AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.121
Data decisione, Autorità:
30.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00121
Lugano
IN_DATA_DECISIONE
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 23 agosto 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 18 luglio 1994 nei confronti di
patr.
dallo Studio Legale __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’280.- a titolo di riscarcimento
danni, domanda che il primo giudice ha respinto accogliendo invece la domanda riconvenzionale
della convenuta e tendente al pagamento di fr. 1’300.- oltre accessori,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Il 16 dicembre 1993
l’impresa di pulizia __________, così incaricata da __________, ha eseguito i
lavori di pulizia nella sua nuova casa di abitazione a __________, tra i quali
la pulizia di tutti i vetri.
Con scritto 22 dicembre
1993, facendo riferimento ad una precedente comunicazione telefonica del 20
dicembre, __________ ha espresso a __________. il proprio disappunto circa la
pulizia effettuata, carente per quanto attiene alla pulizia dei telai delle
finestre, e del tutto inappropriata per quanto concerne la pulizia dei vetri
che, a seguito dell’intervento della ditta, sono stati graffiati su tutta lo
loro superficie e su
partoale so dei danni
cagionati durante l’esecuzione dei lavori di pulizia e più precisamente la
striatura dei vetri.
Nel contempo il
committente si è rifiutato di onorare la fattura di controparte.
Con istanza 18 luglio 1994
__________ ha quindi convenuto in causa __________. al fine di ottenere il
pagamento di fr. 5’280.-, importo corrispondente al danno subito, ossia al
valore dei vetri danneggiati e per la riparazione dei quali si impone la loro
sostituzione.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando la tempestività della notifica dei difetti
avendo l’istante lasciato trascorrere infruttuoso il termine di tre giorni
menzionato nel rapporto di lavoro dallo stesso sottoscritto, nonchè ogni sua
responsabilità per i segni riscontrati sui vetri. Dal canto suo la convenuta ha
fatto valere in via riconvenzionale l’importo di fr. 1’300.- pari alle sue
prestazioni.
Con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo tardiva
la notifica dei difetti da parte del convenuto, con la conseguente accettazione
dei lavori di pulizia così come eseguiti dall’istante.
- Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto materiale, in particolare per aver concluso alla tardività della
notifica dei difetti, rietenuto che non gli può essere opposto il termine di 3
giorni in quanto non pattuito contrattualmente.
Con osservazioni 14
ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, la pretesa formulata dall’istante non
rientra endlla defintioe della donoituidid dei difetti nmabeid in un’azioen di risrcaiemtno
danni per non corretto admepiemnto del contratto.
Infatti, l’istante non
contesta la corretta esecuzione dell’appalto da parte della convenuta, ossia il
risultato del lavoro di pulizia come tale, bensì il fatto per quest’ultima di
avergli cagionato dei danni eseguendo la pulizia.
Trattasi quindi di
un’azione per risarcimento danni ai sensi dell’art. 97 CO e non di un provela
di notifica di dieftti.
ossia suatenno conetsat e
enon rinetprobelamtica che oppone leparri non è qtanto qtaella relativa alla tempstiva
oggetto di controversia in concreto non
Controversa nella
concreta fattispecie è innanzi tutto la tempestività della notifica dei difetti
da parte del committente, questione alla quale il primo giudice ha risposto
negativamente riferendosi al termine di tre giorni contenuto
Secondo
l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena
lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato
dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La notifica è tempestiva se
avviene immedia-tamente dopo la scoperta del difetto (Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, 1996, N. 2112 segg.; DTF 107 II 177). Dall’omissione di una
tale verifica e del relativo avviso deriva la presunzione della tacita approvazione
dell’opera e la liberazione dell’appaltatore da ogni responsabilità, salvo
ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica
all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati
(art. 370 cpv. 2 CO; Gauch, op.cit., N. 2148 segg.). La mancata
tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti
accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; II
CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in
particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e
a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente
l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo
nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF
6 luglio 1990 in re A./L.; II CCA 25 marzo 1994 in re E.SA e llcc/B.S.).
Secondo il Tribunale federale (DTF 107 II 176) si può pretendere che il
committente segnali i difetti non appena sia in grado di identificarli e
descriverli.
Per
quanto attiene alle modalità di notifica dei difetti, notifica per la quale non
è prevista una forma particolare, il Tribunale federale ha stabilito che tale
obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i
difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare
l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile
l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione
generica che la cosa è difettosa, è necessario che ogni difetto che si intende
far valere sia indicato in modo esatto così da consentire all’appaltatore la
conoscenza dei singoli difetti e della volontà del committente di farli valere,
cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Gauch, op.cit., N.
2130).
- Controverso nella
fattispecie è in particolare il fatto di sapere se il termine di tre giorni inei,
dopo ilq aule la ditta appaltraaice dichciar edoin nonpU accettare rec<lmanetauoe,
sonai vovnicleoenat e0 entramebei le partoi, in aprioele do erl’istanae
Oram, il soslo fattq epe quetsise’uleimi
di vaer sottoscreieooe non significa ancora acecttatuoeope di quetso termienm, estrsemnaenente
brebe piure coisnuedreeimdaniol tipo fornita e la possibilité di verificarne
immediatamente il risultato.
Nelc ontratto di appelatole
aprto possono aputtuore uin teremein entro il q7aoe dve eavvenirte al notiodca
del eifetteiSeconod dottrina e gisusieoe i teremein di nofiti dei fidettdimoipeer
afoenite e ualora Nel caso di specie, al ricevimento della fattura 16 ottobre
1991 (doc. B) il convenuto ha inviato all’istante un fax il 24 ottobre 1991
(doc. C) comunicando che “ i lavori non sono fatti per niente bene”. Questa
lagnanza del convenuto, o meglio l’espressione della sua insoddisfazione circa
il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale da poter essere
considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei principi sopra esposti
non potendosi evincere quale sia il difetto lamentato. Per contro, è con lo
scritto 6 novembre 1991 (doc. D) che il committente ha sostanziato il difetto,
ossia la presenza sul pavimento di una patina bianca e di impronte di scarpe,
manifestando nel contempo la sua intenzione di non pagare la mercede sino ad
eliminazione del difetto.
A seguito di questa
lamentela e al fine di ovviare ai difetti notificati, l’appaltatore si è recato
una seconda volta presso il convenuto nell’intento di porre rimedio al
risultato insoddisfa-cente del lavoro, dopo di che ha emesso le fatture 30
novembre 1991 di cui chiede il pagamento con la presente azione.
Questo secondo intervento
dell’istante evidenzia che i lavori di pulizia commissionatigli non potevano
ritenersi conclusi prima del 30 novembre 1991. A questo proposito la tesi ricorsuale
secondo la quale non vi sarebbe mai stata consegna dell’opera, quindi
decorrenza del termine di notifica dei difetti, non può essere condivisa. Infatti,
né dalla presenza del bigliettino lasciato dall’istante il 28 novembre 1991 con
l’indicazione “lavori non terminati” - il cui scopo dichiarato era quello di
impedire l’accesso a terzi - nè dall’accertamento del pretore medesimo secondo
il quale non vi sarebbe stata formale consegna dell’opera, non può essere
dedotta la mancata ultimazione dei lavori. Trattandosi di lavori di pulizia è
pacifico che la loro ultimazione deve pur essere ammessa almeno al momento
della riconsegna delle chiavi al proprietario, la qual cosa, nel caso di
specie, è sicuramente avvenuta al più tardi il 15 dicembre 1991 quando una
delle due case è stata data in locazione (cfr. deposizione __________).
In
considerazione del tipo di difetto lamentato (presenza di macchie bianche sui
pavimenti), non solo la sua constatazione poteva essere immediata, ma
altrettanto tempestiva doveva essere la notifica all’istante, nel senso che la
stessa doveva avvenire attorno allo stesso 15 dicembre 1991 ritenuta la
presenza del convenuto alla consegna della casa all’inquilina __________ (teste
__________).
La
contestazione del lavoro avvenuta con scritto 17 gennaio 1992 è quindi tardiva;
né può essere considerata alla stregua di un richiamo della notifica di difetti
del 6 novembre 1991 dal momento che a quella segnalazione aveva fatto seguito
un intervento correttivo nell’impresa.
Stando così le cose non è possibile rimproverare al pretore una manifesta
violazione del diritto sostanziale, né conclusioni contrarie alle risultanze
istruttorie.
-
Per quanto attiene alla
domanda di risarcimento danni basata sull’art. 41 CO, a prescindere dalla sua
improponibilità in quanto formulata per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/
Trezzini, CPC, ad art. 74, n. 12), il pretore non l’ha a giusta ragione
ammessa non essendone dati i presupposti. Infatti, secondo dottrina e
giurisprudenza non rientrano nella definizione di atti illeciti le violazioni
che si ripercuotono sul patrimonio e che, come nella fattispecie, hanno la
loro origine in una violazione contrattuale. In simili casi la violazione è
sanzionata dalle norme specifiche del contratto che vincola le parti, in via
subordinata da quelle generali di cui agli art. 97 segg. CO (Keller/Gabi,
Haftpflichtrecht, Band II, 1985, p. 37).
-
Anche alla luce di questi
motivi il ricorso, nel quale non sono ravvisabili gli estremi del rimedio di
cassazione invocato, deve quindi essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
13 settembre 1995 __________ è respinto
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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