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Numero d'incarto:
16.1996.47
Data decisione, Autorità:
11.12.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00047
Lugano
11 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 aprile 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 4 aprile 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 27 gennaio 1995
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di
fr. 4’000.- risultante a
suo carico dalla transazione giudiziaria conclusa il 17 gennaio
1995, domanda respinta
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che nell’ambito di una
procedura di rigetto dell’opposizione promossa da __________ nei confronti
della sua datrice di lavoro __________ per il recupero di salari rimasti impagati
per un totale di fr. 6’033.90, le parti hanno aderito alla proposta transattiva
formulata dal pretore secondo la quale la datrice di lavoro, rappresentata in
quell’occasione da __________, riconosceva alla lavoratrice l’importo di fr.
4’000.- a saldo di ogni e qualsiasi pretesa di quest’ultima (cfr. verbale 17
gennaio 1995);
che con istanza 27 gennaio
1995 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito, pari all’importo
pattuito, poiché sottoscritto da persona non legittimata a vincolare la
società, domanda alla quale la convenuta __________ si è opposta;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo __________ fornito
la prova della carenza di poteri di rappresentanza della società da parte di
__________, presupposto per la validità della raggiunta transazione giudiziale;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17
aprile 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato l’art. 8 CC ponendo a suo carico la
prova della carenza di legittimazione di __________, nonostante questa
circostanza non sia stata contestata da controparte, donde l’inutilità della
prova ai sensi dell’art. 296 cpv. 1 CPC;
che con osservazioni 29
aprile 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che il problema di sapere
se -di fronte a una transazione sul merito delle pretese di dare e avere fra le
parti ossia di per sé estranea alla procedura di rigetto dell’opposizione- la
causa intesa all’annullamento della transazione potesse o dovesse essere
proposta come azione di disconoscimento del debito può restare irrisolto;
che comunque il procedere
dell’istante appare conforme alla giurisprudenza cantonale secondo la quale,
quando una transazione pone direttamente fine al processo senza che si renda
necessaria una decisione del giudice (come nel caso concreto), la sua validità
può essere rimessa in discussione non per mezzo di un rimedio di diritto, ma
con una causa ordinaria (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 352,
n. 2);
che con l’istanza
__________ ha contestato la validità della rappresentanza di __________ nella
procedura di rigetto dell’opposizione, poichè amministratore unico della
società risulta altra persona, e che comunque egli non poteva patrocinarla non
essendo dati i presupposti dell’art. 64bis CPC;
che, contrariamente a
quanto afferma in questa sede il ricorrente, il patrocinatore di __________ -nella
sostanza- ha risposto a queste allegazioni affermando che __________ è apparso
legittimato a rappresentare la società, non potendosi altrimenti immaginare il
motivo della sua presenza all’udienza alla quale era stata verosimilmente
citata l’escussa così come indicato sull’istanza di rigetto 14 novembre 1994,
ossia “rappresentata dall’amministratore unico __________ ”;
che la legittimazione del
rappresentante è un presupposto processuale che il giudice, in caso di dubbio,
deve esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC);
che trattandosi di una
persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64
cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del
consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di
fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale
(organi di fatto) (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117
II 571 consid. 3);
che nel caso concreto,
poiché dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun indizio che avrebbe
dovuto indurre il giudice del rigetto a dubitare della legittimazione di
__________ a rappresentare l’istante nell’ambito di quella procedura,
rispettivamente nell’ambito della sottoscrizione della transazione giudiziaria
in discussione, spettava all’istante provare nella causa ordinaria che questi
non era né organo di diritto, né organo di fatto della società, per altro in
conformità con l’art. 8 CC;
che l’art. 8 CC pone
infatti a carico di chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza
di fatto l’obbligo di provare detta circostanza: in conseguenza di questa norma
fonda-mentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che nella presente procedura
l’istante nulla ha provato al riguardo, limitandosi ad allegare la carenza di
poteri del contestato rappresentante, senza neppure indicare quale fosse la
funzione di __________ all’interno della società e aderendo altresì alla
rinuncia della convenuta di procedere alla sua audizione testimoniale;
che le conclusioni del
primo giudice sono pertanto conformi al diritto, onde il ricorso, che non ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla
pretesa violazione dell’art. 8 CC, deve essere respinto, caricando le
ripetibili alla parte soccombente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 let. e
CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 15 aprile 1996 di __________ è respinto.
-
Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
__________ verserà a
__________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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