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Numero d'incarto:
16.1996.127
Data decisione, Autorità:
21.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00127
Lugano
21 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 9 ottobre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 3 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 19 luglio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda
accolta dal primo
giudice limitatamente a fr. 800.- oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 luglio
1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 3’249.- oltre accessori, importo corrispondente alla pigione rimasta
insoluta per il mese di febbraio 1995, a spese varie nonché danni connessi con
la locazione da parte del convenuto di una casa di proprietà dell’istante a
__________;
che con il querelato
giudizio il pretore, accertata l’esistenza di un valido titolo di rigetto
dell’opposizione nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 4
agosto 1980 (doc. D), ha accolto l’istanza limitatamente a fr.800.-, pari alla
pigione menzionata nel contratto;
che con scritto 9 ottobre
1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento;
che per costante
giurisprudenza di questa Camera un atto ricorsuale, ancorché carente
dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come
previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua
motivazione si leggono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di
modo che il giudice possa individuare l’esistenza di un motivo di cassazione
fra quelli indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 329, n. 5);
che nel caso concreto il
contenuto dello scritto 9 ottobre 1996, con il quale il ricorrente si limita a
riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede in merito al
riconoscimento della pretesa avversaria relativamente alla pigione calcolata
sino alla data della sua uscita dall’ente locato, previa restituzione da
parte dell’istante del deposito di garanzia, non supera la soglia imposta dalla
procedura per essere trattato come un ricorso per cassazione;
che infatti il ricorrente
non muove nessun rimprovero all’operato del primo giudice né per quanto attiene
alla valutazione delle prove, tantomeno per quanto concerne l’applicazione del
diritto materiale e formale, di modo che questa Camera è nell’impossibilità di
individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del
giudicato impugnato;
che quindi, ai sensi dell’art.
329 CPC il ricorso dev’essere dichiarato nullo;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità
della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giusitizia,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 9 ottobre 1996
di __________ è nullo.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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