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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.68
Data decisione, Autorità:
09.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00068
Lugano
9 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 1997 presentato da
contro
la
sentenza 13 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a
procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 540.- oltre
accessori nonché il
rigetto dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande che il
primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 456.75 oltre interessi del 5% dal
1° dicembre 1996,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21
febbraio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 540.- a saldo delle proprie pretese per i danni, materiali
e fisici, che questi le avrebbe cagionato in occasione dell’irruzione nel suo
appartamento avvenuta il 24 novembre 1995 (doc. B);
che il convenuto, pur
ammettendo di aver cagionato dei danni fisici e materiali all’istante per la
riparazione dei quali ha già versato fr. 3’500.-, contesta ogni ulteriore
pretesa siccome riferita al saldo del preventivo allestito dalla ditta
__________, al quale non ha fatto seguito nessuna fatturazione;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali è emerso che il convenuto ha cagionato i danni lamentati
dall’istante, ha accolto la pretesa di quest’ultima limitatamente all’importo
di fr. 456.75 a saldo dell’intervento preventivato dalla ditta __________ per
fr. 1’956.75, importo sul quale il convenuto ha versato un acconto di fr.
1’500.-;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato
norme di procedura attinenti all’assunzione suppletoria delle prove, in
particolare per aver fondato il proprio giudizio sul preventivo 15 gennaio 1996
della ditta __________ ancorché prodotto tardivamente dall’istante; rimprovera
inoltre al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove concludendo
all’accoglimento della pretesa avversaria nonostante questa non sia stata
comprovata da una fattura attestante l’effettiva esecuzione del lavoro bensì
solo da un preventivo;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che per quanto attiene
alla pretesa violazione di norme di procedura per il fatto che il primo giudice
avrebbe assunto al dibattimento finale prove documentali prodotte tardivamente
dall’istante, va rilevato che il mancato ossequio del termine assegnato dal
giudice non comporta sanzione alcuna, peraltro neppure prevista dall’art. 294
cpv. 3 CPC;
che in ogni caso, se è pur
vero che l’art. 297 cpv. 1 CPC situa il dibattimento finale dopo l’assunzione
delle prove, il fatto che in concreto alcune prove documentali siano state
prodotte in quella stessa occasione -ossia il 12 maggio 1997- non ha creato
pregiudizio alcuno al convenuto, che ha avuto ampia facoltà di esprimersi in
merito a questi documenti, con particolare riferimento al preventivo della
ditta __________ -l’unico in discussione- di cui era peraltro già a conoscenza
prima dell'udienza del 14 aprile 1997, secondo quanto da lui esposto in quella
sede;
che anche nel merito il
ricorso è sprovvisto di fondamento, in specie ove rimprovera al giudice di aver
accolto la pretesa dell’istante sulla base del solo preventivo 15 gennaio 1996
della ditta __________ (doc. E), al quale non ha fatto seguito nessuna fattura;
che
infatti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, per costante
giurisprudenza di questa Camera -ma anche della IICCA- un preventivo è sufficiente
per la determinazione del danno (cfr. II CCA 30 gennaio 1997 in re F./P.
e C; CCC 8 settembre 1995 in re A./M.);
che poiché il ricorrente
non contesta di aver cagionato il danno e neppure la fedefacenza del documento
prodotto a sostegno del medesimo, tant'è che sul preventivo litigioso egli ha
versato un acconto di fr. 1’500.-, la conclusione del primo giudice, conforme
ai principi giurisprudenziali sopra menzionati, non può che essere confermata;
che quindi il ricorso, che
non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;
che alla controparte che
non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili di
questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 2 giugno 1997 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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