AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.81
Data decisione, Autorità:
09.10.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00081
Lugano
9 ottobre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 22 settembre 1994 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa
a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 giugno 1992
nei confronti di
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’706.15 oltre accessori nonché
l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale di pari importo sulla
particella n. __________RFD __________ di proprietà del convenuto, domanda alla
quale il convenuto si è opposto chiedendo in via riconvenzionale la condanna
dell’istante al pagamento di fr. 6’625.- oltre accessori, domanda quest’ultima
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Nel mese di ottobre 1991 __________ ha concluso con la ditta __________,
ditta specializzata nella posa di pavimenti, un contratto di appalto avente per
oggetto l’esecuzione delle opere da piastrellista nell’ambito dei lavori di riattazione
dello stabile di sua proprietà edificato sulla particella n. __________ RFD
__________. Compito della ditta __________ era unicamente quello di eseguire la
posa delle piastrelle, mentre il materiale è stato procurato direttamente dal
committente unitamente allo studio d’architettura __________ che si è occupato
della direzione lavori.
La
conclusione del contratto è avvenuta sulla base del preventivo 30 settembre
1991 che prevedeva una mercede di complessivi fr. 27’945.- (doc. A).
A
lavori ultimati, la ditta appaltatrice ha emesso la fattura 27 febbraio 1992
per un totale di fr. 39’706.15 (doc. F). Su quest’importo il committente ha
versato due acconti per complessivi fr. 32’000.-.
A
garanzia del pagamento della differenza di fr. 7’706.15, il Pretore del
Distretto di Bellinzona, con decreto 7 aprile 1992, ha ordinato l’iscrizione di
un’ipoteca legale provvisoria sulla particella n. __________ RFD __________ di
proprietà di __________.
Con istanza 30 giugno 1992 la __________ ha promosso l’azione di merito
chiedendo la condanna di __________ al pagamento di fr. 7’706.15 oltre
accessori nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca di cui si è detto,
domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 7’262.-.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria, contestando in particolare la
fatturazione di lavori supplementari e a regia che non sono stati ordinati o
riconosciuti né da lui né dalla direzione lavori. A suo dire, questi lavori
devono essere compresi nel preventivo 30 settembre 1991 che la ditta
appaltatrice ha allestito dopo aver esperito un sopralluogo e aver così
visionato i locali cui era destinata la posa. Il convenuto fa valere in via riconvenzionale
una contropretesa di fr. 6’625.-, ridotta in sede di conclusioni a fr.
2’035.-, per difetti e per spese sostenute per l’ultimazione dell’opera da
parte di terzi artigiani.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha considerato applicabile
alla fattispecie l’art. 373 CO, essendo la mercede preventivamente determinata.
Ha così respinto l’istanza poiché non sono dati i presupposti affinché il
giudice possa accordare un aumento sulla mercede stipulata.
Per
quanto attiene ai lavori supplementari fatturati dall’istante, il primo giudice
non li ha riconosciuti, per lo meno nella misura eccedente l’importo pagato dal
committente di fr. 32’000.-, non avendo l’istante fornito la prova di un
accordo circa l’esecuzione di lavori a regia e tantomeno la necessità di eseguire
delle opere supplementari che non fossero già prevedibili al momento
dell’allestimento dell’offerta.
Il
pretore, accertato che l’istante non ha portato a termine l’opera e che questa
presentava difetti, ha accolto la pretesa del convenuto limitatamente a fr.
243.70, importo corrispondente al saldo a favore di quest’ultimo per le spese
sostenute per l’ultimazione dei lavori e al minor valore dell’opera.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 17 ottobre 1994 del presidente di questa Camera, la
__________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento con
il conseguente accoglimento della sua istanza limitatamente alla somma di fr.
6’594.10 oltre accessori.
La
ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art 327 lett. g CPC,
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale.
A
mente dell’insorgente il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato il
preventivo di cui al doc. A “a corpo” ai sensi dell’art. 373 CO, ciò che non
era il caso e neppure le parti lo avevano preteso. Trattavasi infatti di
un’offerta con indicazione dei prezzi unitari e del costo orario di eventuali lavori
a regia, costi ai quali l’appaltatrice si è attenuta nell’allestimento della
sua fattura 27 febbraio 1992.
La
ricorrente contesta inoltre l’accertamento pretorile secondo il quale vi
sarebbe stata interruzione dei lavori così da rendere necessario l’intervento
di terze persone, accertamento che non trova alcun riscontro nelle risultanze
istruttorie che al contrario hanno evidenziato che l’unico lavoro rimasto in
sospeso, non per colpa dell’appaltatrice e comunque non fatturato, era il
rivestimento sopra il piano cottura della cucina. A proposito dei lavori
eseguiti da terzi, osserva che per la maggior parte trattasi di lavori non di
sua competenza.
L’insorgente
rimprovera inoltre al primo giudice di non aver considerato le carenze della
direzione lavori così come gli interventi non richiesti dei proprietari, modi
di operare questi che hanno cagionato la sospensione dei lavori, l’esecuzione
di lavori supplementari e il rifacimento di opere già ultimate. Contesta da
ultimo il riconoscimento della pretesa riconvenzionale di controparte per
presunti difetti nell’opera, difetti notificati tardivamente.
Con
osservazioni 2 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Per
quanto attiene al contenuto del gravame inoltrato dalla ditta __________
occorre rilevare che là dove l’insorgente si limita a riproporre nei dettagli
le argomentazioni e contestazioni già esposte in prima sede, ribadendo la
propria personale interpretazione del contratto concluso con controparte,
appare evidente la natura appellatoria del ricorso.
Il
fatto che nella concreta fattispecie il primo giudice abbia attribuito al
complesso dei fatti e delle risultanze istruttorie una interpretazione diversa
rispetto a quella offerta dalla ricorrente, non significa ancora che così
agendo egli abbia prolato un giudizio errato o insostenibile. Spettava infatti
all’insorgente dimostrare che le conclusioni dedotte dal primo giudice erano
arbitrarie in quanto smentite dalle risultanze istruttorie.
Per
contro, il ricorso deve essere esaminato là dove la censura concerne la
conformità delle risultanze istruttorie con le conclusioni del pretore.
Mentre
il committente sostiene che il preventivo 30 settembre 1991, che costituisce la
base degli accordi contrattuali tra le parti, è da intendersi come comprensivo
di ogni prestazione per la posa delle piastrelle nello stabile di sua
proprietà, la ditta appaltatrice, qui ricorrente, sostiene che lo stesso è sempli-cemente
indicativo delle misure e dei prezzi unitari nonché del costo orario per
eventuali lavori a regia.
Il codice delle obbligazioni conosce due tipi di mercede nel contratto di
appalto: quella definita “a corpo” (art. 373 CO) e quella “secondo il valore
del lavoro” (art. 374 CO).
La
prassi ha a sua volta creato alcune sottocategorie, quali il contratto a prezzo
forfettario, a prezzo globale, secondo prezzi unitari, rispettivamente
l’esecuzione “a regia” (cfr. Norme SIA 118, art. 38 segg.).
Mentre
il prezzo forfettario è fissato dalle parti in anticipo per l’esecuzione
dell’intera opera o per parte di essa, vincolando le parti alla stessa stregua
della mercede preventivamente determinata a corpo secondo l’art. 373 cpv. 1 CO,
escludendo cioè ogni aumento a favore dell’appaltatore, salvo il caso di
modifiche di ordinazione concordate e accettate dai contraenti (Gauch, Der
Werkvertrag, 1985, n. 629-633; DTF 104 II 315), il cosiddetto prezzo
globale garantisce all’impresa, a determinate condizioni, oltre che la mercede
stabilita, gli aumenti di prezzo per variazione del costo dei salari e dei
materiali (Gauch, op. cit., n. 634).
Il
prezzo unitario è pure fissato in modo vincolante e in anticipo, ma
limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità e può quindi, per
quanto riguarda il costo finale complessivo, variare a seconda della misura e
delle quantità effettivamente risultanti (Gauch, op. cit., n. 639).
Rimane
salva l’eventualità in cui una mercede determinata a corpo giusta l’art. 373 CO
debba venire aumentata per l’insorgere di circostanze imprevedibili e
straordinarie che abbiano reso oltremodo difficile il compimento dell’opera (art.
373 cpv. 2 CO).
Nella fattispecie l’impostazione del pretore non può essere condivisa,
sia perché il preventivo 30 settembre 1991, ancorché apparentemente completo di
indicazioni sulla misura dei locali, sul tipo e sulla dimensione delle
piastrelle, non offre spunti di giudizio che facciano concludere per un
contratto a corpo, sia perché la stessa parte convenuta afferma senza dubbio
che “si tratta di un preventivo con prezzi a misura” (conclusioni p. 2).
Così concludendo non si rinuncia all’applicazione autonoma del diritto
sostanziale, ma si riconosce la rilevanza della volontà delle parti al momento
della stipulazione del contratto (art. 18 CO).
- Questa
censurata impostazione della sentenza ha comportato il mancato esame delle
poste contestate che dev’essere operato - anche se il convenuto in sede
conclusionale sembra voler limitare il discorso alle spese a regia - in base al
contraddittorio del 30 settembre 1992, alla liquidazione (doc. F) e alla
verifica operata dalla Direzione lavori e dal committente (doc. G).
Preso
atto delle ammissioni espresse in questa sede alla ricorrente (p. 13 e segg.),
le censure da esaminare, relative all’azione giudiziale, restano solo tre,
ossia:
9.1. Siliconature.
Pacifica la misura, deve far stato l’accertamento peritale nel senso che il
prezzo esposto nella liquidazione (fr. 15.--/m) deve essere ritenuto equo
(perizia, p. 3, 2c). Non v’è contestazione né sulla necessità dell’operazione,
né sul fatto che essa avrebbe dovuto correttamente essere preventivata dalla
ditta esecutrice dell’opera.
Non v’è pertanto ragione per non riconoscere il credito
9.2. Opere
supplementari a regia.
Su questo aspetto della liquidazione - malgrado l’esplicito riferimento alla
possibilità di lavori a regia contenuto nel preventivo - il pretore nulla dice.
Tuttavia sia gran parte delle allegazioni, sia buona parte delle prove,
attengono proprio a questa parte del credito.
Il primo giudice tuttavia, conformandosi al conteggio doc. G lo esclude dal suo
calcolo.
Così facendo non si può concludere che egli abbia operato arbitrariamente, già
per il fatto che se l’istruttoria ha dato atto di determinati interventi
imprevisti, rispettivamente di qualche contrattempo sul cantiere, non ha
portato a un apprezzamento quantitativo dei lavori a regia
9.3. Aumenti
salariali.
Il pretore ha ammesso il credito, ma l’ha considerato compreso nella somma già
pagata dal committente oltre quella preventivata.
Nella
sostanza, quindi, la posta non può più essere considerata litigiosa in questa
sede.
In
conclusione la liquidazione corretta - con riferimento alla
presa
di posizione della __________ (doc. G) - la vede pertanto
confermata
per l’importo di fr. 5’925.75 per le siliconature e di fr.
784.80
relativamente alla posta “__________ ” (cfr. Ricorso p.
14
sub d), nonché per gli aumenti salariali pari a fr. 817.40.
- La
domanda riconvenzionale è stata accolta completamente, ossia relativamente alle
spese per il compimento delle opere di posa non finite dall’istante e per
difetti.
Sennonché, anche per questa parte della lite, il primo giudice è giunto a
conclusioni che solo in parte sono sorrette da prove.
Secondo il convenuto, in seguito allo scritto 18 febbraio 1993 (doc. E),
controparte ha abbandonato il cantiere prima della fine dei lavori.
Riguardo
alle prove, già si potrebbe dire che delle 3 fatture costituenti il doc. 4
almeno una non potrebbe essere presa in considerazione recando la data del 20
dicembre 1991; né il teste __________ giustifica questo esposto di fr. 900.--,
mentre conferma il proprio intervento per fr. 245.--. Che tipo di intervento
abbia invece operato __________ non è provato.
Ma
prima ancora dev’essere accolta la censura di fondo, ossia che non v’è diritto
alla rifusione di nessun credito perché non v’è nessuna relazione tra i lavori
eseguiti e fatturati dall’istante e quelli eseguiti da terze persone; nessuno
sostiene infatti in causa che l’intervento in esame sia stato dovuto a difetti
dell’opera di cui può essere responsabile l’appaltatrice (art. 368 cpv. 2 CO).
La perizia per contro dà atto di danni estetici per fr. 410.--, verosimilmente
corrispondenti a quelli tempestivamente segnalati dalla __________ e dal
committente il 20 marzo 1992 (doc. G).
- Da
tutto ciò si ricava che la sentenza impugnata, a dipendenza di una manifesta
errata applicazione di diritto sostanziale e di conclusioni palesemente in
contrasto con le risultanze del processo, dev’essere annullata.
Poiché gli atti sono completi, la Camera può giudicare nel merito in virtù dell’art.
332 cpv. 2 CPC.
Il conteggio che se ne ricava è il seguente:
- posa piastrelle fr. 27’540.75
- idem (cantinato) fr. 1’650.00
- siliconature fr. 5’925.00
- __________ fr. 784.80
fr. 35’900.55
Tenuto conto dello sconto pattuito del 7% su queste esposizioni, dell’ICA e
infine degli aumenti salariali (per fr. 817.40), si ottiene un credito di fr.
34’823.35. A questo potrà essere opposto in compensazione il credito del
committente, ottenuto in via riconvenzionale per complessivi fr. 410.-.
In
questa sede, richiamando entità e motivi della domanda riconvenzionale, il
giudizio nuovo avrà un’impostazione formale diversa, non potendosi seguire il
procedere del primo giudice che l’ha accolta solo per la differenza fra i
crediti reciproci già compensati (sentenza, pag. 10).
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 13 ottobre 1994 __________ è parzialmente
accolto
§ La sentenza 22 settembre 1994 è annullata e sostituita dalla
presente pronuncia
-
L’istanza
è parzialmente accolta.
Pertanto il signor __________ è condannato a versare alla __________ la somma
di fr. 2’823.35 più interessi al 5% dal 1.4.1992.
-
E’
ordinata all’UR di Bellinzona l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale a
favore della ditta __________, per l’importo di 2’823.35 più interessi al 5%
dal 1° aprile 1992 sulla part. n. __________ RFD di __________.
-
La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza la ditta
__________ è condannata a versare a __________ la somma di fr. 410.- oltre
interessi al 5% dal 30 settembre 1992.
-
La
tassa di giustizia per l’azione principale, in fr. 850.- e le
spese di fr. 1’660.-, già comprese quelle della procedura di
iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale, sono poste per 2/3
a carico dell’attrice e per 1/3 a carico del convenuto. La
prima verserà a __________ la somma di fr. 600.- come
parte delle ripetibili.
La tassa di giustizia per la riconvenzionale, in fr. 350.- e le
spese
di fr. 1’600.-, sono poste a carico di __________
per 3/4 e di __________ per 1/4. A quest’ultima
l’attore verserà la somma di fr. 120.- per parte delle ripetibili.
II.
Le spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr.
350.-, sono posti per 2/3 a carico della ricorrente e per 1/3 a carico di
__________.
A
quest’ultimo la ricorrente verserà fr. 150.- a titolo di ripetibili.
III.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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