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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.78
Data decisione, Autorità:
25.09.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00078
Lugano
25 settembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 giugno 1996 presentato da
contro
la
sentenza 21 maggio 1996 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1993
nei confronti di
rappr.
dal __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
1’100.-, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 16
settembre 1993 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 1’100.-, pari alle spese da lui sostenute nelle
varie procedure amministrative che egli ha dovuto affrontare a dipendenza del
rilascio da parte delle autorità comunali della licenza di costruzione a
__________, proprietario di un fondo confinante al suo e al quale il convenuto
avrebbe erroneamente attribuito in proprietà comune un muro sito a confine tra
le due proprietà, muro che a dire dell’istante gli appartiene a titolo
esclusivo;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato
giudizio il pretore ha respinto la pretesa non avendo l’istante provato, e
neppure chiaramente motivato, gli estremi dell’azione di risarcimento del
danno: in particolare il primo giudice non ha riscontrato nell’operato del
__________, in relazione alla procedura di rilascio della licenza edilizia al
signor __________ alcuna violazione di norme di diritto;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al pretore di aver
erroneamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver
riconosciuto nell’operato del convenuto un agire illecito derivante dal
rilascio di una licenza di costruzione avente per oggetto un muro che gli
appartiene;
che l’art. 8 CC impone a
chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza:
in conseguenza di questa
norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art.
8 CC);
che nella fattispecie
l’istante non ha provato di aver subito un danno a causa dell'agire dell’ente
pubblico, in particolare egli non ha provato che il __________, nell’ambito
della procedura di rilascio della licenza edilizia al proprietario confinante
__________ abbia in qualche modo contravvenuto a norme di legge, ciò che è
peraltro smentito dalle istanze giudiziarie superiori, adite dallo stesso
istante che hanno confermato l’operato del __________;
che l’accertamento della
proprietà del muro confinante, che sembra di capire essere il vero oggetto
della discordia, andava se del caso proposto mediante un’azione civile di
accertamento della proprietà;
che per quanto attiene
alla richiesta di sopralluogo, che il ricorrente lamenta non essere stata
accolta dal pretore, (seppur dal verbale sottoscritto dalle parti nulla emerga
al proposito) va rilevato che appare di primo acchito ininfluente ai fini del
giudizio che ha per oggetto un’azione di risarcimento del danno e non l’accertamento
della proprietà sul muro controverso;
che il ricorso, con il
quale __________ si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima
sede senza evidenziare nessuna violazione di norme di diritto formale o
materiale e tantomeno arbitrio nella valutazione delle prove da parte del primo
giudice, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 7 giugno 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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