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Numero d'incarto:
16.1998.121
Data decisione, Autorità:
11.05.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00121
Lugano
11 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la
sentenza 13 ottobre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 luglio 1997 da
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 3’200.– oltre interessi, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Nel
mese di agosto 1992 __________, titolare di una ditta che si occupa anche del
risanamento di camini, ha concluso con i coniugi __________ e __________ un
contratto di appalto avente per oggetto il risanamento del camino nella casa di
proprietà di quest’ultimi a __________. Eseguiti i lavori in data 27 e 28 agosto
1992 mediante inserimento di una canna fumaria "inox", __________ ha
emesso il 2 settembre 1992 la propria fattura per complessivi fr. 3’200.– (doc.
A), importo che i committenti non hanno pagato: da qui l’inoltro della presente
azione giudiziaria con istanza 9 luglio 1997. I convenuti si sono opposti alla
pretesa avversaria sostenendo la difettosità dell’opera, attestata dalla prova
a futura memoria allestita dal perito __________ dalla quale è emerso che
l’intervento dell’istante è stato inadeguato e tale da aver reso inutilizzabile
il camino.
L’istante,
contestata la tempestività della notifica dei difetti, ha ribadito la
correttezza del suo intervento che si limitava al risanamento del camino
dall’esterno, ovvero a partire dalla strozzatura preesistente, non avendo i
committenti autorizzato nessun intervento dall’interno dell'abitazione.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, accertato preliminarmente il contenuto
del contratto nel senso che l’incarico affidato all’istante consisteva nel
risanamento della canna fumaria del camino dei convenuti partendo dalla
strozzatura preesistente e operando unicamente dall’esterno, basandosi sulle
risultanze peritali, ha concluso alla difettosità dell’intervento dell’istante
(inadeguatezza delle misure della canna, errato allacciamento tra canna fumaria
e inserto). In merito alla notifica dei difetti, il primo giudice ha ritenuto
contrario alla buona fede il fatto per l’istante di essersi prevalso in sede
giudiziaria dell’eccezione di tardività della notifica, ritenuto che in precedenza,
avendo manifestato la propria disponibilità a intervenire presso i convenuti,
egli aveva implicitamente rinunciato a prevalersi di quest’ecce-zione. Il
segretario assessore ha tuttavia accolto l’istanza ritenendo i convenuti in
mora nell’accettazione dell’offerta dell’i-stante di procedere all’eliminazione
del difetto lamentato, la qual cosa sarebbe stata possibile unicamente se i
committenti avessero accettato di mettere a disposizione dell’istante la documentazione
relativa al camino: non avendolo fatto essi sono tenuti al pagamento della
prestazione avversaria non potendola compensare con le spese sostenute per
l’eliminazione del difetto ad opera di una terza ditta.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il
predetto giudizio postulandone l’annulla-mento sulla base dei titoli di
cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. I ricorrenti
rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie, in particolare per aver ritenuto che essi non avrebbero ossequiato
alla richiesta dell’istante in merito alla fornitura della documentazione
relativa alla loro stufa, documentazione che come risulta invece dai loro
interrogatori formali, essi avrebbero messo a disposizione dell’istante.
Rimproverano inoltre al primo giudice di aver considerato questa documentazione
indispensabile ai fini dell’eliminazione dei difetti riscontrati nella canna
fumaria.
Con
osservazioni 20 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente
se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto
certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
-
I
diritti offerti alternativamente al committente in caso di difetti dell’opera
sono previsti all’art. 368 CO; in particolare egli può chiedere –se ciò non
cagiona all’appaltatore spese esorbitanti– la riparazione gratuita dell’opera
e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Per
consolidata giurisprudenza, il committente è di principio legato alla scelta
del mezzo di difesa da lui operata, tosto che ne ha dato comunicazione
all’appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo, per cui la
dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell’altro, è
irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative
scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti; Rep.
1985, pag. 133; II CCA 18 gennaio 1994 in re C./L.P., 5 ottobre 1993 in
re F./B., 7 gennaio 1992 in re Z./E.; Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n.
1568 segg.).
Nel
caso in esame, non è contestato che l’opera eseguita dall’istante presentava
dei difetti; altrettanto pacifico è che i convenuti, confrontati con il cattivo
funzionamento della canna fumaria, hanno esercitato il loro diritto di scelta
ai sensi dell’art. 368 CO, ovvero in favore dell’opzione costituita dalla
riparazione gratuita dell'opera. Il loro ricorso in esame è incentrato su
questo aspetto della fattispecie, ossia sulla valutazione delle prove relative
al comportamento delle parti susseguente all'opzione in esame, ricordando come
il segretario assessore –su questo punto– abbia considerato la mora dei
convenuti per non aver fatto fronte a tutto ciò che avrebbe reso possibile
l'intervento offerto dall'istante.
Per
poter valutare se nella specie l’istante era effettivamente in mora
nell’effettuazione della riparazione gratuita, non risultando dagli atti
l’impossibilità oggettiva di eliminare il difetto o l’incapacità dell’istante
di provvedervi, occorre esaminare il suo comportamento in seguito alla prima
sollecitatoria del 20 ottobre 1993 (doc. 2); in altri termini, ci si deve
chiedere se l’appaltatore può essere considerato in mora per il solo fatto di
non aver effettuato la riparazione nel termine assegnatogli, o se la mora è da
escludere per il fatto che, entro lo stesso termine (in concreto, il 29 ottobre
1993: doc. C), egli ha offerto la propria prestazione formulando nel contempo
due richieste ai committenti che gli permettessero di procedere nell'operazione
promessa ma alle quali essi non hanno dato seguito (segnatamente alla richiesta
di documentazione di natura tecnica) o hanno risposto negativamente (alla
domanda di poter intervenire dall'interno dell'abitazione: doc. E). La
risposta, come ha concluso il primo giudice, può ben essere sfavorevole ai
convenuti. Infatti, secondo dottrina, gli effetti della mora vengono
scongiurati già solo con l’offerta della corretta prestazione contrattuale (von
Thur/ Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol.
2, 3. ed., 1974, pag. 142; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner
Teil, 2. ed., 1988, pag. 359; Honsell/ Vogt/ Wiegand, OR I, 1992, n. 12
ad art. 102 CO), e questo in special modo in un caso come quello di specie, ove
occorrevano –come ricordato– atti preparatori dei convenuti.
Per
quanto attiene alla messa a disposizione della documenta–zione richiesta
dall’istante nel suo scritto 29 ottobre 1993 (doc. C), la conclusione del primo
giudice secondo la quale i convenuti non vi avrebbero dato seguito non è
arbitraria. Agli atti non vi è infatti nessuna prova in tal senso, in
particolare nei successivi scritti 28 aprile 1993 (doc. 1) e 13 novembre 1993
(doc. E), i convenuti non fanno nessun accenno alla documentazione controversa
e tantomeno, con riferimento alle risultanze del loro interrogatorio formale, è
dato sapere quando essi siano rientrati in possesso della stessa.
Per
quanto attiene alla contestata indispensabilità della documentazione richiesta,
da un lato, non spetta –in questa sede– ai committenti sindacare sulle modalità
d'intervento pratico; dall'altro, la loro censura può almeno essere messa in
dubbio dall'ampio riferimento fatto alla stessa documentazione da parte del perito
in sede di prova a futura memoria.
Alla
luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice secondo la quale,
non dando seguito all’offerta 29 ottobre 1993 dell’istante (doc. C), si sia
venuta a creare una situazione di mora del creditore e non del debitore, che
quindi non era più tenuto a reagire al successivo sollecito del 15 aprile 1996
non può essere censurata(art. 91 CO; Oser/ Schönenberger, Zürcher Kommentar,
n. 27 ad art. 102 CO; Von Thur/Escher, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand,
ibidem),.
-
A
titolo abbondanziale può essere osservato che, al dilà delle eccezioni
sollevate da parte convenuta, il primo giudice avrebbe dovuto correttamente
verificare se i committenti avessero tempestivamente segnalato la presenza di
un difetto dell'opera (art. 367 CO), come presupposto sostanziale
all'applicabilità dell'art. 368 CO. Ciò non implica che anche in questa sede il
giudice verifichi allo stesso modo questo aspetto della decisione impugnata,
poiché l'autorità di cassazione è anzitutto vincolata alle censure formulate
con il ricorso (CCC 16.3.1999 in re N./ M.; Cocchi / Trezzini,
CPC, art. 327, n. 30).
-
Ne
discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato con particolare riferimento all’arbitraria valutazione delle prove ad
opera del primo giudice, deve essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 23 ottobre 1998 di __________ e __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
già
anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di
rifondere ad __________ l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa
sede.
- Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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