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Numero d'incarto:
16.1995.57
Data decisione, Autorità:
25.04.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00057
Lugano
25 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 1994 presentato dall’
contro
la
sentenza 24 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza promossa nei
suoi confronti da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’991.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente
alla somma di fr. 4’606.-,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Nel corso del mese di dicembre 1986 l’arch. __________ si è rivolto al
__________, presso il quale aveva acquistato un veicolo Jaguar d’occasione tre
anni prima, affinché questi procedesse all’esecuzione di alcuni lavori di
riparazione tra i quali la verifica di problemi sorti al cambio della vettura
(slittamento sull’accelerazione), problemi che su consiglio dell’ ispettore
tecnico della ditta __________, importatrice dei veicoli Jaguar, avrebbero
potuto essere risolti con la sostituzione dell’olio e del filtro del cambio.
Così non è stato, per cui si è resa necessaria la sostituzione di tutto l’impianto
del cambio.
Per
le proprie prestazioni e per la fornitura di nuovi pezzi di ricambio il
__________ ha emesso la fattura 20 gennaio 1987 (doc. A) per complessivi fr.
4’991.-.
L’arch.
__________ contesta la pretesa avversaria osservando che l’esecuzione dei
lavori oggetto della fattura litigiosa si è resa necessaria a seguito
dell’intervento di controparte che anziché eliminare i difetti riscontrati al
cambio ne ha peggiorato il funzionamento. Per questi motivi il convenuto si
oppone al pagamento delle prestazioni del __________ osservando che le stesse
dovrebbero essere coperte o dall’ assicurazione RC del garage, data la
responsabilità di quest’ ultimo, o dalla garanzia per difetti non potendosi
escludere l’esistenza di un difetto di fabbricazione.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un
contratto di appalto ed esclusa, in difetto di una prova contraria, l’esistenza
di una responsabilità a carico del __________ per i problemi riscontrati al
cambio del veicolo, ha ritenuto fondata l’istanza limitatamente all’importo di
fr. 4’606.-, al quale è giunto deducendo dalla fattura 20 gennaio 1987 la somma
di fr. 385.- per lo stacco e riattacco del cambio, lavoro questo che doveva
essere eseguito in garanzia (cfr. p.to 2.3.2 relazione peritale).
-
Con
il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 17 giugno 1994 del presidente di questa Camera, l’arch. __________
chiede l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolar modo la
perizia allestita dall’ing. __________, dalla quale egli avrebbe dedotto
conclusioni insostenibili. Infatti, a dire dell’ insorgente, proprio da questa
perizia risulterebbe la prova delle negligenze commesse dal __________
nell’esecuzione dei lavori affidatigli, rispettivamente nel danneggiamento del
cambio del veicolo. Il ricorrente rimprovera inoltre al pretore di essersi
basato sulla deposizione dei testi __________ e __________, entrambi dipendenti
del __________ e quindi non sufficientemente attendibili.
Con
osservazioni 19 settembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere
alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep
1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid.
2b, 119 Ia 32 consid. 3).
- Determinante
e controversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se i lavori
oggetto della fattura 20 gennaio 1987 del __________ debbano essere assunti dall’
appaltatore in quanto frutto di una sua negligenza, oppure dal committente.
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza (II CCA 3 gennaio 1994 in
re R./.B.SA). La mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza di detto diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8
CC).
Questa
regola generale sull’onere della prova vale evidente-mente anche nell’ambito
del contratto di appalto.
Il
committente che, come il ricorrente, vuole opporsi al pagamento della
mercede a motivo della mancata esecuzione a regola d’arte
dell’opera (art. 368 CO) deve fornire la prova del difetto
dell’opera e, nel caso chieda il risarcimento del danno, del nesso causale
adeguato tra il difetto e il danno (II CCA 3 gennaio 1994 in re
R./.B.SA).
Nella
concreta fattispecie, mentre dalle risultanze istruttorie si evince chiaramente
che il veicolo dell’insorgente - dopo la riparazione- presentava problemi al
cambio automatico, il committente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso
causale tra questi problemi e gli interventi del __________, in particolare
egli non ha provato che il mancato o comunque imperfetto funzionamento del
cambio era stato causato dal __________, rispettivamente dai suoi dipendenti.
Di
nessun conforto alla tesi ricorsuale è quanto espresso dal perito
giudiziario nel suo referto 3 aprile 1991 e riportato ai punti 3a)
e 3b) del ricorso, espressione di opinioni che a giusta ragione il primo
giudice non ha considerato ai fini del suo convincimento. Infatti,
nelle risposte riportate nell’atto ricorsuale e
sulle quali l’insorgente fonda la propria tesi, il perito formula pure
ipotesi e giunge a conclusioni che non si fondano sulle sue conoscenze
tecniche e specialistiche del problema riportate al caso concreto, ma
esprimono semplicemente la sua opinione personale che, in quanto tale,
non vincola il giudice. Compito del
perito è infatti quello di mettere a disposizione del giudice le proprie
conoscenze specifiche e tecniche della materia al fine di accertare
questioni di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 247, n.
1 e 3) e non quello di esprimere avvisi e pareri che esulano dal suo campo
specifico (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 253, n. 6).
Ne
discende pertanto che su questo punto il ricorso, in tanto in quanto propone
una diversa interpretazione della perizia giudiziaria non può essere accolto.
Pure destituita di fondamento è la censura ricorsuale che rimprovera al
pretore di aver basato il proprio giudizio sulle deposizioni rese da due
dipendenti della controparte, ossia da persone non libere di esprimersi
oggettivamente sui fatti.
In
merito alla deposizione dei testi va rilevato che per costante giurisprudenza
qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo
soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle
parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente
se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto
testimoniale nei confroni degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il
giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo
quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).
Ora,
nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione
con la ditta __________ possa aver indotto i testi __________ e __________ a
dare una versione distorta dei fatti né del resto lo stesso ricorrente indica i
motivi concreti che possano far apparire dubbie le loro testimonianze: ne
discende che le stesse, nella misura in cui permettono al giudice di fondare il
proprio convincimento, possono essere tenute in considerazione.
A
questo proposito va comunque rilevato che, indipendente-mente dalle
testimonianze in questione il ricorrente non ha provato che i problemi al
cambio siano stati causati dalla controparte o che questa vi abbia in qualche
modo contribuito.
Contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente
il fatto che il __________ non abbia dimostrato la massima professionalità
nell’esecuzione dei lavori, e meglio non abbia proceduto ad una verifica del
funzionamento del cambio prima di riconsegnare il
veicolo al suo proprietario, non dimostra nulla o perlomeno non dimostra che questa
mancata verifica abbia causato dei danni all’insorgente.
L’unico
mezzo che avrebbe eventualmente potuto permettere di accertare la causa dei
difetti al cambio era l’allestimento di una perizia sul veicolo, verifica che
però - a quel momento - non è stata effettuata.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 14 giugno 1994 dell’arch. __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 200.-
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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