AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.69
Data decisione, Autorità:
16.07.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00069
Lugano
16 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 maggio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 2 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 7 febbraio 1996 da
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 7 febbraio
1996 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di
fr. 500.-, importo corrispondente alle ripetibili riconosciute all’istante con
sentenza 27 dicembre 1995 della Pretura del Distetto di Lugano, sezione 2,
passata in giudicato;
che all’udienza di
contraddittorio __________ si è opposta all’istanza contestando la
legittimazione attiva di __________, erroneamente menzionato quale istante nel
decreto pretorile prodotto ai fini del rigetto dell’opposizione, nonostante trattavasi
di una procedura che opponeva la convenuta al __________, e non al suo
amministratore __________;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
esecutivo nel decreto pretorile del 27 dicembre 1995 regolarmente passato in
giudicato, ha accolto l’istanza ritenendo tardiva la contestazione sollevata
dalla convenuta;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che con ossevazioni 6
giugno 1996 la controparte propone la reiezione del gravame;
che per quanto attiene
alla lesione del diritto di essere sentita della ricorrente, con riferimento
alla pretesa mancata assunzione agli atti dello scritto 7 settembre 1995
allegato al gravame, va rilevato che dal verbale di contraddittorio,
regolarmente sottoscritto dalla convenuta, non risulta nulla, in particolare
non si evince che la convenuta aveva proposto l’assunzione agli atti del citato
documento, ragione per la quale la censura si rivela infondata;
che lo scritto 7 settembre
1995, allegato per la prima volta all’atto ricorsuale, deve quindi essere
estromesso dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuove prove;
che comunque quello scritto -di __________ all’arch. __________ nulla avrebbe
potuto comprovare ai fini del rigetto dell’opposizione, esprimendo la volontà
di una delle parti in causa, ossia dell’escussa;
che anche la censura
secondo la quale il primo giudice avrebbe arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie deducendo dal decreto pretorile del 27 dicembre 1995
l’esistenza di un valido titolo esecutivo nonostante l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva dell’istante, è destituita di fondamento.
che infatti, il decreto
pretorile allegato all’istanza, regolarmente passato in giudicato, costituisce
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.
1 LEF;
che come correttamente
rilevato dal giudice di pace, le contestazioni sollevate dalla convenuta non
rientrano nelle eccezioni proponibili nell’ambito di una procedura di rigetto
dell’opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) ma andavano se del caso proposte mediante
impugnazione del decreto pretorile medesimo che -tra l’altro- condanna la
ricorrente al versamento di ripetibili a __________;
che il ricorso nel quale
non è ravvisabile nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve pertanto
essere respinto;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 13 maggio 1996 __________ è
respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipati dalla ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di versare a __________ fr. 50.- a titolo
di indennità di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo della Magliasina
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster