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Numero d'incarto:
16.1997.122
Data decisione, Autorità:
23.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00122
Lugano
23 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 ottobre 1997 presentato da
Contro
la
sentenza 8 settembre 1997 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella
causa
civile
inappellabile promossa con istanza 29 maggio 1996
nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 264.-,
domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 29 maggio
1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 264.- corrispondenti alle spese sostenute per la riparazione
di un comando a distanza e per la sostituzione dei tasti di un’autoradio
d’occasione vendutagli nel mese di gennaio 1996 dal convenuto al prezzo
concordato di fr. 400.-;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver fornito un apparecchio
regolarmente funzionante;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante comprovato
che l’apparecchio vendutogli presentava dei difetti già al momento del suo
acquisto;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere a) e g) dell’art. 327 CPC. il ricorrente rimprovera al primo giudice di
non aver considerato le garanzie fornite dal venditore in merito al perfetto
funzionamento dell’autoradio e di tutti i suoi componenti, tra i quali il
comando a distanza;
che per quanto attiene al
titolo di cassazione dell’incompetenza di cui all’art. 327 lett. a CPC, il
ricorrente non ne evidenzia gli estremi non prevalendosi di nessun caso di
incompetenza previsto da questo disposto (per materia, per valore o
territoriale);
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che
nella concreta fattispecie il ricorrente non dimostra che nella sentenza del
primo giudice sia ravvisabile il motivo di cassazione invocato;
che
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente la sentenza del primo giudice,
che ha respinto la sua pretesa mancando la prova del difetto, rispettivamente
dell’esistenza di una garanzia in tal senso da parte del venditore, non è
infatti arbitraria non essendo contraddetta dalle risultanze istruttorie, dalle
quali va detto non è emerso nulla a sostegno della tesi dell’istante;
che trattandosi della
compravendita di un articolo d’occasione, incombeva all’istante provare che
l’autoradio vendutagli, in particolare il comando a distanza, non funzionava e
che il convenuto aveva fornito esplicite garanzie in proposito;
che siffatte prove si
imponevano perché il convenuto contesta l’esistenza dei difetti lamentati
dall’istante e perché nel suo annuncio egli non ha fornito nessun tipo di
garanzia;
che, per quanto riguarda
la regolarità del contradditorio, davanti al giudice di pace ogni parte può
essere rappresentata da persona che il giudice stesso ritenga capace di
proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 64 bis cpv. 3
CPC);
che alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, di natura chiaramente appelattoria, deve essere
respinto;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 21 ottobre 1997 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo del Ceresio
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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