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Numero d'incarto:
16.1997.4
Data decisione, Autorità:
02.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00004
Lugano
2 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1997 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 20 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 30 aprile 1993
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’780.- oltre
accessori nonchè il
rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai
convenuti ai PE no. __________
e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 30
aprile 1993 __________ , ditta specializzata nella fornitura e posa di impianti
di refrigerazione, ha convenuto in giudizio __________ e ,
proprietari di uno stabile a __________ amministrato da __________ e nel quale
è ubicato il Ristorante “ ”, al fine di ottenere il pagamento di fr.
7’780.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 17 aprile 1990 per la
fornitura e posa di due condizionatori (doc. B).
I convenuti hanno innanzi
tutto eccepito la loro legittimazione passiva. Nel merito si sono opposti alla
pretesa avversaria contestando l’adempimento del contratto, rispettivamente il
suo corretto adempimento. Essi hanno rilevato di aver incaricato la ditta
istante di effettuare quanto necessario per risolvere in modo conveniente il
problema dell’eccessiva temperatura all’interno dell’esercizio pubblico, al
quale la stessa non è invece stata in grado di ovviare. In ogni caso essi si
sono opposti al pagamento della fattura controversa a ragione dei gravi difetti
riscontati nell’opera fornita da controparte. In via riconvenzionale essi hanno
chiesto il pagamento di fr. 500.- pari a quanto necessario alla rimozione dei
due condizionatori rivelatisi inutilizzabili.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la legittimazione passiva dei convenuti
nella loro qualità di proprietari dello stabile per conto dei quali ha agito
l’amministratore __________, ha concluso all’accoglimento dell’istanza. A mente
del primo giudice i committenti non hanno infatti provato di aver
tempestivamente e concretamente notificato l’esistenza di difetti nell’opera
fornita, da qui l’accettazione della stessa e il conseguente obbligo di
pagamento della fattura litigiosa. La domanda riconvenzionale è stata respinta
in quanto non comprovata.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20
gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono
insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.I ricorrenti rimproverano
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver
ritenuto l’eccezione di inadempimento del contratto in base al quale l’istante
avrebbe dovuto trovare una soluzione al problema del raffreddamento dei locali
all’interno dell’esercizio pubblico. In via subordinata rimproverano al primo
giudice di non aver ritenuto tempestiva la notifica del difetto da parte loro.
Con osservazioni 7
febbraio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone
innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
- Per quanto attiene
alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che non
solo il ricorso è conforme all’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC in quanto indica
espressamente il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g CPC), ma dalla
sua motivazione risultano con ogni evidenza le ragioni a fondamento del
medesimo, ossia il rimprovero al primo giudice di aver erroneamente applicato
il diritto materiale.
La censura si rileva
quindi infondata.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
-
Preliminarmente, per
quanto attiene all’eccezione di inadempimento del contratto ex art. 82 CO, è
vero che il primo giudice ha deciso la vertenza senza farvi cenno né
formalmente né affrontandone il merito. Questa carenza di motivazione, a ben
vedere, non ha tuttavia rilevanza pratica. Infatti, è solo in sede giudiziaria
che i committenti hanno sostenuto questa tesi. Fino a quel momento e in
particolare dopo la consegna dell’opera essi si sono opposti al pagamento della
pretesa avversaria lamentando la presenza di difetti nell’opera fornita.
Chiedendo alla controparte di porre riparo agli inconvenienti notati
nell’impianto, i convenuti hanno optato per l’eccezione di garanzia anzichè per
quella tendente all’adempimento del contratto, scelta vincolante dal momento in
cui viene comunicata alla controparte (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
1991, pag. 485 e 486). Avessero anche avuto diverso atteggiamento, ci si
dovrebbe chiedere se essi siano o no riusciti a provare questo stato di cose.
La questione può tuttavia restare aperta.
-
In concreto il primo
giudice ha respinto le eccezioni dei convenuti ritenendo tardiva e non
sufficientemente motivata la notifica dei difetti di cui al loro scritto 15
maggio 1990 (doc. C).
Secondo l’art. 367 cpv. 1
CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente
l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e
segnalare i difetti all’appaltatore (Gauch, Der Werkvertrag, 4. Auflage,
1996, n. 2141). La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore
equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la
conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo
ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica
all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati
(art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati
al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; Gauch, op.cit.,
n. 2138 segg.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA).
L'onere della prova spetta
al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176).
Per quanto attiene alle
modalità della notifica del difetto, il Tribunale federale ha stabilito che
tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti
riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera
ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile
l’appaltatore (DTF 107 II 175).
Il primo giudice,
accertato che l'opera è stata fornita al più tardi il 17 aprile 1990 (data
della fattura), non ha considerato sufficientemente tempestiva e dettagliata la
comunicazione del 15 maggio 1990 (doc. C). Contrariamente a quanto preteso dai
ricorrenti, questo scritto non adempie ai requisiti posti da dottrina e
giurisprudenza per essere equiparato a una tempestiva notifica dei difetti.
Infatti, mentre possono sussistere dubbi circa la tempestività della notifica -anche
in considera-zione della particolare natura dell'opera fornita il cui corretto
funzionamento poteva essere verificato solo in determinate condizioni metereologiche,
i committenti -e per essi il loro amministratore __________ - hanno formulato
una generica doglianza che non corrisponde alle esigenze chiarite dalla
dottrina e dalla giurisprudenza (Gauch, op.cit., n. 2128 segg.). In
altre parole, lo scritto 15 maggio 1990 (doc. C), manca di una più precisa
descrizione del difetto (Gauch, op.cit., n. 2130 e 2131), della
comunicazione di non accettare l'opera e di ritenere la ditta appaltatrice
responsabile del difetto (Gauch, op.cit., n. 2133 segg.). Nulla giova
alla tesi dei ricorrenti il fatto che la ditta istante abbia dato seguito alla
loro comunicazione procedendo a una verifica sul posto dell'opera fornita,
(cfr. teste __________ e doc. G): la disponibilità dell'istante non può infatti
essere intesa, in assenza di prove contrarie, quale riconoscimento di una sua
responsabilità per gli inconvenienti lamentati.
-
Accerta la tardività
e l’irregolarità della notifica dei difetti da parte dei committenti -rispettivamente
l'accettazione dell'opera e il principio del suo pagamento- può rimanere
irrisolta la questione di sapere se i convenuti abbiano debitamente provato
l'esistenza e la natura di un difetto nell’opera (Gauch, op.cit., n.
1507), prova che in concreto si imponeva non risultando in modo sufficientemente
chiaro questo aspetto della fattispecie.
-
Ne discende che
nella conclusione del primo giudice, non contraddetta dalle risultanze
istruttorie, non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dai ricorrenti
che si sono limitati a riproporre in questa sede la loro versione dei fatti
senza riuscire a dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe
insostenibile, quindi arbitraria.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione16
gennaio 1997 di __________ e __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
350.-
b) spese fr.
50.-
fr.
400.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla
controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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