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Numero d'incarto:
16.1998.122
Data decisione, Autorità:
12.04.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00122
Lugano
12 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 presentato da
contro
il
decreto di stralcio 23 settembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 24 luglio 1998 nei confronti di
con la quale
l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE
no. __________ dell’UEF
di Bellinzona,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 24 luglio 1998 il __________ ha chiesto il
rigetto dell’ opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 986.–, importo corrispondente alle quote
sociali di affiliazione al sindacato rimaste insolute per il periodo dal 1°
gennaio 1996 al 30 giugno 1998, oltre a fr. 50.– di spese amministrative;
che
all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso ha testualmente dichiarato:
"Sono d'accordo di pagare le quote arretrate limitatamente al periodo 1.
gennaio 1996 / 31 dicembre 1997 (24 mesi). .... . Ritiro quindi l'opposizione
limitatamente alle quote relative al predetto periodo";
che
con il querelato decreto il giudice di pace, preso atto del parziale
riconoscimento della pretesa da parte dell’escusso, ha stralciato la procedura
dai ruoli;
che
con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver stralciato la causa dai ruoli senza essersi pronunciato sul benfondato
della sua pretesa relativa alle quote sociali non riconosciute dall’escusso,
ossia quelle dovute per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998;
che
con osservazioni 20 novembre 1998, alle quali è stato allegato uno scritto che
deve essere estromesso dall’incarto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la
controparte si oppone all’accogli–mento del gravame;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che,
relativamente alla procedura adottata dal giudice di pace, il ricorso
dev'essere accolto già in base alla semplice considerazione che la citata
allegazione dell'escusso corrisponde manifestamente a un'acquiescenza solo
parziale che comunque non porrebbe fine alla lite così come proposta e
sostenuta dall'istante;
che
pertanto l'applicazione dell'art. 352 CPC è errata e non può comportare lo stralcio
della lite in virtù del capoverso 2 della stessa norma;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di
adesione sottoscritto dal convenuto il 1° marzo 1979 a tenore del quale questi
si era impegnato a pagare all’istante una quota di affiliazione mensile di fr.
19.30 (doc. C);
che
per quanto attiene alla durata del contratto, e meglio ai termini di disdetta
del medesimo, l’art. 5 degli Statuti del __________ (doc. B) –identico nel suo
contenuto all’art. 6 del Regolamento del Societariato pagamento quote (doc. E)–
prevede la possibilità per ogni membro di dare le dimissioni dal __________ per
la fine di un anno civile, osservando un preavviso di sei mesi, ritenuto che le
dimissioni sono valide se notificate con lettera raccomandata, la quale dovrà
pervenire alla regione, rispettivamente alla sezione competente, al più tardi
entro il 30 giugno precedente;
che
nel caso concreto, poiché le dimissioni sono state spedite dal convenuto con
invio raccomandato 30 giugno 1997 (doc. 1) e sono (pacificamente) pervenute al
sindacato solo dopo questo termine, le stesse non possono valere per la fine
del 1997, ma semmai per il successivo termine annuale cui la parte procedente
ha però rinunciato, stabilendo il proprio diritto alle quote solo fino al 30 giugno
1998;
che
in merito all’ammontare della pretesa posta in esecuzione, ritenuto che nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice, deve –tra le altre cose–
accertare d’ufficio se vi è identità fra il credito indicato nel precetto
esecutivo e nell’istanza con il credito riconosciuto –che per essere tale deve
essere determinato o facilmente determinabile in ogni momento dal debitore– va
rilevato che nella fattispecie l’unico importo riconosciuto dall’escusso è
quello della quota sociale mensile di fr. 19.30 e non i fr. 31.20 richiesti
dall’istante che risultano unicamente dai richiami di pagamento e diffide varie
(doc. D);
che
il credito del sindacato, ricalcolato in base a queste cifre, porterebbe a un importo
complessivo inferiore a quello riconosciuto dall'escusso davanti al giudice e
pari a 24 mensilità a fr. 31.20, ossia fr. 748.80;
che
infatti la presa di posizione di __________, al dilà dei criteri formali
riservati al giudice del rigetto, costituisce un riconoscimento di debito per
nulla equivoco, laddove –ancorché non sia indicata la cifra complessiva
riconosciuta– appaiono incontestate le basi di calcolo adottate e approvate,
corrispondenti in particolare ai termini esposti nel precetto esecutivo, mentre
litigiosa restava unicamente la durata dell'affiliazione;
che,
di fronte a simile situazione, il contenzioso dev'essere risolto sulla base
della volontà espressa direttamente dall'escusso, ossia prescindendo dagli
elementi che emergono dagli atti della causa;
che,
data la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera (art. 332
cpv. 2 CPC), si osserva come –in aggiunta a quanto già esposto sul tema– nell'ambito
di una domanda di rigetto dell'opposizione, l'acquiescenza dell'escusso non può
in ogni modo portare allo stralcio della lite: anzi, essa vale come riconoscimento
del debito ed è motivo indiscusso per accogliere l'istanza (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, § 9, p. 15; Cometta, in Rep 1989, 338 e riferimenti),
tenuto conto del rilievo riservato alla decisione di rigetto dell'opposizione
nella procedura esecutiva;
che
a dipendenza della particolarità della fattispecie e dei motivi d'accoglimento
del ricorso non si giustifica di prelevare spese né tassa di giustizia della
sede ricorsuale, né di assegnare ripetibili;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 del __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il decreto di stralcio 23 settembre 1998 del Giudice di pace del
circolo di Giubiasco è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Conseguentemente
l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona
è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 748.80.
- La
tassa di giustizia di fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo
carico per 1/6 mentre per la rimanenza deve essere posta a carico del convenuto
il quale rifonderà all’istante un’indennità parziale di fr. 50.–.
II. Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. Le indennità sono compensate.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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