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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.104
Data decisione, Autorità:
29.08.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00104
Lugano
29 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1996 presentato da
__________ (rappr. dall’avv. __________)
contro
la
decisione del Giudice di pace del circolo della Navegna, dipendente da istanza
13 maggio 1996 di
,
(rappr.
dall’avv)
con
la quale l’istante ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione “ad affiggere sul
mappale no. __________del comune di __________, limitatamente ai due posteggi
situati ad ovest dell’area di parcheggio (sentenza 13.2.1996 Pretura di Locarno-Campagna)
e meglio come risulta dalla planimetria acclusa, un segnale che enuncia il
divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo summenzionato
e commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-”;
vista
l’impugnazione 21 agosto 1996 __________ che chiede l’annullamento della
decisione del giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto
che
il presente appello dev’essere trattato come ricorso in cassazione;
che
infatti, ancorché l’art. 375 bis cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di
consiglio (art. 360 segg. CPC), la causa rientra nelle competenze del giudice
di pace (art. 375 bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il
rimedio della cassazione in virtù dell’art. 300 CPC (Rep 1990, 284);
che
lo stesso gravame risulta però essere inammissibile poiché presentato da
persona priva di legittimazione;
che
infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375 bis CPC tende a tutelare il
possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia
una cerchia indeterminata di persone, siamo di fronte a una procedura non
contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio
concernente la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17.2.1971 e del
diritto giudiziario del 26.2.1985, p. 9);
che
di conseguenza nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo
l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio del giudice di pace (CCC
4.10.1989 in re B. c/ L.);
che
chi pretende di avere un migliore diritto sull’area in questione o è munito di
autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve
far valere le proprie ragioni in altra sede;
che,
a dipendenza dell’esito del ricorso -deciso in virtù dell’art. 313 bis CPC-
diventa priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo proposta dal
ricorrente;
Richiamati per le spese gli art. 147
segg. CPC e la LTG
decide 1. Il
ricorso per cassazione __________, è inammissibile.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 90.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna, Minusio
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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