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Numero d'incarto:
16.1998.102
Data decisione, Autorità:
09.03.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00102
Lugano
9 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19
agosto 1998 presentato da
(patr. dall’avv. ___________)
contro
la sentenza 7 agosto 1998 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 marzo 1998 da
(patr. dall’avv. ___________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via
provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. ___________
dell’UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 6 marzo 1998 ___________ ha chiesto
il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da ___________ al PE
sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3’094.– oltre accessori a
saldo di una fattura emessa il 5 dicembre 1994 per la fornitura a quest’ultimo
di fodere per cuscini e relativi tessuti (doc. B);
che a valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto copia del contratto di
compravendita sottoscritto dall’escusso il 6 dicembre 1994 (doc. C);
che il
convenuto si è opposto alla domanda avversaria eccependo l’inesistenza del
debito perché la ditta istante non lo aveva inventariato tra i suoi attivi
nell’ambito della procedura concordataria che l’ha interessata e la sua
estinzione per compensazione con un credito fatto valere nei confronti
dell’istante prima dell’omologazione del concordato; in via subordinata il
convenuto ha contestato l’ammontare della pretesa avversaria proponibile
limitatamente a fr. 309.40, pari al dividendo concordatario (10%); da ultimo ha
eccepito che la firma figurante sulcontratto di compravendita (doc. C) non
sarebbe la sua;
che con il querelato giudizio il primo giudice,
considerata l’inconsistenza delle censure del convenuto, ha accolto l’istanza
ritenendo quale valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione il
contratto di compravendita 6 dicembre 1994;
che con il presente tempestivo gravame ___________ è
insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale in
particolare per aver ammesso il credito dell’istante ancorché estinto o per
compensazione o perché omesso nella procedura concordataria;
che con
osservazioni (“risposta”) 18 settembre 1998 la controparte postula la reiezione
del gravame;
che il
verbale di udienza 21 novembre 1995 allegato al ricorso nonché la documentazione
allegata alle osservazioni dalla resistente, devono essere estromessi
dall’incarto in virtù dell’art. 321
cpv. 1 lett.
b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti,
prove o eccezioni;
che giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro;
che il titolo
di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il contratto di
compravendita sottoscritto dall’escusso il 6 dicembre 1994 (doc. C), contratto
che per costante giurisprudenza costituisce riconoscimento di debito per il
prezzo di vendita pattuito (Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l’opposition, 1980, § 71);
che per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito;
che spetta
all’escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio, ritenuto che queste non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile,
ovvero essere comprovate da riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987
p. 150-151);
che
determinante nel caso concreto è il fatto di sapere quale sia la sorte del
credito dell’istante che non sembra essere stato inventariato tra i suoi
attivi nell’ambito della moratoria concordataria concessa con decreto pretorile
23 settembre 1996 (art. 299 cpv. 1 LEF);
che
l’eccezione di estinzione del debito per compensazione sollevata dall’escusso
con riferimento al contenuto del verbale 21 novembre 1995 non può essere esaminata
in considerazione dell’estromissione di questo verbale dagli atti della causa;
che anche
l’ulteriore censura ricorsuale secondo la quale la pretesa dell’istante sarebbe
estinta perché non inventariata tra i suoi attivi nell’ambito della procedura
concordataria è destituita di fondamento;
che secondo
l’art. 310 cpv. 1 LEF il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui
crediti siano sorti prima della pubblicazione della moratoria,
indipendentemente dal fatto che questi crediti siano stati inventariati o meno
(Hardmeier, in Commentario basilese, 1998, N. 1 e 5 ad art. 310 LEF; Vollmar,
in Commentario basilese, 1998, N. 4 ad art. 300 LEF);
che poiché
titolare del credito posto in esecuzione non è un terzo bensì il debitore al
beneficio della moratoria concordataria, questo disposto non trova applicazione
non rientrando nella definizione dei creditori vincolati dal concordato (Hunkeler,
Das Nachlassverfahren nach revidierten SchKG, 1996, n. 54-59);
che ciò
significa che all’istante non possono essere opposti gli effetti del concordato,
di modo che la sua pretesa, non contestata dal convenuto, deve essergli integralmente
riconosciuta;
che di
conseguenza la sentenza dedotta in cassazione, che ha rigettato in via provvisoria
l’opposizione interposta dall’escusso al PE no. ___________ dell’UEF di Locarno
non avendo quest’ultimo comprovato eccezioni atte a invalidare il riconoscimento
di debito in quanto tale, non appare errata e tantomeno arbitraria;
che per
quanto attiene alla pretesa violazione dell’art. 299 LEF per mancato computo
del credito litigioso nell’ambito della procedura concordataria dell’istante,
la censura è irrilevante in questa sede ricorsuale trattandosi, se del caso, di
violazione da sottoporre alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello quale autorità di vigilanza (art. 1 e 3 LPR);
che alla luce
di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto;
che tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 agosto 1998 di ___________ è respinto.
-
Tasse e
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.– già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte l’importo di
fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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