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Numero d'incarto:
16.1995.91
Data decisione, Autorità:
09.05.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00091
Lugano
9 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 4 maggio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 25 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 16 febbraio 1995
da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta
dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta
dal primo giudice;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 16 febbraio 1995 __________, proprietario di un negozio concesso in
locazione a __________ sulla base di un contratto sottoscritto dalle parti il
1° settembre 1994, ha chiesto il rigetto dell’opposizione da questa interposta
al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 6’200.- oltre
accessori, importo corrispondente alle pigioni scoperte per i mesi di
settembre/ottobre e novembre 1994 oltre a una ulteriore mensilità per disdetta
intempestiva;
che
all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa non è comparsa;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente
alla somma di fr. 4’650.- pari alle pigioni maturate sino alla notifica del PE
e coperte dal contratto di locazione prodotto a valere quale titolo di rigetto
dell’opposizione;
che
con scritto 4 maggio 1995 __________, osservando in via preliminare che la sua
mancata presenza all’udienza è da addebitare al fatto di non aver ricevuto la
relativa citazione, ha quindi esposto a questa Camera i motivi per i quali non
ha pagato le pigioni rivendicate da controparte;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che,
sulla base di questi principi informativi, il contenuto ricorsuale dello
scritto 4 maggio 1995 concerne soltanto il diritto di essere sentita dalla
ricorrente;
che
per quanto attiene al mancato ricevimento della citazione all’udienza di
contraddittorio del 25 aprile 1995, va rilevato come questo atto giudiziario
sia stato notificato alla ricorrente con invio raccomandato allo stesso
indirizzo dove le erano stati recapitati tutti gli altri atti, ossia il
precetto esecutivo e la sentenza impugnata, regolarmente giunti a destinazione.
Per questi motivi, in difetto di ulteriori prove che incombeva alla ricorrente
fornire, si deve ritenere che anche la citazione all’udienza sia giunta
regolarmente a destinazione, ma che non è stata ritirata dall’interessata che
non può quindi prevalersi dell’assenza all’udienza, a lei sola imputabile;
che
per quanto concerne il merito la ricorrente, con il suo scritto si limita a
fornire i motivi del mancato pagamento delle pigioni rivendicate da
controparte, argomentazioni che siccome proposte per la prima volta in questa
sede non possono essere considerate;
che
in ogni caso nell’ambito di una procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione spetta all’escusso sollevare e rendere verosimili le eccezioni
atte ad infirmare il riconoscimento di debito, quale potrebbe essere la
ventilata eccezione di compensazione menzionata nell’atto ricorsuale (art. 82
cpv. 2 LEF), eccezione che comunque doveva essere resa verosimile in prima
sede;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo
alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né
spese di giustizia;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 4 maggio 1995 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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