1982 577
segg.; Stauder, op.cit., p. 419-421; Schluep, in Comm. di
Basilea, Einleitung vor art. 184, n. 364; Girsberger, op.cit., p. 35).
La tipizzazione del
rapporto giuridico, a sapere se trattasi di sola intermediazione o di
organizzazione di viaggio, dipende dalle peculiarità del caso concreto
esaminate dal punto di vista del cliente e non dell’agenzia (DTF 115 II
474, 111 II 270).
Nella concreta
fattispecie, contrariamente alle conclusioni del primo giudice, il contratto di
viaggio concluso tra le parti non può essere definito quale contratto di
organizzazione di viaggio non essendone dati i presupposti.
E’ infatti incontestato
che il soggiorno di vacanze in __________, comprendente il viaggio, il vitto e
l’alloggio, è stato scelto dagli istanti sulla base di un catalogo della
__________ cfr. interrogatorio formale __________ e __________), altrettanto incontestato
è che tutta la documentazione relativa al viaggio, in particolare le condizioni
generali (doc. 4), le informazioni indispensabili sul viaggio (doc. 9) e i
biglietti aerei (doc. 6), è stata allestita dall’agenzia italiana e non dalla
convenuta. Del pari la conferma d’ordine (doc. 3) menziona l’accettazione da
parte del cliente delle condizioni generali dell’organizzatore __________ e
non di __________.
Da questi elementi, non
contestati dagli istanti, si deve dedurre che la convenuta non ha offerto un
suo prodotto - quindi non ha agito quale organizzatrice del viaggio scelto
dagli istanti - ma si è limitata a fungere da intermediaria tra gli istanti e l’organizza-trice
__________.
- Il
contratto di intermediazione di viaggio soggiace, come visto, alle norme sul
mandato. In base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato
in modo diligente e fedele e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o
per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
Per
potersi determinare sull’esistenza di un’eventuale violazione dei doveri della
mandataria, occorre preliminarmente definire con precisione quello che era il
contenuto del mandato conferitole.
Nel
caso di specie, gli istanti si sono rivolti alla convenuta chiedendole di
espletare le formalità necessarie per permettere loro di effettuare il
soggiorno di vacanze scelto sulla base dell’offerta della __________. In altre
parole, compito della convenuta era quello di fare tutto quanto necessario al
perfezionamento del contratto principale concluso, per suo tramite, tra gli
istanti e la __________ Mentre è
pacifico che le indicazioni fornite dalla convenuta circa i documenti di
legittimazione necessari per l’entrata in __________ erano esatte - ancorché
divergenti dal contenuto delle condizioni generali proposte dall’organizzatrice
del viaggio per cui ci si potrebbe chiedere se la convenuta non debba per
questo solo fatto assumersi la responsabilità di una modifica delle stesse -
controversa è la questione di sapere se l’impossibilità di imbarco degli
istanti, frutto di una disinforma-zione della corrispondente __________
presente all’aeroporto della __________ ____________________ sia riconducibile
a una violazione dell’obbligo di diligenza da parte del mandatario (Fellmann,
Berner Kommentar, n. 328-330 ad art. 398 CO). In altre parole occorre
verificare se la convenuta, alla quale non può essere rimproverata direttamente
nessuna negligenza, sia in qualche modo responsabile per gli errori commessi
dalla dipendente dell’agenzia che ha organizzato il viaggio da lei proposto
agli istanti. Su questo punto, la conclusione del primo giudice che ha ammesso
una responsabilità della convenuta, ancorché opinabile, non è arbitraria.
Infatti,
l’agenzia che, a titolo professionale quindi oneroso, favorisce la conclusione
di un contratto di viaggio quale intermediaria, deve quantomeno assicurarsi
della serietà e preparazione professionale del partner contrattuale che propone
al viaggiatore (Stauder, op.cit., p. 416). In concreto, ritenuto che il
catalogo della __________, sulla base del quale è avvenuta la scelta degli
istanti, menziona a chiare lettere la necessità di essere in possesso del
passaporto in difetto del quale la fornitrice del viaggio non si assume nessuna
responsabilità per eventuali impossibilità di imbarco, ben si poteva pretendere
dalla convenuta che ella avesse ad assicurarsi, prima della partenza degli
istanti, che la __________ fosse a conoscenza delle disposizioni doganali
applicabili ai cittadini svizzeri.
La
negligenza della convenuta si esplicita proprio nella mancata verifica presso
la fornitrice del viaggio proposto agli istanti della conoscenza di queste
prescrizioni doganali le quali, fossero state note alla responsabile della
__________ presente all’aeroporto (cfr. deposizione __________), avrebbero
sicuramente permesso la partenza degli istanti.
Alla luce di quanto sopra
esposto, nella decisione pretorile che ha accolto la pretesa di risarcimento
danni formulata dagli istanti - non contestata nel suo quantum dalla convenuta
- non sono ravvisabili gli estremi del titolo di cassazione invocato dalla
convenuta il cui gravame deve pertanto essere respinto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 20 settembre 1995 __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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