AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.63
Data decisione, Autorità:
22.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00063
Lugano
22 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 6 giugno 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 26 maggio 1997 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 17 aprile 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 17
aprile 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di fr. 4’750.- oltre accessori a saldo della fattura 2 ottobre
1996 emessa per opere di pavimentazione della strada coattiva di proprietà di
quest’ultimo (doc. A). A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto
la convenzione 2 novembre 1995 sottoscritta dal convenuto (doc. B).
In sede di contraddittorio
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta
esecuzione dell’opera da parte dell’istante.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, respinta in quanto non sufficientemente comprovata
l’eccezione di inadempimento del contratto sollevata dall’escusso, ha concluso
all’accoglimento dell’istanza attribuendo alla convenzione 2 novembre 1995 la
qualifica di valido riconoscimento di debito.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto
materiale, in particolare per aver attribuito alla convenzione 2 novembre 1995
carattere di riconoscimento di debito sebbene la condizione posta alla sua
validità -ossia la sua sottoscrizione da parte di tutte le parti interessate
alla sistemazione della strada oggetto dell’intervento controverso- non si
fosse neppure realizzata. In via subordinata rimprovera al pretore di non aver
ritenuto comprovata l’eccezione di inadempimento del contratto.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Spetta al giudice del
rigetto verificare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione
prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975
101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA): ciò
basta per non ritenere tardiva la censura ricorsuale circa l’inesistenza di un
valido riconoscimento di debito sebbene sollevata per la prima volta in questa
sede ricorsuale.
Il riconoscimento di
debito deve contenere la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non
equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si
obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona (Rep
1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La
mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, pag. 151-152).
Nella concreta
fattispecie, la validità della convenzione 2 novembre 1995, nell’ambito della
quale l’escusso si era impegnato a pagare una quota parte di fr. 4’750.- sul
costo complessivo di fr. 46’250.- necessario alla sistemazione di una strada
coattiva appartenente a numerosi altri proprietari, era espressamente
condizionata alla sottoscrizione della stessa da parte di tutte le persone
interessate, pena la sua esplicita nullità.
Poichè questa condizione
non è stata ossequiata, mancando sulla convenzione la firma di due proprietari
(signori __________ e __________), l’accordo come tale non può avere gli
effetti pretesi e, in particolare, l’impegno di pagamento sottoscritto dal
convenuto, di modo che l’accertamento pretorile circa l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito non può essere condiviso.
L’assenza di un valido
riconoscimento di debito rende priva d’oggetto la verifica dell’ulteriore censura
ricorsuale circa la prova dell’inadempimento del contratto.
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 6 giugno 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 maggio 1997 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia in fr. 150.-, comprensiva delle spese e da
anticipare
dall’istante, rimane a suo carico con l’obbligo di
rifondere al
convenuto fr. 200.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dal ricorrente,
vanno poste a carico della controparte che rifonderà al ricorrente fr. 200.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio Nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster