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Numero d'incarto:
16.1998.46
Data decisione, Autorità:
25.08.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00046
Lugano
25 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 aprile
1998 presentato da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la sentenza 24 marzo 1998
del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 16 febbraio 1998 da
patr.
dall’avv. Dott. __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
Con istanza 16 febbraio 1998 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 2’400.- a saldo di contributi alimentari
arretrati per i mesi da dicembre 1997 a febbraio 1998.
A
valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto la convenzione sulle
conseguenze accessorie della separazione sottoscritta dalle parti il 14
dicembre 1996 (doc. B).
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando che alla convenzione
14 dicembre 1996 possa essere attribuito il valore di un valido riconoscimento
di debito per l’importo posto in esecuzione. Egli ha infatti contestato dinanzi
al giudice del merito il contributo alimentare nella stessa fissato siccome non
conforme alle sue reali possibilità finanziarie. Il convenuto ha inoltre
sollevato l’eccezione di inadempimento, non avendo l’istante fatto fronte agli
obblighi che le incombevano in virtù della convenzione, ovvero quello di
garantire al padre un regolare diritto di visita sul figlio.
- Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti
di un valido riconoscimento di debito nella convenzione sulle conseguenze
accessorie della separazione, ha accolto l’istanza respingendo nel contempo le
contestazioni
del
convenuto in merito all’ammontare del contributo alimentare dovuto, non
competendo al giudice del rigetto la verifica della conformità del contributo
alimentare all’effettiva capacità contributiva del debitore del medesimo. Il
primo giudice ha pure respinto l’eccezione di inadempimento sollevata dal
convenuto non potendosi far dipendere il pagamento degli alimenti
dall’esercizio del diritto di visita.
- Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto sostanziale riconoscendo nella convenzione sulle conseguenze accessorie
della separazione un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
Con
osservazioni 22 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972
344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA).
La
convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione sottoscritta dal
convenuto il 14 dicembre 1996, costituisce di principio valido riconoscimento
di debito per il contributo alimentare nella stessa stabilito (fr. 2’820.-
mensili per moglie e figlio; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 91).
- Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II
Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B.
c/ H.SA in Rep 1987, 150-151).
Nella fattispecie, come
correttamente concluso dal primo giudice, le eccezioni sollevate dal convenuto
non sono atte a inibire la concessione del rigetto provvisorio
dell’opposizione.
Per quanto attiene al
preteso vizio del consenso del convenuto a dipendenza del quale la fissazione
del contributo alimentare di cui al punto 5 della convenzione doc. B non gli
sarebbe più opponibile a seguito delle mutate sue condizioni finanziarie,
occorre rilevare che ai fini di una procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione il giudice deve limitarsi ad accertare l’esistenza di un
riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, mentre non gli
compete la verifica della congruità e attualità del medesimo. In altre parole,
la convenzione sottoscritta dal convenuto il 14 dicembre 1996 mantiene la sua
validità sin tanto che il contributo alimentare nella stessa stabilito non
venga modificato di comune accordo tra le parti oppure mediante decisione del
giudice del merito, decisione alla quale in concreto non si è ancora giunti. Di
conseguenza, il preteso peggioramento delle condizioni finanziarie del
convenuto, non costituisce una circostanza tale da invalidare il
riconoscimento di debito e tantomeno costituisce un caso di applicazione delle
norme sui vizi del contratto (art. 23 segg.CO), attuali soltanto in relazione
al momento della sua conclusione (Schwenzer, Commentario basilese, 1996,
n. 5 ad art. 23), ciò che non è il caso in concreto
Infondato è al proposito
il rimprovero mosso all’istante di aver agito in modo contrario alle regole
della buona fede siccome a conoscenza delle sue difficoltà finanziarie. Il
fatto per una parte di far valere giudizialmente un proprio diritto -quale
quello di ottenere il pagamento degli alimenti di sua spettanza- non
costituisce in nessun modo abuso di diritto.
Pure infondata è
l’eccezione di inadempimento del contratto sollevata dal ricorrente.
Trattandosi del pagamento
di alimenti, questo non può essere condizionato all’esercizio del diritto di
visita non essendovi nessuna interdipendenza tra le due prestazioni (Lüchinger/
Geiser, Commentario basilese, 1996, n. 17 ad art. 156 CC; DTF 120 179 consid.
3b).
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, in particolare non quello dell’errata applicazione del diritto
sostanziale ad opera del primo giudice, deve essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 6 aprile 1998 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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