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Numero d'incarto:
16.1995.197
Data decisione, Autorità:
20.02.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00197
Lugano
20 febbraio 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa
con istanza 30 dicembre 1994 nei confronti di
rappr.
dallo __________
con
la quale l’istante ha chiesto la verifica del calcolo delle spese accessorie
notificategli dalla locataria ritenendole eccessive e incomplete, domanda che
il primo giudice ha respinto,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Dal
1° ottobre 1976 __________ occupa un appartamento di 4 locali e mezzo in uno
stabile sito in Via __________ a __________ di proprietà di __________ (doc. B
e D).
Il
21 novembre 1994 __________ ha adito il competente Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Locarno contestando il conteggio delle spese di
riscaldamento e accessorie per i periodi 1992/93 e 1993/94.
Stante
il fallimento del tentativo di conciliazione, con istanza 30 dicembre 1994
__________ ha adito la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città chiedendo
la verifica delle spese accessorie in quanto eccessive e non sufficientemente documentate.
La
convenuta si è opposta all’istanza confermando l’esattezza dei suoi conteggi
per spese di riscaldamento e accessorie, spese che l’istante ha verificato
avendo potuto consultare i relativi giustificativi.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata l’inconsistenza delle contestazioni
sollevate dall’istante, ha concluso alla reiezione dell’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento. Il ricorrente osserva innanzi tutto che
l’istruttoria della causa non è stata condotta dal pretore che invece ha prolato
il giudizio impugnato. Nel merito ribadisce le contestazioni già esposte in
prima sede.
Con
osservazioni 26 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- E’
canone indiscusso del diritto che solo il giudice che ha assistito alla
discussione della causa può deliberare sulla stessa; logica e buon senso non
consentono che la sentenza venga pronunciata da quel giudice che, non avendo
assistito alla discussione, non può farsi un’idea esatta e completa delle
allegazioni e contestazioni addotte dalle parti (Rep 1916 309). La
procedura speciale applicabile alle controversie in materia di locazione (art.
404 segg. CPC), essenzialmente orale, come quella inappellabile alla quale fa
peraltro esplicito riferimento a titolo di diritto suppletorio (art. 415 CPC),
esige un rapporto di immediatezza tra il giudice e le parti; nel procedimento
orale il giudice deve infatti ricavare gli elementi del suo giudizio
direttamente dalle dichiarazioni delle parti (Rep 1981, 199).
Tale
principio è stato esplicitamente ripreso dall'art. 74 LOG prevedente che in
caso di sostituzione di un funzionario e se il dibattimento orale era già
cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta ed approvata dai
funzionari usciti di carica, la causa dev’essere chiamata per un nuovo
dibattimento salvo diverso accordo tra le parti (CCC 29 maggio 1989 in
re C./M.).
Nella
concreta fattispecie il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città che ha prolato
la sentenza impugnata non risulta essere stato presente a nessuna delle tre
udienze (13 marzo 1995, 23 maggio 1995 e 31 ottobre 1995) tenutesi nel corso
dell’istruttoria di causa (quindi nemmeno al dibattimento finale) dirette dal
solo segretario assessore che ha firmato i relativi verbali.
La
sentenza pretorile deve quindi essere annullata e gli atti rinviati alla
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città affinchè il segretario assessore
emani un nuovo giudizio, senza che sia necessario l’ulteriore esame del merito.
-
A titolo abbondanziale
per quanto attiene al merito del gravame, va ricordato al ricorrente che questa
Camera può rivedere il giudizio di prima sede unicamente nei limiti delle
censure previste dall’art. 327 CPC, che devono essere chiaramente formulate nel
ricorso e che deve pure indicare i motivi di fatto e di diritto sui quali lo
stesso si fonda, pena la sua nullità (art. 329 cpv. 2 CPC).
-
Vista la
particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia mentre al
ricorrente deve essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo ricorsuale (non
potendosi applicare in concreto la TOA), da porsi a carico della controparte
che si è opposta all’accoglimento del gravame.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
- Il
ricorso per cassazione 22 dicembre 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura per l'emanazione di un nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.
- Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ verserà a
__________ l’importo di fr. 50.- quale indennità.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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