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Numero d'incarto:
16.1997.96
Data decisione, Autorità:
15.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00096
Lugano
15 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 10 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 gennaio 1997
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’000.- oltre
accessori, domanda
accolta dal primo giudice salvo per quanto attiene agli interessi
di mora che sono stati
ridotti al tasso legale del 5%,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 15
gennaio 1997 la ditta __________, presso la quale __________ ha lavorato nel
periodo dal 15 gennaio 1991 al 31 agosto 1994, ha convenuto in giudizio
quest’ultimo al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 5’000.-
oltre interessi del 7,5 % versatogli a titolo di mutuo.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando
la conclusione di un
contratto di mutuo, l’importo di fr. 5’000.- essendogli stato versato quale
remunerazione del lavoro di pulizia svolto da sua moglie per conto della ditta
istante dal 1992.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali sono emersi sufficienti elementi a sostegno della tesi
dell’istante circa la conclusione di un contratto di mutuo mentre nulla è
emerso a favore della diversa tesi del convenuto, ha accolto l’istanza salvo
per quanto attiene agli interessi di mora che sono stati ridotti al tasso
legale del 5%.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
ritenuto provata la conclusione di un contratto di mutuo tra le parti.
Chiede inoltre di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con l’esonero dal pagamento
delle tasse e spese di giustizia.
Con osservazioni 2 ottobre
1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa nella
concreta fattispecie è la causa giuridica del versamento di fr. 5’000.-
effettuato dall’istante a favore del convenuto.
Contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la quale si
tratterebbe di un mutuo non è arbitraria in quanto suffragata dalle risultanze
istruttorie.
Dalle stesse, in
particolare dal mandato di pagamento con il quale l’istante ha incaricato il 4
febbraio 1994 la propria banca di effettuare il versamento dell’importo
controverso sul conto bancario intestato al convenuto, risulta che il pagamento
è avvenuto a titolo di prestito (“Darlehen”:doc A). Anche dai successivi
scritti 18 luglio 1995 (doc. C ) e 25 agosto 1995 (doc. E) dell’istante si
evince che la somma di fr. 5’000.- è stata prestata al convenuto sulla base di
un accordo verbale secondo il quale egli si sarebbe impegnato a restituire la
somma con pagamenti rateali mensili di fr. 1’000.- cadauno mentre gli interessi
sarebbero stati conteggiati a rimborso avvenuto (doc. E).
Contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente, per il perfezionamento del contratto di mutuo non è
necessaria nessuna forma (Schärer, in Comm. di Basilea, 1996, n. 4 ad art.
312 CO).
Alle prove documentali
prodotte il convenuto si è limitato a contrapporre la propria personale
versione dei fatti secondo la quale si tratterebbe non di un prestito bensì
della remunerazione del lavoro di pulizia svolto dalla moglie per conto
dell’istante a partire dal 1992. Egli non ha però saputo provare né di aver
tempestivamente contestato il contenuto dei documenti menzionati a lui
indirizzati, né che il versamento iniziale a suo favore abbia avuto una causa
plausibile diversa dal mutuo. Infatti, mentre il teste __________ -capo azienda
della __________ nel periodo da luglio 1993 a febbraio 1995- sostiene di non
aver mai visto la moglie del convenuto svolgere lavori di pulizia presso
l’istante (mansioni delle quali si occupava la di lui moglie), anche l’unico
accenno alla presenza della moglie del convenuto presso l’istante fornito dal teste
__________ che conferma di aver visto quest’ultima effettuare le pulizie al
posto dell’incaricata signora __________ durante alcuni mesi, non giova alla
tesi del convenuto poiché il teste medesimo precisa di non poter dire “se la
moglie del convenuto fosse stata chiamata dalla ditta o dai signori __________
” (nuovo capo azienda), ma soprattutto la circostanza non basta per stabilire
un rapporto sufficiente fra l’attività della signora __________ così come
sommariamente descritta e una sua remunerazione nella proporzione pretesa dal
convenuto.
La valutazione delle
prove, così come operata dal segretario assessore, non è pertanto censurabile.
A questo proposito non va
dimenticato che nell’ambito della valutazione delle prove il giudice gode di
ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC) di modo che, confrontato a versioni
discordanti in merito a una determinata circostanza, egli è libero di farne
propria una piuttosto che l’altra a condizione che questo suo giudizio sia il
risultato di un esame accurato ed oggettivo di tutti gli elementi pertinenti,
delle prove e degli indizi di cui dispone e non sia contraddetto dalle stesse
risultanze istruttorie, ciò che è il caso in concreto.
- Per
quanto attiene alla richiesta tendente all’esonero dal pagamento delle tasse e
spese di giustizia basata dal ricorrente sull’art. 417 lett. e CPC, la stessa
non si giustifica non trattandosi di una controversia derivante dal contratto
di lavoro bensì da un contratto di mutuo che nulla ha a che vedere con
l’attività lavorativa svolta dal convenuto presso la ditta istante.
Anche
la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________
non può essere accolta non tanto in considerazione dell’esito del gravame, ma
del fatto che lo stesso appariva -già da un primo esame- sprovvisto di
possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 22 settembre 1997 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
100.-
b) spese fr.
50.-
fr.
150.-
sono poste a carico del
ricorrente con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto, Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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