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Numero d'incarto:
16.1998.44
Data decisione, Autorità:
09.04.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00044
Lugano
9 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare sulla domanda di revisione 1° aprile 1998 presentata da
Contro
la
sentenza 27 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 22 agosto 1995
da
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’650.05
oltre accessori nonché
l’iscrizione in via
definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no.
__________ del fondo base n. __________ RFD Melide di proprietà del convenuto,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 agosto
1995 la Comunione dei compro-prietari del __________ ha convenuto in giudizio
__________ -proprietario della quota di PPP __________ del fondo base n.
__________ RFD di __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’650.05
corrispondenti ai contributi condominiali dovuti per il periodo 1993/95, oltre
all’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale sul menzionato fondo a
garanzia del citato importo;
che con sentenza 27
dicembre 1995 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate
dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 1° aprile
1998 __________ ha chiesto la revisione della sentenza per il fatto che questa
non gli sarebbe stata notificata validamente al suo domicilio, ciò che gli ha
impedito di interporre tempestivo ricorso;
che l'art. 340 CPC prevede
la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza
a) se
ha pronunciato su domande non formulate o se ha omesso di pronunciare su
domande formulate;
b) se
ha aggiudicato più di quello che era domandato o meno di quanto era dalle parti
riconosciuto;
c) se
la sentenza contiene disposizioni contraddittorie;
d) se
è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della
causa;
che
il motivo di revisione addotto da __________ non rientra tra quelli enumerati all’art.
340 CPC, ragione per la quale la domanda come tale deve essere respinta;
che
in ogni caso lo scritto 1° aprile 1998 non può neppure valere quale ricorso per
cassazione fondato sulla violazione delle norme procedurali che regolano la
notifica degli atti giudiziari;
che
infatti secondo l’art. 120 cpv. 2 CPC la notifica di un atto giudiziario
avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o svolge la sua attività;
che
per quanto attiene alle modalità di notifica, la stessa si reputa regolarmente
avvenuta mediante invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC), anche
qualora il suo destinatario rifiuti o impedisca la consegna (art. 124 cpv. 5
CPC);
che
in concreto la sentenza 27 dicembre 1995 è stata regolarmente notificata,
mediante invio raccomandato n. __________, a ____________________luogo dove
__________ esercita la sua attività lavorativa e dove la pretura gli ha
indirizzato tutta la corrispondenza, in particolare la citazione all’udienza di
contraddittorio che egli ha regolarmente ricevuto come lo prova il suo scritto
4 settembre 1995;
che alla luce di quanto
sopra esposto lo scritto 1° aprile 1998 di ____________________ a prescindere
dalla sua redazione in lingua tedesca e in contrasto con quanto dispone l’art.
117 CPC, deve essere respinto sia che si tratti di domanda di revisione che di
ricorso per cassazione;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità
del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
pronuncia:
-
La domanda di
revisione 1° aprile 1998 di __________ è respinta.
-
Non si prelevano
tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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